Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/07/2024, n. 793
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Testo completo
n. 443/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE FAMIGLIA E MINORI
composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente
Francesca Caprioli Consigliere rel. est.
Elisa Fichera Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado d'appello proposto con ricorso depositato in via telematica in data 27.4.2024
da
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Ancorotti e Parte_1 dall'avv. Alessandro Gargioni del foro di Cremona appellante
nei confronti di
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Luca Avaldi del foro Controparte_1 di Cremona
appellato
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di
Brescia.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 244/2024 del Tribunale di Cremona, pubblicata in data 29.3.2023
e notificata il 30.3.2024, pronunciata nella causa iscritta al R.G. n. 2237/2021 in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
In via preliminare e cautelare sospendere l'esecutorietà della sentenza 244/2024 con riferimento alla condanna di alla rifusione delle spese processuali relative al giudizio 242/2022 avanti alla Corte d'Appello Parte_1
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e alle disposizioni concernenti l'obbligo al contributo di mantenimento della figlia posto a carico PE dell'appellante dalla gravata sentenza.
Nel merito: in parziale riforma della sentenza n. 244/2024:
. innalzare il contributo al mantenimento di nella maggior misura di 700 euro tenuto conto delle Parte_1 ridotte e limitate capacità economiche patrimoniali dell'appellante e delle spese di cui essa è tenuta a farsi carico.
. revocare l'obbligo di contributo al mantenimento in favore della figlia . PE
. disporre la revoca dell'obbligo di rimborsare a la quota del 30% delle spese di carattere Controparte_2 straordinario sostenute nell'interesse di . PE
. pori a carico di per il mantenimento del figlio una somma mensile non inferiore a Controparte_3 CP
500 euro, annualmente rivalutabile, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio.
. porre a carico di l'obbligo di rimborsare a la metà di tutte le spese Controparte_3 Parte_1 straordinarie (mediche, scolastiche, ludiche, ricreative, sportive) debitamente documentate sostenute nell'interesse di sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio. CP
. condannare a rimborsare a la somma complessiva di 5.100 euro, oltre interessi Controparte_3 Parte_1 legali e rivalutazione ISTAT, a titolo di spese straordinarie, scadute e inevase sostenute dalla appellante per il mantenimento di . CP
. accertare l'obbligo di di pagare all'appellante la quota della metà della spesa da lei sostenuta Controparte_3 per la sostituzione della caldaia della casa sita in Pianengo, via Al Serio 9, di proprietà di entrambi per quote paritarie, e condannare al rimborso della somma di 1.000 euro, oltre interessi al tasso legale Controparte_3 decorrenti dall'atto solutorio compiuto dall'appellante alla data del soddisfo.
. condannare a rifondere alla appellante le spese e i compensi di patrocinio della fase di reclamo Controparte_3 avanti alla Corte d'Appello di Brescia n. 242/2022 ovvero quantomeno disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
. condannare a rifondere integralmente a le spese e i compensi di I grado in Controparte_3 Parte_1 applicazione della regola della soccombenza, oltre alla rifusione delle spese del presente procedimento d'appello.
In via strettamente subordinata: nella denegata ipotesi di conferma, anche parziale, dell'impugnata sentenza:
. disporre una congrua diminuzione di quanto dovuto a rifusione delle spese processali del giudizio d'appello n.
242/2022 RG, contenendo le stesse in un importo parametrato al minimo dei criteri fissati dal tariffario forense abbattendolo ulteriormente del 50%.
. disporre la riduzione del contributo mensile di mantenimento in favore della figlia da parte dell'appellante PE
a importo non superiore a 50 euro.
. disporre esclusivamente e interamente a carico di le spese straordinarie (mediche, scolastiche, Controparte_3 ludiche, ricreative, sportive) sostenute nell'interesse di . PE
. spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio rifusi o quantomeno compensati
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA: rigettare il ricorso proposto dalla sig.ra avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Cremona n. 244/2024 del 22 marzo 2024. Competenze professionali rifuse.
