Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/05/2024, n. 712
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 1055/2022 del ruolo generale e promossa
DA
TT AN, nato a [...] il [...] (c.f. [...]), difeso ex se ai
sensi dell'art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Magliano di Tenna via
M. Vettore 11;
- appellante-
CONTRO
TT SS, nato a [...] il [...] (c.f. [...]), e TT
IA, nata a [...] il [...] (c.f. [...]), elettivamente domiciliati in
Ancona c.so Stamira n. 10 presso lo studio dell'avv. Andrea Coen, rappresentati e difesi dall'avv.
Gerardo Villanacci, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
SOCIETA' MARCHIGIANA ALLEVAMENTO (SMA) S.r.l., in persona del curatore speciale
pro tempore (c.f./p.i. 00344490446), elettivamente domiciliata in Ancona p.zza del Plebiscito n. 55
presso lo studio dell'avv. IZ Barbieri, che la rappresenta e difende ex art. 86 c.p.c.;
TT TE, nato a [...] il [...] (c.f. [...]), contumace;
TT AT AR, nato a [...] il [...] (c.f. [...]), contumace;
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1156 del 6-14/10/2022 pronunciata dal Tribunale delle Imprese di
Ancona
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Voglia l'On.le Corte di Appello di Ancona adita, in riforma della sentenza gravata,
previa assunzione delle prove riproposte col foglio di PC 10-2-22 in I grado allegato, in particolare
quelle chieste nei motivi di appello che precedono, ed in condivisione di essi motivi e della domanda
riproposta, accogliere, delle conclusioni formulate in I grado all'udienza di PC 10-2-2022 e riportate
in sentenza appellata a pag 4 cpv., parte di esse, e, per l'effetto:
1)- accertare le responsabilità dei 4 amministratori di Società MA NT (S.M.A.)
S.r.l. convenuti, per violazione di leggi e di suo statuto dedotte con la Citazione di I grado;
2)- annullare le decisioni dei soci di Società MA NT (S.M.A.) S.r.l. del 9-7-2018
e 27-12-2018 impugnate con la Citazione di I grado e comunque dichiararle nulle;
3)- condannare i convenuti Amministratori in solido in favore di Società MA NT
(S.M.A.) S.r.l. a tenerla indenne e manlevarla di quanto la stessa potrà essere condannata in favore di
terzi, compreso l'Attore, quale civilmente responsabile, per i fatti illeciti dedotti con la Citazione di I
grado;
5)- condannare II TE, II IA, II AT a restituire le somme da loro
indebitamente prese da Società MA NT (S.M.A.) S.r.l. indicate al punto I7- della
Citazione di I grado- v. ivi pagg 28-29 -, con interessi e rivalutazione, e II SS al
risarcimento de danno in favore di detta SRL per equivalente, pari a dette somme, con rivalutazione
ed interessi legali, per non aver recuperato dette somme come Amministratore di SMA Srl;
6)- condannare i convenuti Amministratori al risarcimento del danno in favore di Società MA
NT (S.M.A.) S.r.l. per le somme indebitamente date a UL AR NI, nei
termini di cui al punto I6- della Citazione di I grado- v. ivi pagg 26 e 27 sino al I cpv-, con interessi
e rivalutazione come per legge;
7)- condannare i convenuti al risarcimento del danno, non per tutti gli altri fatti illegali, illeciti,
illegittimi da loro commessi e/o consentiti, di cui alla Citazione di I grado, in favore di Società
MA NT (S.M.A.) S.r.l., ma solo per i seguenti:
-per non aver richiesto né recuperato da SC II i 63.500 euro a Lei dati indebitamente da
Società MA NT (S.M.A.) S.r.l.;
-per aver redatto il bilancio di SMA 2016 e per non averlo fatto revisionare/certificare, donde in
ragione di ciò l'Ippodromo San Paolo di Montegiorgio di SMA fu classificato dall'allora Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) Ippodromo commerciale e non
istituzionale, circostanza che determinò per Società MA NT (S.M.A.) S.r.l.. minori
introiti per 240.000 euro, nella misura di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge, con
le statuizioni di cui all'art 2476 IV comma c.c.;
con vittoria nelle spese di lite, rifusione contributi unificati, marche iscrizioni del doppio grado, tasse
di registro sentenze, e con condanna ex art. 92 I comma II parte cpc giusta motivo di appello sub H.
Per l'appellata SMA: Voglia l'Ill.ma Corte adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
-respingere l'appello proposto da AN II in quanto infondato per le ragioni esposte e, per
l'effetto, confermare la sentenza n. 1156/2022 del Tribunale civile di Ancona – Sez. Specializzata
Imprese, resa nel giudizio n. 870/2019;
-in via subordinata, qualora l'adita Corte dovesse ritenere sussistente un'ipotesi di responsabilità in
capo agli amministratori, dichiarare la Società MA NT s.r.l. manlevata, ovvero
tenuta indenne rispetto a quanto questi ultimi saranno condannati a corrispondere a soci o a terzi,
ovvero di accertare e dichiarare il diritto della stessa ad esercitare il proprio diritto di regresso nei
confronti degli amministratori;
-sempre in via subordinata, qualora dovesse essere ritenuta sussistente un'ipotesi di responsabilità in
capo agli amministratori, dichiariamo di aderire alle conclusioni spiegate da parte appellante.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.
