Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/08/2024, n. 452

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/08/2024, n. 452
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 452
Data del deposito : 7 agosto 2024

Testo completo


R.G. N. 962/2021
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
G A Presidente
P T Consigliere
S B Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello
da
(P.I. e C.F. ), in persona dell'A.D., dr. Parte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avvocati F R (C.F. Parte_2
, (C.F. ) e C.F._1 Parte_3 C.F._2 Parte_4
(C.F. , questi ultimi nominati procuratori in forza dei poteri attribuiti all'avv. C.F._3
F R, con domicilio eletto presso il proprio studio in Padova – Corso Garibaldi n. 5
Parte appellante
Contro
nato a Milano (MI) il 13.09.1960 e residente a Mestre (VE) via Controparte_1
Miranese 89 (c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. C.F._4 Parte_5
( , per mandato in atti elettivamente domiciliato ai fini della CodiceFiscale_5
presente procedura presso lo studio in Conegliano (TV), via Cavour 15
Parte appellata
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 207/2021 del Tribunale di Treviso –sezione lavoro
IN PUNTO: opposizione a DI
Conclusioni:
Per parte appellante: “ in riforma della sentenza del Tribunale di Treviso GL dr. Filippo Giordan n.
207/2021 pubblicata in data 3 giugno 2021
- accertarsi e dichiararsi l'inesistenza e/o l'inesigibilità del credito azionato in via monitoria dal sig.
per i motivi sopra esposti, e per l'effetto annullarsi e/o revocarsi il decreto ingiuntivo n. CP_1
453/2020 Tribunale di Treviso;

- in ogni caso rifondersi spese e competenze professionali.”
Per parte appellata: “1. Nel merito, per le ragioni di cui in premessa, rigettarsi il ricorso in appello
avversario perché inammissibile in subordine infondato in fatto ed in diritto, confermarsi
integralmente la Sentenza n.207/2021 del Tribunale di Treviso, confermarsi il Decreto Ingiuntivo
opposto n.453/2020 e n.1070/2020 R.G. e per l'effetto condannarsi la società Parte_1
(c.f. ) con sede a Colle Umberto (TV) viale dell'Industria 7 in persona
[...] P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore a pagare in favore di la somma di Controparte_1
€.42.203,58, oltre ad accessori di legge. Spese, diritti e onorari di entrambi i gradi interamente rifusi”
Svolgimento del processo
1.Con la sopra indicata sentenza il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione proposta
da avverso il DI ottenuto da per Parte_1 Controparte_1
l'importo di euro 42.203,58 a titolo di differenze retributive spettanti in relazione al rapporto di lavoro
intercorso con la C Engineering s.r.l. e, poi, a seguito di contratto d'affitto d'azienda, con la
stessa obbligata in solido di C Engineering Srl in relazione al Parte_1
predetto contratto di affitto di azienda.
L'opposizione di era fondata sull'eccezione di compensazione ex art. Parte_1
1302 c.c. con un asserito controcredito di euro 113.782,42 vantato, nei confronti del lavoratore, dalla
C Engineering Srl e derivante dalla violazione da parte del del patto di non concorrenza CP_1
stipulato contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro con l'originaria C Forni
Industriali spa.
2
In particolare, il giudice ha così ricostruito le circostanze di fatto:
“a) il ricorrente era stato assunto dalla allora C Forni Industriali S.p.A. in data 2 marzo
2009 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed attribuzione dell'inquadramento
di dirigente;

b) contestualmente all'assunzione era stato sottoscritto tra le parti un patto di non
concorrenza ex art. 2125 c.c. in forza del quale il sig. si impegnava, per i tre Controparte_1
anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attività di venditore per ditte
concorrenti o prodotti analoghi ovvero di consulente tecnico, in tutto il territorio italiano ed europeo,
prevedendo un corrispettivo mensile di euro 1.100 per tredici mensilità annue;

c) a fronte delle diverse vicissitudini societarie occorse negli anni il rapporto di lavoro del
ricorrente era poi proseguito alle dipendenze di C Engineering s.r.l. sino al 14 dicembre 2017,
data in cui veniva licenziato in ragione della cessazione dell'attività aziendale;

d) nello specifico, in data 17 ottobre 2016 la società C Engineering s.r.l. era stata posta
in liquidazione ed in data 6 dicembre 2016 la stessa aveva presentato domanda di ammissione alla
procedura del concordato preventivo;

e) in data 30 marzo 2017 era stato concluso un contratto di affitto di azienda tra C
Engineering s.r.l. in liquidazione e in ragione del quale il rapporto di Parte_1
lavoro del sig. veniva temporaneamente ceduto a quest'ultima società;
CP_1

f) in data 30 novembre 2017 cessava il predetto affitto di azienda con conseguente
retrocessione del rapporto di lavoro dell'opposto in capo a C Engineering s.r.l. che, tuttavia, nel
frattempo, era stata dichiarata fallita;

