Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/08/2024, n. 452

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/08/2024, n. 452
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 452
Data del deposito : 7 agosto 2024

Testo completo


R.G. N. 962/2021
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
G A Presidente
P T Consigliere
S B Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello
da
(P.I. e C.F. ), in persona dell'A.D., dr. Parte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avvocati F R (C.F. Parte_2
, (C.F. ) e C.F._1 Parte_3 C.F._2 Parte_4
(C.F. , questi ultimi nominati procuratori in forza dei poteri attribuiti all'avv. C.F._3
F R, con domicilio eletto presso il proprio studio in Padova – Corso Garibaldi n. 5
Parte appellante
Contro
nato a Milano (MI) il 13.09.1960 e residente a Mestre (VE) via Controparte_1
Miranese 89 (c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. C.F._4 Parte_5
( , per mandato in atti elettivamente domiciliato ai fini della CodiceFiscale_5
presente procedura presso lo studio in Conegliano (TV), via Cavour 15
Parte appellata
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 207/2021 del Tribunale di Treviso –sezione lavoro
IN PUNTO: opposizione a DI
Conclusioni:
Per parte appellante: “ in riforma della sentenza del Tribunale di Treviso GL dr. Filippo Giordan n.
207/2021 pubblicata in data 3 giugno 2021
- accertarsi e dichiararsi l'inesistenza e/o l'inesigibilità del credito azionato in via monitoria dal sig.
per i motivi sopra esposti, e per l'effetto annullarsi e/o revocarsi il decreto ingiuntivo n. CP_1
453/2020 Tribunale di Treviso;

- in ogni caso rifondersi spese e competenze professionali.”
Per parte appellata: “1. Nel merito, per le ragioni di cui in premessa, rigettarsi il ricorso in appello
avversario perché inammissibile in subordine infondato in fatto ed in diritto, confermarsi
integralmente la Sentenza n.207/2021 del Tribunale di Treviso, confermarsi il Decreto Ingiuntivo
opposto n.453/2020 e n.1070/2020 R.G. e per l'effetto condannarsi la società Parte_1
(c.f. ) con sede a Colle Umberto (TV) viale dell'Industria 7 in persona
[...] P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore a pagare in favore di la somma di Controparte_1
€.42.203,58, oltre ad accessori di legge. Spese, diritti e onorari di entrambi i gradi interamente rifusi”
Svolgimento del processo
1.Con la sopra indicata sentenza il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione proposta
da avverso il DI ottenuto da per Parte_1 Controparte_1
l'importo di euro 42.203,58 a titolo di differenze retributive spettanti in relazione al rapporto di lavoro
intercorso con la C Engineering s.r.l. e, poi, a seguito di contratto d'affitto d'azienda, con la
stessa obbligata in solido di C Engineering Srl in relazione al Parte_1
predetto contratto di affitto di azienda.
L'opposizione di era fondata sull'eccezione di compensazione ex art. Parte_1
1302 c.c. con un asserito controcredito di euro 113.782,42 vantato, nei confronti del lavoratore, dalla
C Engineering Srl e derivante dalla violazione da parte del del patto di non concorrenza CP_1
stipulato contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro con l'originaria C Forni
Industriali spa.
2
In particolare, il giudice ha così ricostruito le circostanze di fatto:
“a) il ricorrente era stato assunto dalla allora C Forni Industriali S.p.A. in data 2 marzo
2009 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed attribuzione dell'inquadramento
di dirigente;

b) contestualmente all'assunzione era stato sottoscritto tra le parti un patto di non
concorrenza ex art. 2125 c.c. in forza del quale il sig. si impegnava, per i tre Controparte_1
anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attività di venditore per ditte
concorrenti o prodotti analoghi ovvero di consulente tecnico, in tutto il territorio italiano ed europeo,
prevedendo un corrispettivo mensile di euro 1.100 per tredici mensilità annue;

c) a fronte delle diverse vicissitudini societarie occorse negli anni il rapporto di lavoro del
ricorrente era poi proseguito alle dipendenze di C Engineering s.r.l. sino al 14 dicembre 2017,
data in cui veniva licenziato in ragione della cessazione dell'attività aziendale;

d) nello specifico, in data 17 ottobre 2016 la società C Engineering s.r.l. era stata posta
in liquidazione ed in data 6 dicembre 2016 la stessa aveva presentato domanda di ammissione alla
procedura del concordato preventivo;

