Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/07/2024, n. 23
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE CIVILE PER I MINORENNI composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente
dr. D P Consigliere rel.
dr. A P Consigliere
dr. V J M Componente on.
Dr. V C Componente on.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 474 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Af-
fari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , nata a PALERMO Parte_1 C.F._1
(PA) in data 29/05/1949, con il patrocinio dell'avv. D'AMATO CA-
TERINA e con elezione di domicilio in PIAZZA G. AMENDOLA N.
43 90141 PALERMO,
(C.F. , nata a PALERMO Parte_2 C.F._2
(PA) in data 29/05/1954, con il patrocinio dell'avv. D'AMATO CA-
TERINA e con elezione di domicilio in PIAZZA G. AMENDOLA N.
43 90141 PALERMO,
CONTRO
Corte di Appello di Palermo
AVV BARRESI MARTA , N.Q. DI TUTORE PROVVISORIO DELLA
MINORE , con elezione di domicilio in VIA Persona_1
AGRIGENTO N 51 90100 PALERMO parte appellata
E CON L'INTERVENTO
del PROCURATORE GENERALE
interveniente necessario
OGGETTO: Affidamento minori
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti di costituzione e
memorie autorizzate.
Il Procuratore Generale chiede il rigetto del gravame
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 3 – 19 luglio 2023, il Tribunale per i Minorenni di Pa-
lermo, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto il 21 marzo 2023 da ed ai sensi dell'art. 317 bis c.c., lo rigettava, dichia- Pt_1 Parte_2
rando il difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti, ed incaricava
l'U.O. Affidamento ed Adozione del Servizio di Psicologia di Palermo ed
il Servizio di Neuropsichiatria Infantile di effettuare un intervento a tutela
della minore, compensando tra le parti le spese processuali.
Eseguiti i necessari accertamenti sull'andamento dell'affidamento della
minore a affidataria della predetta mi- Persona_1 Controparte_1
nore in virtù di decreti emessi dal i Palermo in data 27 maggio 2020 Pt_3
e 11 maggio 2022, il Tribunale di prime cure osservava che le ricorrenti -
- 2 - Corte di Appello di Palermo
le quali avevano chiesto la regolamentazione del proprio diritto di visita
della minore , autodefinendosi “nonne” della fanciulla, in quanto legate al-
la stessa affettivamente – non erano legittimate ad agire ex art. 317 bis c.c.
ma che, comunque, la domanda poteva essere inquadrata giuridicamente
nell'art. 5 ter della legge n.184/1983, su cui aveva già provveduto Pt_3
con decreto