Corte d'Appello Perugia, sentenza 10/09/2024, n. 611
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Testo completo
N. R.G. 30/2024
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Francesca Altrui Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 30/2024
Tra:
ANGELO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. OR LO, IL NORCINO
AMBULANTE DI CO GE & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante p.t.
OR MA e CO GE in proprio e quale socia accomandataria de “Il RC
MB di OR MA e C. s.a.s., rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Daniela Campus e Vincenzo Cancrini ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo sito in Roma, Viale Liegi n.58, come da procura allegata al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento in estensione Reclamanti
e
CURATELA DEL FALLIMENTO IL NORCINO S.R.L. (fallimento n.5/22) in persona della
Curatrice Dott.ssa Damiana EN, CURATELA DEL FALLIMENTO IL NORCINO
AMBULANTE DI CO GE E C. S.A.S. e di CO GE in proprio e in qualità di socia illimitatamente responsabile della Il RC MB di OR MA e
C. s.a.s. (in estensione del fallimento n.5/22) in persona della Curatrice Dott.ssa Damiana
EN, CURATELA DEL FALLIMENTO ANGELO S.R.L. (in estensione del fallimento
n.5/22) in persona della Curatrice Dott.ssa Damiana EN, rappresentati e difesi dall'Avv.
Elisa Casciari ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Perugia, Via Fiume n.17, come da procura allegata al presente atto Resistenti
e con l'intervento della PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Terni n.32/23
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per LO s.r.l., il RC MB di OR MA e C. s.a.s. e OR MA:
“Nel merito, in via preliminare e d'urgenza, chiede la sospensione ex art.19 L.F. dell'efficacia della sentenza per i gravi danni determinati dalla liquidazione giudiziale a tutti i soggetti coinvolti, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
In via principale e nel merito:
Accertare e dichiarare la nullità e/o annullamento e/o inefficacia della sentenza n.32/23 del 13/12/23, pubblicata nonché notificata dalla cancelleria in data 13/12/23, dichiarativa del fallimento in estensione n.5/22 emessa dal Tribunale di Terni Sezione Fallimentare, Giudice relatore/delegato
Dott. Nastri, Curatore Dott.ssa Damiana EN qui impugnata, per i motivi tutti dedotti nel presente ricorso e per quanto ulteriormente dovesse emergere nel corso del presente procedimento
e in particolare:
- Per la nullità della sentenza di fallimento per carenza di prova inerente all'individuazione della super società di fatto e dello stato di insolvenza della stessa;
- Per la nullità della sentenza di fallimento per carenza di motivazione e di prova sugli elementi costitutivi della super società di fatto trattandosi di fallimento autonomo rispetto a quello dei singoli soci;
- Per carenza di presupposti e requisiti di cui all'art.147, co.5 L.F. per la dichiarazione in estensione del fallimento.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario delle spese ed accessori di legge del doppio grado del procedimento.”.
Per la Curatela:
“In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione ex art.19 l. fallimentare;
In via principale, respingere il reclamo proposto dalla LO s.r.l., dalla Il RC MB di
OR MA e C. s.a.s. e di OR MA in proprio, in quanto infondato in fatto e in diritto per
i motivi esposti in narrativa e, quindi, confermare la sentenza di primo grado.”.
Per la Procura generale della Repubblica:
“Sia respinto il reclamo e confermata la gravata sentenza.”
All'udienza dell'8/4/24 la Corte si era riservata la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di reclamo ritualmente notificato, la LO s.r.l., Il RC MB di OR MA
e C. s.a.s. e OR MA premettevano che in data 12/10/23 la Curatela del Fallimento Il RC
s.r.l. (n.5/22) aveva depositato ricorso nei loro confronti per la dichiarazione di fallimento in estensione ex art.147, co.5, L.F., chiedendo di accertare l'esistenza di una super società di fatto tra Il
RC s.r.l., Il RC MB di OR MA e C. s.a.s. e LO s.r.l., di accertare altresì il suo stato di insolvenza e, per l'effetto, di dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147, co.5,
L.F., il fallimento della super società di fatto costituita tra le tre società e quindi, di conseguenza, anche della società Il RC MB e della società LO in quanto soci 'occulti' a responsabilità illimitata, nonché, per l'effetto, di OR MA in quanto socia illimitatamente responsabile della società in accomandita semplice.
