Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/12/2024, n. 959

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/12/2024, n. 959
Giurisdizione : Corte d'Appello Palermo
Numero : 959
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo


Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 839 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
[...]
Parte_1
rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA
[...]
DELLO STATO DI PALERMO
- Appellante - C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lorenzo Maria Parte_2
Dentici, Luigi Maini Lo Casto, e Giorgio Petta
- Appellato -
E NEI CONFRONTI DI
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria CP_1
- Appellato - All'udienza del 28/11/2024 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palermo l'8.01.2021 Parte_2
, premesso di essere un lavoratore forestale inserito nella graduatoria
[...] distrettuale ex art. 12 L. R. n. 5 del 2014 e di lavorare, dunque, per la in Pt_1 virtù di contratti a tempo determinato, ha chiesto condannarsi l'
[...]
al Parte_1 pagamento delle differenze retributive tra quanto riconosciutogli in qualità di lavoratore stagionale e quanto, invece, riconosciuto dalla contrattazione collettiva ai lavoratori a tempo indeterminato, in particolare gli incrementi stipendiali dipendenti
1
dall'anzianità di servizio, oltre al versamento in favore dell' dei contributi CP_1 consequenziali, e ciò in virtù del principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo indeterminato (recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE). Costituitosi in giudizio, l' aveva Parte_1 contestato la fondatezza della pretesa avversaria ed eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti eventualmente maturati nel quinquennio anteriore alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio. L' anch'esso costituitosi in giudizio, aveva chiesto, nel caso di CP_1 accoglimento della domanda attrice, il versamento dei relativi contributi previdenziali, nei limiti della prescrizione quinquennale. Con la sentenza n. 347/2023 del 3.02.2023 il Tribunale di Palermo ha respinto la domanda di riconoscimento degli scatti biennali previsti dall'art. 41 del CCNL 2006, trattandosi di beneficio riservato a lavoratori di qualifica impiegatizia, dunque non comparabili con il ricorrente;
ha, invece, accolto la domanda di riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 11 lett. c) del contratto integrativo regionale del 2001 e dall'art. 4 del contratto integrativo di cui all'allegato A della deliberazione n. 387 adottata dalla Giunta regionale della Regione Siciliana il 19 ottobre 2018, condannando l'Assessorato resistente al pagamento degli importi maturati a tale titolo, nei limiti della prescrizione quinquennale, eccepita dall'Assessorato. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'
[...]
, chiedendone la riforma. Parte_3
Con memoria depositata il 14.11.2024, si è costituito in giudizio Parte_2
, resistendo al gravame per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
[...]
Si è altresì costituito in giudizio l' riportandosi alle conclusioni già CP_1 spiegate nel giudizio di primo grado. Invitate le parti a dedurre in ordine alla rilevata differenza tra l' Parte_1 evocato nel giudizio di primo grado, ed ivi costituitosi, e quello, invece, che ha proposto il gravame, all'udienza del 28/11/2024, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MTIVI Va preliminarmente esaminata la questione inerente l'indicazione, nel ricorso in appello, di una parte appellante Parte_4 diversa da quella che venne evocata e si costituì nel giudizio di primo grado Parte_1
.
[...]
