Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2024, n. 4085

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2024, n. 4085
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 4085
Data del deposito : 14 ottobre 2024

Testo completo

PROC. N. 4012/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4012 dell'anno 2020, vertente tra
LE QUERCE S.R.L. (p.iva 07671851215), in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Adinolfi.
-APPELLANTE-
e
RA IL (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaela Piccolo.
-APPELLATA-
ASSICURATORI DEI LLOYD'S che hanno assunto il rischio del certificato n. CRB38165357, in persona della dott.ssa Nicoletta Andreotti, quale procuratore speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Morace e Marco Morace.
-APPELLATI-
CI DI TA (c.f. 80004770618), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Serena Sebastianelli.
-APPELLATA- nonchè
pagina 1 di 16 LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. con riferimento al rischio assunto con il certificato n. CRB38165357), in persona della dott.ssa Nicoletta Andreotti, quale procuratore speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Morace e Marco Morace.
-INTERVENUTA-
OGGETTO:Appello avverso la sentenza n. 2095/2020 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il
15.10.2020, in tema di contratti della p.a.;
responsabilità diretta dei pubblici funzionari”.

CONCLUSIONI: Per l'appellante, per gli appellati AN IL e Assicuratori dei YDs, nonché per
l'intervenuta YDs Insurance CO S.A.: Come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., il 5.6.2024 dalla difesa della società Le UE s.r.l., il 7.6.2024 dalla difesa di AN IL, il 10.6.2024 dalla difesa degli Assicuratori dei YDs e della YDs Insurance CO S.A.;
per l'appellata Provincia di
Caserta: Come da comparsa del 10.2.2021 e da note di trattazione scritta depositate il 3.3.2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Le UE s.r.l. ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte (con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il 18.11.2020), AN IL, la Provincia di Caserta e gli Assicuratori dei YDs, proponendo appello avverso la sentenza n. 2095/2020 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 15.10.2020.
****
In sintesi, la società Le UE s.r.l. aveva convenuto in giudizio, in primo grado, dinanzi al Tribunale di Napoli
Nord, AN IL, esponendo di avere concesso in locazione alla Provincia di Caserta, su impulso della detta convenuta (quale dirigente del Servizio Pubblica Istruzione del detto ente locale), tre immobili in Aversa (adibiti a sede scolastica di IP-SAR Drengot centrale, Drengot succursale, e Isis Mattei), senza contratto redatto per iscritto.
Lamentando, quindi, il mancato pagamento, da parte della Provincia di Caserta, dei canoni (di cui alle fatture del
2016 e del 2017 meglio specificate nell'atto di citazione), per l'importo complessivo di 987.961,78, aveva invocato la responsabilità c.d. diretta della convenuta AN IL, ai sensi del d.l. n.66/1989, conv. in l. 144/1989, del
d.lgs. n. 77/1995 e dell'art. 191 del d.lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.), per avere consentito che gli immobili fossero concessi in locazione non in forma scritta (necessaria, invece, ad substantiam, per tutti i contratti della p.a.) e senza uno specifico impegno contabile debitamente registrato, chiedendone la condanna (a titolo di indennità di occupazione) al pagamento di euro di 987.961,78, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
E con la sentenza n. 2095/2020 impugnata in questa sede, il Tribunale di Napoli Nord – nella causa recante il n.
12124/2017 RG, introdotta, si ribadisce, dalla società Le UE s.r.l. nei confronti di AN IL che, a sua volta, aveva chiesto (ed era stata autorizzata a farlo) la chiamata in causa della Provincia di Caserta e degli
Assicuratori dei LLoyd's – dopo aver rilevato la parziale cessazione della materia del contendere per l'intervenuto pagamento, in corso di causa, dell'intero importo richiesto in citazione (di €. 987.961,78) alla società Le UE
s.r.l. dalla Provincia di Caserta, e ritenuto che la controversia fosse proseguita unicamente per la condanna ai
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richiesti interessi di mora e in ordine alle spese di lite, ha così statuito: “1. rigetta la domanda principale e per
l'effetto:

2. condanna la Le UE SR , in persona dell'amministratore p.t. al pagamento in favore di RA

IL, delle spese di giudizio che si liquidano in €14.914,00 (quattordicimilanovecentoquattordici/00) per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali determinato in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge 3. compensa le spese di lite nei rapporti con la Provincia di Caserta e Assicuratori dei
LLoyd's 4. condanna Le UE SR, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore di
RA IL, ex art. 96 c. 3 cpc, di € 15.000,00 (quindicimila/00)”.
****
La società appellante ha censurato la sentenza n. 2095/2020 emessa dal Tribunale di Napoli Nord sulla base dei seguenti motivi.