Gli odierni reclamanti aggiungevano che parte ricorrente, a fondamento della propria domanda, aveva dedotto: la sussistenza dei medesimi soggetti nella compagine sociale delle tre società, in particolare
OR MA, OR LO, LI IO e UC IA;
che il OR nel 2016 e la OR nel 2018 avevano partecipato in qualità di segretari a due assemblee;
che il OR era stato socio accomandatario della RC MB dal 2001 al 2007, carica poi assunta dalla OR;
l'ubicazione delle sedi delle società LO e Il RC MB site in Faleria (VT), Via
Flaminia, rispettivamente al km 45 la prima e al km 44,800 la seconda;
l'ubicazione di un locale deposito della RC MB presso la sede della LO sita in Via Flaminia, km 45, Faleria
(VT);
presso tale indirizzo risultavano sia residenti MA e LO OR, sia domiciliati lo
LI e la UC;
la condivisione, da parte delle tre società, del domicilio digitale ilnorcino@pec.it, detenuto dalla LO sino al 2016 e dalla RC MB sino al 2022;
la parziale identità della denominazione della società fallita, Il RC s.r.l., e della società Il RC
MB;
la parziale coincidenza dell'attività d'impresa;
la sussistenza di rapporti economici intrattenuti tra le tre società;
la cessione del 25/5/16 di un ramo d'azienda dalla RC MB alla RC;
la ricezione da parte della RC di fatture passive per ordini di forniture effettuati dalla stessa, i quali però erano stati eseguiti presso la sede legale de Il RC MB;
che il referente delle attività inerenti gli ordini era lo LI;
che la Polizia di Roma Capitale aveva accertato nei confronti della RC l'esercizio di attività abusive su aree pubbliche ove era presente il OR;
la cessione del 26/1/23 della RC MB alla “Macelleria che cercavi” s.r.l.s. con amministratore unico e legale rappresentante il OR;
la proposta di acquisto della predetta società
alla Curatela del Fallimento Il RC della licenza e della concessione rilasciata dal Comune di
Riano per l'esercizio di vendita ambulante su aree pubbliche;
lo stato di insolvenza delle predette società risultante dai debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate della RC MB per euro
145.252,44 e i debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per euro 14.966,13 (sospesi) della
LO, la quale aveva depositato l'ultimo bilancio in data 31/12/15;
il conseguente stato di insolvenza della super società di fatto dalle stesse risultante.
Le società LO ed Il RC MB nonché la OR davano poi atto di essersi costituiti in I grado contestando in fatto e in diritto le ragioni della ricorrente e l'esistenza della super società di fatto ed assumendo: la mancanza dei presupposti di fallibilità in estensione previsti dalla legge;
la mancanza di prova inerente il comune intento sociale perseguito e l'esistenza di un fondo comune inerente la partecipazione ai guadagni;
la circostanza che le tre società non avevano tutte il medesimo oggetto sociale;
la cessazione dell'attività della RC MB sin dal 2016 con la cessione dell'azienda alla RC s.r.l. I reclamanti concludevano quindi chiedendo il rigetto integrale dell'avversa domanda, con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Terni, con l'impugnata sentenza, dichiarava:
“Il fallimento della super società di fatto tra Il RC s.r.l., la LO s.r.l. e Il RC MB di OR MA e C. s.a.s., nonché della LO s.r.l. e del Il RC MB di OR MA
e C. s.a.s. quali socie illimitatamente responsabili della predetta super società di fatto e di OR
MA quale socia illimitatamente responsabile del Il RC MB di OR MA e C.
s.a.s. in estensione ex art.147, co.5, L.F. del fallimento del Il RC s.r.l., già dichiarato da questo
Tribunale con sentenza del 3/5/22 (R.F. n.5/22).”.