PROCURATORE GENERALE: osserva: l'assegno divorzile, posto a carico dell'appellato ed a favore della appellante, è stato correttamente determinato dal Tribunale;
nella valutazione delle rispettive condizioni economico-patrimoniali dei coniugi va considerato che il padre volontariamente versa al figlio , CP convivente con la madre, un importo complessivo mensile di circa euro 600;
solo permanendo questo versamento non ricorrono i presupposti per modificare le statuizioni economiche adottate dal Tribunale, se non quanto al mantenimento della figlia ;
sotto questo profilo, l'entità del contributo che la deve versare per , PE Pt_1 PE convivente con il padre, può essere ridotto ad euro 100 mensili, fermo il contributo alle spese straordinarie, come già fissato, in considerazione della entità della retribuzione percepita dalla quanto alla domanda della Pt_1 di rimborso della metà della spesa sostenuta per la sostituzione della caldaia, premesso che la ha Pt_1 Pt_1 beneficiato della detrazione fiscale (come risulta dal mod. 730/23), la domanda, concernendo la regolamentazione
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delle spese tra comproprietari, esula dal novero delle domande proponibili in questa sede;
chiede, pertanto, che, in parziale accoglimento dell'appello, il contributo per il mantenimento della figlia , posto a carico della PE appellante, sia rideterminato in euro 100 mensili.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 244/2024 pubblicata il 29.3.2024 il Tribunale di Cremona, all'esito del procedimento di divorzio radicato da nei confronti di così disponeva: Controparte_3 Parte_1
• dichiara lo scioglimento del matrimonio fra e Controparte_3 Parte_1
• dispone l'affido condiviso ai genitori della figlia nata il [...], con suo collocamento Persona_2 formale presso il padre dispone che l'esercizio del diritto di visita materno sia Controparte_3 esercitato secondo i tempi che madre e figlia concorderanno;
dispone che ciascuno dei genitori possa trascorrere 15 gg di vacanze estive , metà delle vacanze natalizie, metà delle vacanze pasquali, le
Festività in modo alternato con la figlia, comunque tenendo conto della volontà della stessa;
• dispone che parte ersi un assegno divorzile a favore di parte di € 500,00 entro il giorno P_ Pt_1
10 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici istat;
• dispone che sia parte a farsi carico interamente del mantenimento della figlia P_ Per_3
• dispone che parte versi a parte per il mantenimento ordinario della figlia la Pt_1 P_ PE somma di € 150,00 entro il giorno 10 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici istat, nonché contribuisca nella misura del 30% alle spese straordinarie per la stessa, da ritenersi regolate dal Protocollo di questo Tribunale del 13.12.2015;
• rigetta la domanda di parte di porsi a carico di parte un obbligo di mantenimento del Pt_1 P_ figlio ;
CP
• rigetta la domanda di parte di disciplinarsi il collocamento del figlio ;
Pt_1 CP
• rigetta la domanda di parte i disporsi che parte restituisca quanto percepito a titolo di P_ Pt_1 contributo a far data dal mantenimento in cui le stesse si sono trasferite a vivere presso esso padre;
• rigetta la domanda di parte di condanna di parte a restituire quanto percepito a titolo P_ Pt_1 di contributo al proprio mantenimento, a far data dal momento in cui essa ha percepito il primo emolumento dal proprio datore di lavoro;
• rigetta la domanda di parte a che parte provveda al pagamento a favore di Pt_1 P_ CP della somma di € 5100,00 per tutti i mesi in cui il figlio non è stato autosufficiente;
• rigetta la domanda di parte di revoca dell'ordinanza presidenziale del 17.3.2022 nella parte in Pt_1 cui ha ridotto l'importo dell'assegno di mantenimento a favore di essa;
• rigetta la domanda comune delle parti di disporsi la chiusura del c/c cointestato n. C100000040593145 aperto presso l' CP_4
• rigetta la domanda di parte di disporsi che parte si faccia carico del saldo negativo del P_ Pt_1 predetto c/c n. C100000040593145;
• rigetta la domanda di parte che parte rimborsi quanto da esso versato per rientrare P_ Pt_1 sullo scoperto di detto c/c;
• rigetta la domanda di parte di condanna di parte a rimborsarle il 50% del costo della Pt_1 P_ caldaia sostituita nella ex casa coniugale;
• dichiara inammissibile la domanda del di porsi a carico di parte un contributo al P_ Pt_1 mantenimento del figlio ;
CP
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•dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio;
• condanna parte alla rifusione delle spese di lite di parte per il giudizio di reclamo Pt_1 P_ avverso l'ordinanza presidenziale adottata nel presente giudizio, spese che si liquidano in € 587,50 per la fase di studio;
€ 425,50 per la fase introduttiva;
€ 992,50 per la fase istruttoria;
€ 601,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge e spese forfettarie nella misura del 15%;
Osservava:
. e hanno contratto matrimonio civile il 7.8.1999 e dalla loro unione Controparte_3 Parte_1 sono nati (1999), (2001) e (2.12.2006). P_ Per_3 PE
. con decreto del 7.11.2018 era stata omologata la separazione consensuale alle seguenti condizioni: affido condiviso delle figlie, allora entrambe ancora minorenni, collocamento presso la madre, assegnazione alla dell'ex casa coniugale - immobile cointestato alle parti nella misura del 50% Pt_1 sito in Pianengo, in Via Al Serio n.
9 - per la quale il marito pagava interamente la rata del relativo mutuo;
obbligo del di versare ogni mese € 600