Per gli appellati SS e IA II: Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, disattesa ogni
contraria domanda, narrazione del presente atto, da intendersi qui richiamate e trascritte:
-in via preliminare e in rito:
dichiarare inammissibile l'appello proposto dall'Avv. AN II avverso la sentenza n.
1156/2022 del Tribunale Civile di Ancona, con ogni conseguente statuizione;
-nel merito:
respingere l'appello proposto dall'Avv. AN II avverso la sentenza n. 1156/2022 del
Tribunale Civile di Ancona, perché infondato in fatto e in diritto, con ogni conseguente statuizione.
Con condanna di controparte al pagamento delle spese e compensi di causa del presente grado del
giudizio, oltre al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., comma 1 c.p.c.
ovvero, in subordine, al pagamento di somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96,
comma 3 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona Sezione Specializzata in materia di Imprese ha
rigettato la domanda proposta da II AN
contro
La Società MA NT (SMA)
S.r.l. e i suoi amministratori in carica, II SS, II IA, II TE e II
AT AR, tesa:
a sentir annullare le deliberazioni dell'assemblea dei soci in data 9/7/2018 e 27/12/2018 per violazione
dell'art. 2479 ter c.c., non essendo stati convocati tutti i soci;
a sentir condannare i convenuti amministratori ad inserire nel bilancio al 31/12/2017 e nella
contabilità della SMA il credito portato dalla sentenza del Tribunale di Fermo n. 571/2017;
a sentir condannare II TE, IA e AT AR a restituire le somme indebitamente
prelevate dalla società e II SS al risarcimento del danno per i medesimi importi per non
avere proceduto al recupero delle somme de quibus;
a sentir condannare i convenuti amministratori al risarcimento del danno per le somme indebitamente
versate a AN AR NI;
a sentire condannare i medesimi amministratori al risarcimento dei danni pari ad € 3.000.000 per tutti
gli atti illegali, illeciti ed illegittimi compiuti.
In particolare, il Tribunale:
qualificata la domanda di annullamento delle delibere assembleari come domanda di accertamento
della nullità ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., ha rigettato l'eccezione di decadenza formulata dai
convenuti non essendo trascorso il termine di tre anni dalla trascrizione nel libro soci delle delibere
impugnate;
ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di II AN in relazione alla predetta
domanda, riportandosi alle motivazioni già espresse nell'ordinanza cautelare del 1/4/2019;
ha rigettato nel merito l'eccezione di nullità delle predette delibere. Quanto alla mancata convocazione
dell'attore medesimo e di II LL, ritenendo che, stante la documentata conclusione tra i
predetti e II AT AR di un contratto di affitto di quote (regolarmente iscritto nel registro
delle imprese), la convocazione era stata correttamente inviata a quest'ultimo, che aveva partecipato
all'assemblea sia nella sua qualità di socio della SMA che in rappresentanza delle quote di cui aveva
il godimento, in considerazione dell'oggetto della deliberazione e della titolarità del diritto di voto
sulla base dei contratti di affitto. Quanto alla mancata convocazione di II IZ (il quale aveva
ceduto la sua quota di partecipazione con contratto iscritto nel registro delle imprese dal 2006),
rilevando la mancata allegazione di un interesse specifico all'impugnazione, la mancata prova del
mancato consenso al trasferimento della quota, la non applicabilità al caso di specie dell'art. 8 dello
Statuto che si riferiva solo alla cessione a terzi e non in favore degli altri soci, ed in ogni caso la mera
inefficacia della cessione che poteva essere fatta valere solo dalla società o dai soci che hanno disposto
della quota;
ha rigettato l'eccezione di nullità della delibera di approvazione del bilancio al 31/12/2017 per la
mancata inclusione del credito accertato con sentenza del Tribunale di Fermo n. 571/2017, rilevando
da un lato che l'attore non aveva dedotto e provato se il bilancio al 31/12/2018 era stato approvato
prima della proposizione del presente giudizio e, dall'altro, che il medesimo non aveva fornito prova
dell'esistenza dei presupposti per il richiesto inserimento, da escludere in considerazione del fatto che
il principio di prudenza imponeva una sua svalutazione nella misura del 100%, risultando pendenti i
termini per l'impugnazione da parte del Ministero (poi effettivamente proposta) e dovendosi escludere
un adempimento immediato e spontaneo da parte del medesimo;
ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di II AN in relazione alla domanda di
accertamento della
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