La LO s.r.l., Il RC MB di OR MA e C. s.a.s. e OR MA impugnavano quindi tale sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva dichiarato il loro fallimento in estensione, deducendone, in particolare, l'erroneità per carenza di prova inerente all'individuazione della super società di fatto e dello stato di insolvenza della stessa, stato di insolvenza che avrebbe dovuto risultare in modo autonomo non potendosi esso desumere semplicemente dallo stato di insolvenza delle società che la compongono;
gli stessi deducevano comunque la nullità della sentenza del Tribunale per carenza di motivazione sia in ordine alla ritenuta prova dell'esistenza della super società sia in ordine ai presupposti e requisiti di cui all'art.147, co.5 L.F.;
concludevano quindi come sopra.
La Curatela ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo l'integrale rigetto del reclamo in quanto infondato sia in fatto sia in diritto, con conferma della sentenza gravata e con vittoria delle spese processuali.
È da ultimo intervenuto il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, il quale ha rilevato
l'infondatezza delle ragioni di reclamo, osservando che il Giudice di prime cure aveva compiutamente analizzato gli indici rilevatori dell'esistenza di una super società di fatto tra la RC
s.r.l., già dichiarata fallita, e i reclamanti, nonché che il primo Giudice non aveva fatto automaticamente derivare dall'insolvenza del socio dichiarato fallito l'insolvenza della società di fatto, ma aveva correttamente ritenuto, sulla base delle risultanze documentali, che fosse emersa la dimostrazione di una crisi di liquidità, sia della società dichiarata fallita sia delle odierne società reclamanti, che aveva conseguentemente determinato l'insolvenza della super società di fatto.
La Corte ritiene che l'atto di reclamo sia in effetti infondato.
Va premesso anzitutto, come già correttamente rilevato dal primo Giudice, che il fallimento della
RC s.r.l. dichiarato prima dell'entrata in vigore del CCII – sebbene il presente reclamo sia stato presentato dopo la sua entrata in vigore – comporta l'applicabilità al presente procedimento della disciplina contenuta nella legge fallimentare, più nel dettaglio nell'art.147, commi 4 e 5, ai sensi dei quali “Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Francesca Altrui Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 30/2024
Tra:
ANGELO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. OR LO, IL NORCINO
AMBULANTE DI CO GE & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante p.t.
OR MA e CO GE in proprio e quale socia accomandataria de “Il RC
MB di OR MA e C. s.a.s., rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Daniela Campus e Vincenzo Cancrini ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo sito in Roma, Viale Liegi n.58, come da procura allegata al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento in estensione Reclamanti
e
CURATELA DEL FALLIMENTO IL NORCINO S.R.L. (fallimento n.5/22) in persona della
Curatrice Dott.ssa Damiana EN, CURATELA DEL FALLIMENTO IL NORCINO
AMBULANTE DI CO GE E C. S.A.S. e di CO GE in proprio e in qualità di socia illimitatamente responsabile della Il RC MB di OR MA e
C. s.a.s. (in estensione del fallimento n.5/22) in persona della Curatrice Dott.ssa Damiana
EN, CURATELA DEL FALLIMENTO ANGELO S.R.L. (in estensione del fallimento
n.5/22) in persona della Curatrice Dott.ssa Damiana EN, rappresentati e difesi dall'Avv.
Elisa Casciari ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Perugia, Via Fiume n.17, come da procura allegata al presente atto Resistenti
e con l'intervento della PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Terni n.32/23
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per LO s.r.l., il RC MB di OR MA e C. s.a.s. e OR MA:
“Nel merito, in via preliminare e d'urgenza, chiede la sospensione ex art.19 L.F. dell'efficacia della sentenza per i gravi danni determinati dalla liquidazione giudiziale a tutti i soggetti coinvolti, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
In via principale e nel merito:
Accertare e dichiarare la nullità e/o annullamento e/o inefficacia della sentenza n.32/23 del 13/12/23, pubblicata nonché notificata dalla cancelleria in data 13/12/23, dichiarativa del fallimento in estensione n.5/22 emessa dal Tribunale di Terni Sezione Fallimentare, Giudice relatore/delegato
Dott. Nastri, Curatore Dott.ssa Damiana EN qui impugnata, per i motivi tutti dedotti nel presente ricorso e per quanto ulteriormente dovesse emergere nel corso del presente procedimento
e in particolare:
- Per la nullità della sentenza di fallimento per carenza di prova inerente all'individuazione della super società di fatto e dello stato di insolvenza della stessa;
- Per la nullità della sentenza di fallimento per carenza di motivazione e di prova sugli elementi costitutivi della super società di fatto trattandosi di fallimento autonomo rispetto a quello dei singoli soci;
- Per carenza di presupposti e requisiti di cui all'art.147, co.5 L.F. per la dichiarazione in estensione del fallimento.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario delle spese ed accessori di legge del doppio grado del procedimento.”.
