Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/09/2024, n. 3486
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Testo completo
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Sent. n.
Ruolo Generale n. 2279/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di
consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 2279/2021 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo” riservato in
decisione all'esito della trattazione scritta fissata per l'udienza collegiale del
22.5.2024, e vertente
TRA
MB MA, c.f. [...], nata a [...] il
14.5.1936, e residente in [...], nonché elett.te
dom.ta in Napoli, alla Via Scarlatti 88, presso lo studio dell'Avv. Piero
Orditura, in uno all'Avv. Valerio Ricciardi, c.f. [...], del
Foro di Torre Annunziata dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di procura ad
litem apposta in calce all'atto di appello su foglio separato ex art. 83, III
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comma, c.p.c., con indicazione per le notificazioni e le comunicazioni dei
seguenti recapiti: fax 081/8071161, PEC: valerio.ricciardi@forotorre.it.
APPELLANTE
E
COMUNE DI S. AGNELLO, c.f. 82007930637, in persona del suo Sindaco
pro - tempore, dom.to ex art. 330 c.p.c. in Piano di Sorrento, al Corso Italia
62, presso lo studio del proprio difensore nel giudizio di primo grado, Avv.
Gianvincenzo Esposito, c.f. [...].
APPELLATO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'appellante DO AR, riportandosi al proprio atto di
appello ed alle note scritte depositate, da intendersi per brevità qui
integralmente ripetute e trascritte, con vittoria, in ogni caso, di spese e
compensi, nonché distrazione in favore del difensore anticipatario ex art. 93
c.p.c.
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9.2.2014, il
Comune di Sant'Agnello, in persona del legale rapp.te pro – tempore,
esponeva quanto segue.
Al fine di realizzare un programma di costruzione di alloggi di edilizia
economico popolare, aveva approvato, con delibera di Consiglio Comunale
n.133 del 29.6.1979, ai sensi degli artt. 22 e 38 della legge n. 865/71, il
programma pluriennale di attuazione del Piano di Zona 167;
quest'ultimo era
stato approvato con decreto n. 1053 del Presidente della Giunta Regionale
dell'8.5.1979 e riconosciuto di pubblica utilità, essendo quindi i relativi lavori
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indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 9 della legge 167/62 e dell'art. 16 della
legge 17 agosto 1142 numero 1150, in data 19.06.1979.
Con atto n.134 del 29 giugno 1979 il Consiglio Comunale aveva
deliberato di procedere all'acquisizione delle aree comprese in detto Piano di
Zona, mediante procedura di espropriazione per pubblica utilità ed
occupazione temporanea, ai sensi della legge n. 865/71, e con decreto n. 8379
del 10.12.1979, il Comune di Sant'Agnello, aveva occupato le aree comprese
nel piano di zona (occupazione eseguita materialmente in data 21.01.1980);
tra di esse vi erano i fondi di proprietà dei germani MA PA, AR e
LI, identificati dalle particelle 114, 348 e 349, per un'estensione
complessiva di 9.500 mq.
Tale area complessiva, suddivisa in due lotti, era stata concessa, ai
sensi della L. n. 865/71, in diritto di superficie alle società cooperative
"Comunali Santanellesi a.r.l." e "PE a.r.l.”, per la costruzione di
fabbricati di edilizia economica e popolare, con assegnazione ad entrambi i
lotti del medesimo indice di edificabilità.
In particolare, in data 17.12.1979, il Comune di Sant'Agnello, ai sensi
dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n.865, con convenzione ricevuta in forma
pubblica amministrativa dal Segretario Generale del Comune di Sant'Agnello
in data 17.12.1979, Rep.126, approvata e resa esecutiva dalla Sezione
Provinciale del CO.RE.CO. di Napoli, del 19.12.1979 - V. 215 - prot. n.
61466, e registrata presso l'Ufficio del registro di Castellammare di Stabia il
9.1.1980 n.220, nonché convenzione aggiuntiva del 31.5.1983 prot.199,
registrata il 19.10.1983 n.29595, aveva assegnato in concessione, alla società
"PE Cooperativa a r.l.", c.f. 82011450630, in diritto di superficie, le
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aree comprese nel piano di zona di cui alla legge 18.04.1962 n. 167, e
precisamente un'area di mq. 4.318, ubicata nello stesso Comune.
In forza di tale convenzione, la predetta Cooperativa aveva accettato
dal Comune di Sant'Agnello: "il diritto di superficie sull'area di mq. 4318 di
sedime di fabbricato, e le relative pertinenze, compresa nell'assegnazione
della complessiva area di mq. 9500 di cui alla delibera consiliare n. 133 del
29.06.1979." (art 2 della convenzione) affinché sull'area in oggetto, potesse:
"costruire e mantenere fabbricati di tipo economico e popolare, per un volume
massimo determinato in conformità dello strumento urbanistico vigente e
della concessione edilizia rilasciata dal Comune" (art. 4 della convenzione).
Il tutto dietro pagamento del corrispettivo del costo di acquisizione dell'area
assegnata (art. 7 convenzione).
