Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/11/2024, n. 644

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/11/2024, n. 644
Giurisdizione : Corte d'Appello Reggio Calabria
Numero : 644
Data del deposito : 20 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai
Magistrati:
Dott. Massimo Gullino ____________Presidente.
Dott. Eliana Romeo _____________Consigliere
Dott. Eugenio Scopelliti ____________Consigliere rel. est.
Nella causa celebrata con le forme di cui all'art.127 ter cpc ha deliberato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello avverso la sentenza n. 1833/2021 emessa in data 21.12.2021 dal
Tribunale Gl di Palmi, iscritto al n. 22/2022 RGACL e vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'AVV. Giuseppina Angela Turano, in forza di mandato
in calce all'atto di appello, PEC Email_1
- APPELLANTE –
E
nata a [...] il [...] C.F.: rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Domenico Mesiti, indirizzo di posta elettronica certificata
Fax n. 0966/654071 Email_2
-APPELLATO-
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato il 20.1.2022, ha impugnato la sentenza Parte_1
con la quale, in parziale accoglimento della domanda proposta da , veniva condannata CP_1 [...]
a corrispondere € 1.914,75 per ERAS A), e € 2.497,27 per ERAS B, oltre ulteriori Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dal 03.03.2021 fino al soddisfo e rimborso spese di lite,
Avverso tale decisione l'appellante propone impugnazione per le ragioni che saranno appresso
specificate.
L'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e distrazione ex art. 93 c.p.c..
Nel termine assegnato al primo marzo 2024 sono state depositate note scritte di trattazione;
la
camera di consiglio è stata tenuta il 13 marzo 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha agito per avere corrisposta la retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in CP_1
misura pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto e la conseguente
condanna della stessa al pagamento delle differenze stipendiali dovute dal mese di CP_2
luglio 2014 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, deducendo :
- di essere dipendente dal 01.08.1980 con la qualifica di Coordinatore di Esercizio, prestando
la sua opera presso il Centro di Gioia Tauro;

- di aver goduto delle ferie annuali e che la retribuzione corrisposta per i medesimi periodi di
riposo è stata sempre solo quella corrispondente al minimo contrattuale previsto dal CCNL
autoferrotranvieri;

- che con protocollo d'intesa sottoscritto tra le e le organizzazioni Parte_1
sindacali in data 19.10.2006, le parti convenivano di procedere ad una riorganizzazione
aziendale al fine di razionalizzare e rendere più efficiente il ciclo produttivo dell'azienda;

- che in esecuzione di detto accordo in data 13.02.2007 le hanno Parte_1
sottoscritto un ulteriore accordo aziendale con il quale hanno convenuto di ritenere
formalmente decaduti e superati tutti gli accordi afferenti i trattamenti retributivi di secondo
livello e di sostituire questi ultimi con la voce retributiva Elemento Retributivo Aziendale
Sostitutivo (ERAS);

- che in data 20.2.2007 è stata sottoscritta tra le parti una ulteriore convenzione con la quale
sono state approvate le tabelle orarie delle nuove voci retributive differenziandole in quota
A e quota B;

- che agli indicati titoli al ricorrente è stata corrisposta una somma complessiva pari ad €
20.06 giornaliere (€ 8,51 per ERAS A ed € 12,09 per ERAS B) fino al 28.02.2019 e ad € 21,81
(€ 8,51 per ERAS A ed € 13,30 per ERAS B) dall'01.03.2019 ma solo per le giornate di effettiva
presenza;