Per la Curatela:
“In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione ex art.19 l. fallimentare;
In via principale, respingere il reclamo proposto dalla LO s.r.l., dalla Il RC MB di
OR MA e C. s.a.s. e di OR MA in proprio, in quanto infondato in fatto e in diritto per
i motivi esposti in narrativa e, quindi, confermare la sentenza di primo grado.”.
Per la Procura generale della Repubblica:
“Sia respinto il reclamo e confermata la gravata sentenza.”
All'udienza dell'8/4/24 la Corte si era riservata la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di reclamo ritualmente notificato, la LO s.r.l., Il RC MB di OR MA
e C. s.a.s. e OR MA premettevano che in data 12/10/23 la Curatela del Fallimento Il RC
s.r.l. (n.5/22) aveva depositato ricorso nei loro confronti per la dichiarazione di fallimento in estensione ex art.147, co.5, L.F., chiedendo di accertare l'esistenza di una super società di fatto tra Il
RC s.r.l., Il RC MB di OR MA e C. s.a.s. e LO s.r.l., di accertare altresì il suo stato di insolvenza e, per l'effetto, di dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147, co.5,
L.F., il fallimento della super società di fatto costituita tra le tre società e quindi, di conseguenza, anche della società Il RC MB e della società LO in quanto soci 'occulti' a responsabilità illimitata, nonché, per l'effetto, di OR MA in quanto socia illimitatamente responsabile della società in accomandita semplice.
Gli odierni reclamanti aggiungevano che parte ricorrente, a fondamento della propria domanda, aveva dedotto: la sussistenza dei medesimi soggetti nella compagine sociale delle tre società, in particolare
OR MA, OR LO, LI IO e UC IA;
che il OR nel 2016 e la OR nel 2018 avevano partecipato in qualità di segretari a due assemblee;
che il OR era stato socio accomandatario della RC MB dal 2001 al 2007, carica poi assunta dalla OR;
l'ubicazione delle sedi delle società LO e Il RC MB site in Faleria (VT), Via
Flaminia, rispettivamente al km 45 la prima e al km 44,800 la seconda;
l'ubicazione di un locale deposito della RC MB presso la sede della LO sita in Via Flaminia, km 45, Faleria
(VT);
presso tale indirizzo risultavano sia residenti MA e LO OR, sia domiciliati lo
LI e la UC;
la condivisione, da parte delle tre società, del domicilio digitale ilnorcino@pec.it, detenuto dalla LO sino al 2016 e dalla RC MB sino al 2022;
la parziale identità della denominazione della società fallita, Il RC s.r.l., e della società Il RC
MB;
la parziale coincidenza dell'attività d'impresa;
la sussistenza di rapporti economici intrattenuti tra le tre società;
la cessione del 25/5/16 di un ramo d'azienda dalla RC MB alla RC;
la ricezione da parte della RC di fatture passive per ordini di forniture effettuati dalla stessa, i quali però erano stati eseguiti presso la sede legale de Il RC MB;
che il referente delle attività inerenti gli ordini era lo LI;
che la Polizia di Roma Capitale aveva accertato nei confronti della RC l'esercizio di attività abusive su aree pubbliche ove era presente il OR;
la cessione del 26/1/23 della RC MB alla “Macelleria che cercavi” s.r.l.s. con amministratore unico e legale rappresentante il OR;
la proposta di acquisto della predetta società
alla Curatela del Fallimento Il RC della licenza e della concessione rilasciata dal Comune di
Riano per l'esercizio di vendita ambulante su aree pubbliche;
lo stato di insolvenza delle predette società risultante dai debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate della RC MB per euro
145.252,44 e i debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per euro 14.966,13 (sospesi) della
LO, la quale aveva depositato l'ultimo bilancio in data 31/12/15;
il conseguente stato di insolvenza della super società di fatto dalle stesse risultante.