e) in data 30 marzo 2017 era stato concluso un contratto di affitto di azienda tra C
Engineering s.r.l. in liquidazione e in ragione del quale il rapporto di Parte_1
lavoro del sig. veniva temporaneamente ceduto a quest'ultima società;
CP_1

f) in data 30 novembre 2017 cessava il predetto affitto di azienda con conseguente
retrocessione del rapporto di lavoro dell'opposto in capo a C Engineering s.r.l. che, tuttavia, nel
frattempo, era stata dichiarata fallita;

g) in ragione del predetto contratto di affitto di azienda, e della conseguente responsabilità
solidale ex art. 2112 c.c. dell'affittuaria il ricorrente aveva agito in via Parte_1
monitoria nei confronti di quest'ultima e si era insinuato al passivo fallimentare della C
Engineering s.r.l..”.
Il primo giudice, rilevato che non era in contestazione la responsabilità solidale ex art. 2112
c.c. di né la quantificazione del credito per differenze retributive del lavoratore, Parte_1
3
ha ritenuto che il punto controverso fosse solo l'eccezione di compensazione sollevata dalla società
ex art. 1302 c.c. Parte_1
Il primo giudice ha osservato che la violazione del patto di non concorrenza non era stata
fatta valere in sede di ammissione al passivo nei confronti del da Fallimento C CP_1
Engineering srl (cioè dal soggetto che, secondo la prospettazione dell'opponente Parte_1
sarebbe il titolare del diritto a far valere tale eccezione, sollevata dall'obbligata in solido Pt_1
n questa sede ex art. 1302 c.c.).
[...]
Nondimeno il giudice ha rilevato che nel caso di specie non è configurabile una violazione
del patto di non concorrenza, atteso che il ha iniziato la nuova attività presso la società CP_1
Meapforni s.r.l. nel 2018, allorquando la C Engineering s.r.l. era già stata dichiarata fallita ed
aveva cessato l'attività. Sicchè, mancando un'attività aziendale da parte dell'ex datore di lavoro, non
poteva “ontologicamente” configurarsi alcuna attività concorrenziale.
Il giudice ha, infine, ritenuto nuovo e pertanto inammissibile l'argomento introdotto solo nelle
note conclusive da parte opponente secondo il quale il fallimento configurerebbe Parte_1
una impossibilità sopravvenuta della prestazione sicchè il sarebbe comunque tenuto alla CP_1
restituzione di quanto già percepito in esecuzione del patto di non concorrenza.
Il giudice ha ritenuto che, in tal modo, la società vrebbe mutato tardivamente Parte_1
la ragione giuridica posta a base dell'eccezione di compensazione formulata nel ricorso in
Co opposizione a mentre nel ricorso in opposizione l'importo eccepito in compensazione aveva,
secondo la società opponente, natura di penale per l'inadempimento del patto di non concorrenza,
con l'argomentazione in discorso, contenuta nelle note conclusive, tale importo diventerebbe un
indebito conseguente alla caducazione del patto per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Il giudice ha, infine, ritenuto irrilevante la documentazione di cui parte opponente ha chiesto
l'esibizione nel corso della prima udienza per comprovare l'esistenza dei plurimi trasferimenti
d'azienda che consentirebbero di sollevare l'eccezione di compensazione, trattandosi di circostanza
che andava allegata e provata nel ricorso in opposizione.
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello Parte_1
sulla base di due motivi di appello.
4
2.1. Con il primo motivo di appello la società appellante ha lamentato la mancata
acquisizione delle prove documentali esibite, acquisizione richiesta all'udienza del 18.2.2021,
ovverosia alla prima udienza successiva alla costituzione del , volta a confutare le CP_1
allegazioni di quest'ultimo in ordine alla circostanza secondo la quale tra C Forni industriali,
C Engineering e , da un lato, e il , dall'altro lato, non era Parte_1 CP_1
intercorso un unitario rapporto di lavoro ma tre distinti rapporti di lavoro.