- le indicate voci retributive non sono mai state corrisposte nei periodi di ferie retribuite
godute dal ricorrente.
Chiedeva pertanto a titolo di maggiorazione giornaliera per i periodi di ferie retribuite dallo
stesso godute dal mese di luglio 2014 al mese di febbraio 2021 la somma di € 4.759,66.
Si costituiva preliminarmente eccependo la prescrizione dei Parte_1
diritti azionati per il periodo antecedente al 27.7.2014 ;
nel merito, contestava la fondatezza
della domanda, deducendo:
di aver sempre corrisposto a tutti i dipendenti la retribuzione nel periodo feriale in ossequio
alle disposizioni di cui alla vigente contrattazione collettiva nazionale dei lavoratori
autoferrotranvieri, che stabilisce espressamente i singoli elementi, facenti parte della
retribuzione ordinaria, da computare nella quantificazione degli importi da corrispondere
durante la fruizione delle ferie;

che la giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata in ricorso, ha precisato che la parte
variabile della retribuzione spettante al lavoratore deve essere inclusa nel calcolo della
retribuzione feriale solo nei casi, in cui sia intrinsecamente connessa alla natura delle
mansioni svolte dall'interessato, compensi uno specifico disagio derivante dall'espletamento
di tali mansioni o sia correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato.
Il Tribunale, richiamate le più significative decisioni della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia
16 marzo 2016 Cause riunite c. 131/04 e c. 257/04 e 15 settembre 2011 Persona_1
causa c-155/10, e altri) nelle quali era stato affermato che la retribuzione delle ferie Per_2
annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la
retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a
dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le
prescrizioni del diritto dell'Unione, accoglieva integralmente la domanda.
Esaminata la disciplina contrattuale del compenso in discussione, costituita dall'ipotesi di
accordo del 13 febbraio 2007, e le caratteristiche delle due componenti dello stesso, cd
“quota A” e “quota B”, affermava che la prima costituisce pacificamente un compenso di
carattere continuativo, quale “sommatoria delle voci retributive di secondo livello indicate
nelle tabelle allegate”, ma che anche la seconda, in ciò contraddicendo l'assunto della
società, costituisce una normale ed ordinaria modalità della prestazione lavorativa di
carattere continuativo.
Escludeva, pertanto, che nel complesso la prestazione rivendicata potesse configurarsi come
un emolumento “eventuale, occasionale od eccezionale”, osservando che la corresponsione
delle due componenti, verificabile da buste paga, era stata assolutamente costante,
divenendo una parte integrante e fondamentale della retribuzione spettante ai dipendenti
della . Parte_1
Concludeva, pertanto, che per ogni giornata di ferie godute il ricorrente avesse diritto anche
all'indennità ERAS come per le giornate di lavoro prestate, per entrambe le componenti A e
B.
Riduceva l'entità delle somme pretese, ritenendo fondate le due contestazioni della
resistente , relative al numero dei giorni indicati dal ricorrente (231, invece dei 225
realmente fruiti dal 28.7.2014 al 28.2.2021) e al computo della quota B) per il lavoro
effettuato nei mesi di agosto, ottobre e dicembre 2014, aprile, agosto e settembre 2015,
marzo 2016, in cui la retribuzione di liquidata, essendo soggetta alla decurtazione Pt_2
delle somme maturate a titolo di diarie e trasferte accumulate nei rispettivi mesi, risulta
inferiore rispetto a quella che scaturirebbe dalla moltiplicazione del valore per i giorni di
presenza.
Riconosceva pertanto al € 1.914,75 per ERAS A), e € 2.497,27 per ERAS B) oltre CP_1
ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria dal 03.03.2021 fino al soddisfo.
Avverso tale decisione propone impugnazione la società Parte_1
riproducendo, al di là di alcuni profili, sostanzialmente le medesime difese già illustrate in
primo grado e sostenendo che il Tribunale non si sia attenuto ai criteri elaborati dalla
giurisprudenza Comunitaria e dal Giudice Nazionale di legittimità.
In specie, l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto, come chiarito nella sentenza
CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26, valutare il rapporto di Per_2
funzionalità ed il nesso intrinseco, che intercorre tra i vari elementi che compongono la
retribuzione complessiva del lavoratore e le m ansioni ad esso affidate in
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