Successivamente, sui suoli ad essa assegnati, la società "PE
Cooperativa a r.1" aveva quindi costruito un fabbricato per civili abitazioni,
in virtù di licenze edilizie rilasciate dal Comune di Sant'Agnello, con accesso
dalla Via San Martino n.12, composto da tre corpi di fabbrica in aderenza,
ciascuno servito da scala propria, articolato in piano interrato, terreno, primo
e secondo, per complessivi 15 alloggi, e da altrettanti locali adibiti a box –
cantinole;
l'intero complesso edilizio era riportato in Catasto Fabbricati al
foglio 5, mappale 425, subalterni da 5 a 42.
L'area assegnata alla cooperativa "PE" era pervenuta al Comune
di Sant'Agnello giusto atto di cessione volontaria di immobili oggetto di
espropriazione per pubblica utilità, in atti allegato, stipulato, ai sensi della
legge 22.10.1971 n.865 e ss.mm., in data 03.08.1982, ricevuto dal Segretario
Generale del Comune in data 3.8.1982, e reg.to a Castellammare di Stabia il
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31.8.1982, al n. 5077, trascritto a Napoli 2 il 10.06.1983 ai nn. 17884/15356,
con cui il Comune di Sant'Agnello aveva acquistato, gli immobili di proprietà
dei germani MA PA, AR e LI, ovvero l'area di complessivi 9500
mq. identificata dalle particelle 114, 348 e 349;
in tale atto, le parti avevano
tuttavia precisato che il prezzo di cessione, pagato in detta sede, era soltanto
un acconto.
Con atto di citazione notificato in data 19.10.1987, e successiva
riassunzione del 7.1.1.1988, notificato al Comune in data 11.1.1988, i predetti
germani MA avevano quindi convenuto in giudizio il Comune di
Sant'Agnello per ottenere: “l'indennità di esproprio e quella di occupazione
ad essi dovuta e determinata secondo i criteri stabiliti dagli artt. 39 e 40 della
legge n. 2359 del 25.06.1865”;
il Comune di Sant'Agnello si era costituito nel
suddetto giudizio, nel quale erano volontariamente intervenute anche le
società cooperative "Comunali Santanellesi" e "PE".
Il Tribunale di Torre Annunziata, con allegata sentenza n. 725 del
5.6.2006, aveva determinato l'indennizzo dovuto ai germani MA così
quantificandolo: "per MA LI, Euro 80.154,96;
per MA PA, Euro
278.348,79 e per MA AR, Euro 277.604,73. A tali importi devono
aggiungersi gli interessi legali dalla data di stipula della cessione e fino
all'effettivo soddisfo";
la Corte di Appello di Napoli, con allegata sentenza n.
2846/13, aveva confermato la predetta sentenza di primo grado.
Pertanto, il Comune di Sant'Agnello, con delibera di Consiglio
Comunale n.29 del 29.11.2013, aveva riconosciuto il debito fuori bilancio,
nonché, giusto atto di attestazione n. prot. 21409 del 17.11.2014, aveva
stanziato la somma complessiva (comprensiva di interessi e spese liquidate in
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sentenza), di Euro 1.604.672,34 in favore degli eredi MA per il pagamento
delle somme liquidate dalle sentenze innanzi richiamate;
le stesse erano state
pagate, quanto ad Euro 450.000,00, in data 27.12.2013, e quanto ad Euro
499.999,98, in data 08.08.2014, per un totale complessivo di Euro 949.999,98.
Successivamente, con atto di assegnazione per Notaio Antonio
Formisano del 28.7.1989, l'alloggio realizzato dalla cooperativa "PE" e
identificato al foglio 5, particella 425, sub 11 e 22, del catasto urbano del
Comune di Sant'Agnello, era stato assegnato a DO AR, nata a
Sorrento il 14.5.1936, c.f. [...], e residente a
Sant'Agnello, alla Via San Martino n.12;
tale alloggio aveva un volume
complessivo pari a mc. 445,50.
In conseguenza, con lettera raccomandata del 9.1.2014 il Comune di
Sant'Agnello aveva vanamente richiesto alla predetta il pagamento della quota
parte del suddetto importo.
Tanto premesso, con il sopra citato atto introduttivo il Comune di
Sant'Agnello, in persona del legale rapp.te pro – tempore, conveniva innanzi
al Tribunale di Torre Annunziata la Sig.ra DO AR, chiedendo, per
le ragioni ivi meglio indicate, accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare che il Comune di Sant'Agnello in forza delle
disposizioni vigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art 7 della convenzione del
17.12.1979 di cui alla premessa, e/o comunque ai sensi e per gli effetti dell'art.
35 L. 865/71, per i titoli e le causali innanzi richiamate, ha diritto ad ottenere
dagli assegnatari e/o loro aventi causa degli alloggi realizzati sul suolo
espropriato il rimborso e/o la ripetizione delle somme pagate per
l'acquisizione delle aree assegnate alle cooperative;
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2) Per l'effetto di quanto sopra: accertare e dichiarare che DO
AR, nella qualità di assegnataria dell'alloggio identificato al foglio 5
particella 425 sub 11 e 22, del catasto urbano del Comune di Sant'Agnello,
costruito dalla cooperativa PE sul suolo espropriato ai fratelli MA,
ed avente un volume complessivo pari a mc. 445,50, in forza delle disposizioni
pattizie e/o vigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 L. 865/71, per i titoli e
le causali innanzi richiamate, è obbligato in proporzione al volume
dell'alloggio ad essi assegnato al pagamento in favore del Comune di
Sant'Agnello delle spese