Le società LO ed Il RC MB nonché la OR davano poi atto di essersi costituiti in I grado contestando in fatto e in diritto le ragioni della ricorrente e l'esistenza della super società di fatto ed assumendo: la mancanza dei presupposti di fallibilità in estensione previsti dalla legge;
la mancanza di prova inerente il comune intento sociale perseguito e l'esistenza di un fondo comune inerente la partecipazione ai guadagni;
la circostanza che le tre società non avevano tutte il medesimo oggetto sociale;
la cessazione dell'attività della RC MB sin dal 2016 con la cessione dell'azienda alla RC s.r.l. I reclamanti concludevano quindi chiedendo il rigetto integrale dell'avversa domanda, con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Terni, con l'impugnata sentenza, dichiarava:
“Il fallimento della super società di fatto tra Il RC s.r.l., la LO s.r.l. e Il RC MB di OR MA e C. s.a.s., nonché della LO s.r.l. e del Il RC MB di OR MA
e C. s.a.s. quali socie illimitatamente responsabili della predetta super società di fatto e di OR
MA quale socia illimitatamente responsabile del Il RC MB di OR MA e C.
s.a.s. in estensione ex art.147, co.5, L.F. del fallimento del Il RC s.r.l., già dichiarato da questo
Tribunale con sentenza del 3/5/22 (R.F. n.5/22).”.
La LO s.r.l., Il RC MB di OR MA e C. s.a.s. e OR MA impugnavano quindi tale sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva dichiarato il loro fallimento in estensione, deducendone, in particolare, l'erroneità per carenza di prova inerente all'individuazione della super società di fatto e dello stato di insolvenza della stessa, stato di insolvenza che avrebbe dovuto risultare in modo autonomo non potendosi esso desumere semplicemente dallo stato di insolvenza delle società che la compongono;
gli stessi deducevano comunque la nullità della sentenza del Tribunale per carenza di motivazione sia in ordine alla ritenuta prova dell'esistenza della super società sia in ordine ai presupposti e requisiti di cui all'art.147, co.5 L.F.;
concludevano quindi come sopra.
La Curatela ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo l'integrale rigetto del reclamo in quanto infondato sia in fatto sia in diritto, con conferma della sentenza gravata e con vittoria delle spese processuali.
È da ultimo intervenuto il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, il quale ha rilevato
l'infondatezza delle ragioni di reclamo, osservando che il Giudice di prime cure aveva compiutamente analizzato gli indici rilevatori dell'esistenza di una super società di fatto tra la RC
s.r.l., già dichiarata fallita, e i reclamanti, nonché che il primo Giudice non aveva fatto automaticamente derivare dall'insolvenza del socio dichiarato fallito l'insolvenza della società di fatto, ma aveva correttamente ritenuto, sulla base delle risultanze documentali, che fosse emersa la dimostrazione di una crisi di liquidità, sia della società dichiarata fallita sia delle odierne società reclamanti, che aveva conseguentemente determinato l'insolvenza della super società di fatto.
La Corte ritiene che l'atto di reclamo sia in effetti infondato.
Va premesso anzitutto, come già correttamente rilevato dal primo Giudice, che il fallimento della
RC s.r.l. dichiarato prima dell'entrata in vigore del CCII – sebbene il presente reclamo sia stato presentato dopo la sua entrata in vigore – comporta l'applicabilità al presente procedimento della disciplina contenuta nella legge fallimentare, più nel dettaglio nell'art.147, commi 4 e 5, ai sensi dei quali “Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei
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