g) in ragione del predetto contratto di affitto di azienda, e della conseguente responsabilità
solidale ex art. 2112 c.c. dell'affittuaria il ricorrente aveva agito in via Parte_1
monitoria nei confronti di quest'ultima e si era insinuato al passivo fallimentare della C
Engineering s.r.l..”.
Il primo giudice, rilevato che non era in contestazione la responsabilità solidale ex art. 2112
c.c.
di né la quantificazione del credito per differenze retributive del lavoratore, Parte_1
3
ha ritenuto che il punto controverso fosse solo l'eccezione di compensazione sollevata dalla società
ex art. 1302 c.c. Parte_1
Il primo giudice ha osservato che la violazione del patto di non concorrenza non era stata
fatta valere in sede di ammissione al passivo nei confronti del da Fallimento C CP_1
Engineering srl (cioè dal soggetto che, secondo la prospettazione dell'opponente Parte_1
sarebbe il titolare del diritto a far valere tale eccezione, sollevata dall'obbligata in solido Pt_1
n questa sede ex art. 1302 c.c.).
[...]
Nondimeno il giudice ha rilevato che nel caso di specie non è configurabile una violazione
del patto di non concorrenza, atteso che il ha iniziato la nuova attività presso la società CP_1
Meapforni s.r.l. nel 2018, allorquando la C Engineering s.r.l. era già stata dichiarata fallita ed
aveva cessato l'attività. Sicchè, mancando un'attività aziendale da parte dell'ex datore di lavoro, non
poteva “ontologicamente” configurarsi alcuna attività concorrenziale.
Il giudice ha, infine, ritenuto nuovo e pertanto inammissibile l'argomento introdotto solo nelle
note conclusive da parte opponente secondo il quale il fallimento configurerebbe Parte_1
una impossibilità sopravvenuta della prestazione sicchè il sarebbe comunque tenuto alla CP_1
restituzione di quanto già percepito in esecuzione del patto di non concorrenza.
Il giudice ha ritenuto che, in tal modo, la società vrebbe mutato tardivamente Parte_1
la ragione giuridica posta a base dell'eccezione di compensazione formulata nel ricorso in
Co opposizione a mentre nel ricorso in opposizione l'importo eccepito in compensazione aveva,
secondo la società opponente, natura di penale per l'inadempimento del patto di non concorrenza,
con l'argomentazione in discorso, contenuta nelle note conclusive, tale importo diventerebbe un
indebito conseguente alla caducazione del patto per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Il giudice ha, infine, ritenuto irrilevante la documentazione di cui parte opponente ha chiesto
l'esibizione nel corso della prima udienza per comprovare l'esistenza dei plurimi trasferimenti
d'azienda che consentirebbero di sollevare l'eccezione di compensazione, trattandosi di circostanza
che andava allegata e provata nel ricorso in opposizione.
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello Parte_1
sulla base di due motivi di appello.
4


2.1. Con il primo motivo di appello la società appellante ha lamentato la mancata
acquisizione delle prove documentali esibite, acquisizione richiesta all'udienza del 18.2.2021,
ovverosia alla prima udienza successiva alla costituzione del , volta a confutare le CP_1
allegazioni di quest'ultimo in ordine alla circostanza secondo la quale tra C Forni industriali,
C Engineering e , da un lato, e il , dall'altro lato, non era Parte_1 CP_1
intercorso un unitario rapporto di lavoro ma tre distinti rapporti di lavoro.

2.2. Con il secondo motivo di appello la società appellante ha sostenuto che la violazione
del patto di non concorrenza risulta documentalmente e che, poiché l'obbligazione a carico del
datore di lavoro (pagamento del corrispettivo mensile) era stata interamente adempiuta, il CP_1
non era liberato dalla propria obbligazione (astenersi per i tre anni successivi alla cessazione del
rapporto di lavoro dall'esercitare attività in concorrenza). Irrilevante sarebbe, in tale prospettiva, la
circostanza che il Fallimento non abbia, a sua volta, sollevato l'eccezione in occasione della
domanda di ammissione al passivo presentata dal , non configurandosi rinuncia tacita. CP_1
Sicchè, il , secondo quanto stabilito dalle parti contraenti per l'ipotesi di violazione CP_1
del patto, è tenuto alla restituzione dell'intero corrispettivo ricevuto a tale titolo (euro 113.782,42,
oltre alla contribuzione versata, pari ad euro 31.221,00) e tale importo è stato opposto in
compensazione in questa sede sino a concorrenza del credito azionato dal . CP_1

2.3. In via subordinata, la società ha riproposto l'eccezione secondo la quale, configurandosi
una impossibilità sopravvenuta della prestazione, il è tenuto alla restituzione della CP_1
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