1. ERROR IN IUDICANDO SULLA RESPONSABILITÀ PERSONALE DELLA CONVENUTA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALL'ESISTENZA DELL'IMPEGNO DI SPESA.
Con il primo motivo ha sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la Determina n. 33 del
30/12/2014 contenesse un impegno di spesa solo per adeguamento ISTAT anni 2012-2013 e 2014 e, dunque, che non fosse “esaustiva quanto a provvista finanziaria”.
Di conseguenza, ad avviso dell'appellante, la responsabilità sarebbe stata solo della AN, avendo errato il giudice di prime cure anche nell'affermare che la colpa fosse dei precedenti dirigenti per non avere la convenuta dato l'impulso rispetto a rapporti sorti prima del suo mandato relativo all'anno 2017 (e poi proseguiti da altri dirigenti).

2. ERROR IN IUDICANDO SULLA INAPPLICABILITÀ ART 191 TUEL 267/00.
La società appellante ha censurato, con il secondo motivo di gravame, la sentenza n. 2095/2020 anche nella parte in cui il Tribunale di Napoli Nord, ritenendo che l'occupazione di un immobile dopo la scadenza o in mancanza di un valido contratto di locazione integrasse un fatto illecito non rientrante nel concetto di “acquisizione di beni o servizi” previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267/2000, ha reputato non applicabile tale disposizione al caso di specie.
Ad avviso dell'appellante, invece, la detta norma sarebbe applicabile anche alla locazione, costituendo essa un'acquisizione temporanea di un bene.
E, a conferma di tale interpretazione, ha richiamato le sentenze n. 33768/2019 e n. 2832/2002 della Corte di
Cassazione.

3. ERROR IN IUDICANDO PER INAPPLICABILITÀ DELLA PROROGA TACITA.
Con il terzo motivo la società Le UE s.r.l. ha ritenuto errata la decisione del Tribunale di ritenere applicabile ai contratti di locazione stipulati dalla pubblica amministrazione la disciplina dettata (per gli immobili destinati ad uso non abitativo) dagli artt. 28 e 29 della legge n. 392/1978 (con possibilità, dunque, della rinnovazione tacita, per
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un ulteriore periodo di sei anni, senza necessità di una ulteriore manifestazione della volontà della p.a. avente la forma scritta).
Contrariamente a tale assunto, ha, invece, sostenuto che, in base allo speciale regime della contabilità degli enti pubblici, sarebbe vietato il rinnovo tacito dei contratti ai sensi dell'art. 6 della L. n. 537/93 e art. 23 L. n. 62/05, precetto di portata generale.
E, in ogni caso, ad avviso dell'appellante, la responsabilità della AN sarebbe sussistita a prescindere dalla vexata questio della proroga tacita dei contratti della p.a., una volta accertata la mancanza dell'impegno di spesa.

4. ERROR IN IUDICANDO SULLA CONDANNA EX ART 96, C. 3.
La società Le UE s.r.l. ha criticato anche la decisione del primo giudice di ritenere sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96, co.3, c.p.c., per avere convenuto in giudizio la dirigente provinciale senza aver mai documentato di aver prima richiesto il pagamento all'ente locale o ai precedenti dirigenti.
Secondo l'appellante, invece, la prova della preventiva richiesta alla Provincia di Caserta sarebbe stata data dalla stessa convenuta, avendo quest'ultima prodotto (doc. n. 25) la messa in mora della difesa di essa società appellante al dirigente finanziario della detta Provincia lamentandosi del mancato impegno di spesa.
Il primo giudice avrebbe, inoltre, ad avviso della società Le UE s.r.l., travisato la portata della detta determina 33/I;
e non sussistendo, pertanto, alcun impegno di spesa, ed essendo i pagamenti reclamati avvenuti solo in corso di causa (2017 - 2018), in parte grazie all'intervento di un nuovo funzionario che aveva reperito fondi, il Tribunale di Napoli Nord avrebbe errato – secondo l'appellante- anche nell'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
La società appellante ha invocato, dunque, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, la condanna della AN delle spese di lite nonché degli interessi legali e/o moratori e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, essendo la corresponsione di quanto dovuto intervenuta soltanto in corso di causa.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza impugnata voglia l'adita Corte di Appello così provvedere: a) in accoglimento della domanda di primo grado, dichiararsi il diritto dell'appellante a percepire gli interessi legali e/o moratori con rivalutazione per ritardato pagamento con relativa condanna al pagamento;
b) in ogni caso riformare la sentenza laddove condanna l'appellante ex art. 96, c. 3, c.p.c. c) vittoria di spese ed onorario del doppio grado di giudizio e comunque in ogni caso per la riforma della sentenza laddove condanna l'appellante a quelle di primo grado con eventuale compensazione di
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