2
Invitata a dedurre sul punto, l'Avvocatura dello Stato, con le note autorizzate depositate il 1°.10.2024, ha evidenziato essersi trattato di “un mero refuso nell'indicazione dell appellante nell'odierno giudizio, derivante dal cospicuo numero di Parte_1 appelli redatti contestualmente e concernenti la medesima questione oggetto di gravame in questa sede, tutti promossi dalla Difesa Erariale nell'interesse dell' Parte_5
”, aggiungendo di voler emendare lo stesso nel senso di riferirlo
[...] all' . Parte_1
L'appellato ha contestato tale difesa evidenziando come l'indicazione della parte che agisce in giudizio e, nel caso di persona giuridica, dell'organo che ne ha la rappresentante in giudizio, costituiscano requisiti di validità dell'atto di citazione e del ricorso, in base ai quali il giudice è messo nelle condizioni di identificare la parte che agisce in giudizio. Trattasi di dati rispetto ai quali non sono utilizzabili i criteri di interpretazione dei contratti, atteso che, trattandosi di atti processuali “la stessa soggettiva intenzione dell'attore rileva solo nei limiti in cui sia stata esplicitata in modo tale da consentire al convenuto di cogliere l'effettivo contenuto dell'atto e di svolgere un'adeguata difesa” (Cass. n. 24480/2020;
n. 25853/2014 e Cass. n. 39173/2021 che le richiama). Tale principio, ha affermato la Suprema Corte, “deve valere qualora sia controversa l'individuazione stessa del soggetto agente: dalle disposizioni sopra richiamate si ricava infatti, inequivocamente, che la provenienza dell'atto introduttivo del giudizio non può essere attribuita ad una parte diversa da quella alla quale esso è intestato e che lo ha formato e sottoscritto per il tramite del difensore a cui ha rilasciato la procura;
va dunque escluso che il giudice, aggirando o ignorando i criteri dettati dalla legge, possa procedere a detta individuazione in base alla propria interpretazione discrezionale, ancorché fondata su indicazioni anch'esse contenute nell'atto, ma diverse e ulteriori rispetto a quelle necessarie allo scopo
”. (v. Cass. n. 39173/2021 cit.). Orbene l'incontrovertibile principio di cui s'è detto è posto a presidio della certezza dell'individuazione degli elementi costitutivi della domanda, da una parte, e del diritto di difesa, dall'altro. Ciò comporta che, nell'ipotesi in cui né l'uno né l'altro bene giuridico risulti in concreto pregiudicato dall'erronea indicazione contenuta nell'atto introduttivo, debba prevalere il principio della conservazione degli atti processuali. Nel caso che occupa, l'errore materiale nel quale l'Avvocatura dello Stato deduce essere incorsa appare, anzitutto, del tutto verosimile in quanto certamente ricollegabile alla (notoria a questa Corte) molteplicità dei ricorsi proposti dai lavoratori forestali della sia nei confronti dell'Assessorato Regionale del Pt_1
3
Territorio e dell'Ambiente sia di quello dell'Agricoltura, o, in alcuni casi, di entrambi.
Tale errore, sotto altro profilo, una volta denunciato dalla stessa parte, seppur su rilievo della Corte, non appare tale da indurre incertezza in ordine alla esatta individuazione della parte medesima, potendo effettivamente ricondursi ad un mero refuso l'indicazione dell' Parte_4 dovendo in tale indicazione intendersi, invece, l' , parte Parte_6 del giudizio di primo grado. Dirimente, appare, peraltro, la circostanza che l'appellato, costituendosi in giudizio, non si sia neppure avveduto di tale incongruenza nell'intestazione dell'appello, predisponendo (correttamente) le proprie difese nei confronti dell' ;
nessun vulnus al suo diritto di difesa, dunque, ha Parte_1 comportato l'errore materiale sopra menzionato, non comportando alcuna difficoltà nell'individuazione del soggetto nei cui confronti resistere in giudizio (per una fattispecie simile cfr. Cass. n. 37722/2021 del 7.10.2021).
*** Venendo al merito del gravame, col primo motivo l'appellante segnala l'errore del Giudice di prime cure nell'interpretazione e applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, con particolare riguardo alla nozione di “ragioni oggettive”. Sostiene, infatti, la legittimità della disciplina perché il diverso trattamento retributivo riservato ai lavoratori a tempo determinato, rispetto a quelli a tempo indeterminato, sarebbe giustificato dal carattere “ontologicamente stagionale e agricolo” della loro prestazione lavorativa. Argomenta, sul punto, che “le prestazioni rese dall'appellato hanno ontologico carattere stagionale o agricolo” in quanto “volte alle esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi e in relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento climatico, in un determinato arco temporale annuo”;
di tal le stesse mansioni
“sono legate, ontologicamente, non ad esigenze di lavoro permanenti e ordinarie dell'Amministrazione, ma a prestazioni aventi natura eccezionale e provvisoria rese necessarie dal ciclo delle stagioni nell'arco di determinate scansioni temporali”;
conseguentemente non sarebbe ravvisabile “alcuna volontà o esigenza dell'Amministrazione di inserire stabilmente i dipendenti come controparte nella propria organizzazione, dovendosi costituire di volta in volta un rapporto di lavoro con riferimento a singoli interventi d'urgenza…”. Ricollega, inoltre, la spettanza dell'indennità professionale agli scatti di anzianità, la cui corresponsione sarebbe giustificata dall'effettivo apporto
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