2.2. Con il secondo motivo di appello la società appellante ha sostenuto che la violazione
del patto di non concorrenza risulta documentalmente e che, poiché l'obbligazione a carico del
datore di lavoro (pagamento del corrispettivo mensile) era stata interamente adempiuta, il CP_1
non era liberato dalla propria obbligazione (astenersi per i tre anni successivi alla cessazione del
rapporto di lavoro dall'esercitare attività in concorrenza). Irrilevante sarebbe, in tale prospettiva, la
circostanza che il Fallimento non abbia, a sua volta, sollevato l'eccezione in occasione della
domanda di ammissione al passivo presentata dal , non configurandosi rinuncia tacita. CP_1
Sicchè, il , secondo quanto stabilito dalle parti contraenti per l'ipotesi di violazione CP_1
del patto, è tenuto alla restituzione dell'intero corrispettivo ricevuto a tale titolo (euro 113.782,42,
oltre alla contribuzione versata, pari ad euro 31.221,00) e tale importo è stato opposto in
compensazione in questa sede sino a concorrenza del credito azionato dal . CP_1


2.3. In via subordinata, la società ha riproposto l'eccezione secondo la quale, configurandosi
una impossibilità sopravvenuta della prestazione, il è tenuto alla restituzione della CP_1
prestazione ricevuta ex art. 1463 c.c.
Non si tratterebbe di una eccezione nuova, in quanto mera riqualificazione giuridica di
un'eccezione formulata dalla parte appellata nella propria memoria di costituzione, con
individuazione dell'art. 1463 c.c. quale norma di riferimento.
3. si è costituito e ha ripercorso la vicenda in fatto, richiamando Controparte_1
le difese svolte in primo grado. Ha sostenuto di aver stipulato tre distinti contratti di lavoro con
soggetti autonomi e che solo nell'ambito del primo rapporto di lavoro era previsto il patto di non
concorrenza. Ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di in quanto il patto Controparte_3
5
di non concorrenza è stato sottoscritto solo con la C Forni Industriali Spa, tale rapporto è cessato
il 10.11.2009 e non è provata la vicenda successoria tra le varie società.
Ha richiamato le difese del primo grado sulla contestazione della violazione del patto di non
concorrenza, non essendo nemmeno configurabile una situazione di concorrenza con una società
non più esistente e operante, nonché sulla contestazione della quantificazione delle somme opposte
in compensazione.
Quanto al primo motivo di appello, il ha ribadito la tardività della documentazione CP_1
esibita dalla società solo alla prima udienza, posto che si tratta di documentazione a sostegno dei
fatti costitutivi dell'eccezione di compensazione.
Quanto al secondo motivo di appello, ha ribadito che non si configura violazione del patto e
che controparte non ha espressamente impugnato, con l'atto di appello, il capo della sentenza in cui
il Tribunale di Treviso ha affermato che non è possibile porre in essere alcuna attività concorrenziale
nei confronti di una società cessata dalla propria attività. Sicchè tale parte sarebbe passata in
giudicato.
Ha riproposto le argomentazioni rimaste assorbite.
Innanzitutto ha rilevato che il patto di non concorrenza riguardava attività di lavoro
dipendente, mentre il non aveva in essere con Meapforni srl alcun rapporto di lavoro CP_1
dipendente ma, come riconosciuto anche da C, egli ricopriva la carica sociale di amministratore,
attività diversa e non vietata dal patto di non concorrenza.
Ha ribadito che il rapporto di lavoro alle dipendenze della C Engineering srl è cessato il
14.12.2017 e tale società non ha mai contestato al la pretesa violazione del patto di non CP_1
concorrenza a seguito della sua rioccupazione.
Ha sostenuto che si configura la rinuncia di C Engineering srl a far valere il proprio
asserito controcredito da violazione del patto di non concorrenza, come dimostrato anche dalla
circostanza che, a seguito del secondo riparto in sede fallimentare, sono state distribuite somme
anche al . La rinuncia a far valere un proprio preteso credito da parte di C Engineering CP_1
srl nega ab origine a che si qualifica debitore solidale, la possibilità di opporre in Parte_1
compensazione lo stesso credito.
6
Ha sostenuto che il vincolo di solidarietà passiva non attribuisce all'opponente Controparte_4
lcuna titolarità e potere di agire in nome e per conto della coobbligata C Engineering
[...]
srl per l'accertamento di violazioni di accordi contrattuali rispetto ai quali è estranea. Nel caso di
specie, non è possibile opporre in compensazione un credito per violazione del patto di non
concorrenza nemmeno accertato. Ha contestato anche la quantificazione delle somme erogate.
Quanto all'eccezione di impossibilità sopravvenuta della prestazione, ne ha ribadito la novità,
essendo stata formulata per la prima volta da controparte nella memoria illustrativa depositata a
conclusione del primo grado di giudizio.
4. La causa è stata discussa all'udienza del giorno 28.3.2024 e, successivamente, a seguito
di concessione di termine per note illustrative sulle questioni di causa, all'udienza del 4.7.2024 ed
è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è fondato e deve essere accolto per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono
ogni ulteriore questione.
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