Corte d'Appello Roma, sentenza 07/01/2025, n. 27

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 07/01/2025, n. 27
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 27
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO

in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 7 gennaio 2025, mediante lettura in aula ai sensi dell'art. 436-bis c.p.c., la seguente

SENTENZA nella causa iscritta al n. 3025 Registro Generale Lavoro dell'anno 2021

TRA
, rappresentato e difeso, anche Parte_1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesca D'Addario e Federica Pizzi, APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Alessandro Steri,
APPELLATA

OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 1994/2021 del 2.3.2021
CONCLUSIONI: come in atti

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 10.12.2019, di ha convenuto Parte_1 Pt_1
dinanzi al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro la e, premesso di aver CP_1
già ottenuto con sentenza n. 7366/2009 dello stesso Tribunale emessa tra le parti una declaratoria di illegittimità del provvedimento di decadenza dall'incarico dirigenziale allo stesso conferito, ha chiesto la condanna della al pagamento in suo favore della complessiva somma di € CP_1
210.612,59, ovvero in subordine di € 179.276,00, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze
al saldo, a titolo di risarcimento del danno per la retribuzione di risultato non percepita dal 16.8.2005 al 31.5.2009, non avendo la corrisposto la predetta somma in adempimento della citata CP_1
sentenza n. 7366/2009.
Si è costituita in giudizio la , eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_1 del ricorso per violazione del divieto di frazionamento del credito nonché per violazione dell'art.
2909 c.c.
, essendosi il Tribunale già pronunciato con precedente sentenza sulla questione dedotta in giudizio. Nel merito ha insistito per il rigetto del ricorso e, in via subordinata, in caso
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