Corte d'Appello Milano, sentenza 20/08/2024, n. 2318
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Testo completo
R.G. n. 3168/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Rossella Milone Presidente
dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore dr. Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3168/2022 promossa in grado d'appello
DA
AV EN (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Como, via
Dottesio n. 8, presso lo studio dell'avv. Matteo Milanese, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
LI IL ZA (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in
Telgate (BG), via Dante n. 6, presso lo studio dell'avv. Paola Avagliano, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
pagina 1 di 19 IA NU (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Bergamo,
Piazza Matteotti n. 20, presso lo studio dell'avv. Piera Masia, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
Avente ad oggetto: cessione del credito
Sulle seguenti conclusioni
Per AV EN
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita, ferme le istanze tutte e deduzioni d'udienza, anche istruttorie di primo grado da intendersi qui integralmente riproposte, respinta ogni contraria istanza da
chicchessia svolta, riformare l'impugnata sentenza per i motivi di censura tutti sopra dedotti e per l'effetto così giudicare
NEL MERITO:
In via principale:
- accertare e dichiarare l'insussistenza del credito azionato per le ragioni tutte descritte in atti, nonché a cagione dell'eccepita inadempienza professionale imputabile all'avv. MA UL
nell'espletamento del proprio mandato, con espressa riserva di agire in separato giudizio al fine di ottenere dalla stessa il ristoro di tutti i conseguenti danni patiti e patiendi;
- rigettare le domande della terza chiamata in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi
descritti in atti sia in primo grado, sia nel presente procedimento;
- accertare e dichiarare la incedibilità del credito azionato ex art. 1261 c.c;
- accertare e dichiarare, mediante diversa qualificazione giuridica del fatto, la nullità della cessione del credito azionato ex artt. 1344, 1345 C.C. e 1415 C.C.
In subordine:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle istanze in via principale:
- accertare e dichiarare che l'importo in denegata ipotesi dovuto dal rag. IO OL, ammonta
pagina 2 di 19
alla minor somma di € 10.675,00, ovvero, a tutto voler concedere di € 11.425,00, od a quella ritenuta di giustizia all'esito del presente procedimento d'appello.
- accertare e dichiarare, in ogni caso, che la somma dovuta dal rag. IO OL, debba limitarsi
alla sola sorte capitale, con esclusione degli accessori di legge (spese generali, Cassa ed I.V.A.), sulla base di quanto eccepito al motivo di gravame n. II.
In via istruttoria:
1. ferme tutte le istanze istruttorie già dedotte in primo grado, in atto di citazione e nelle memorie ex art. 183 VI co c.p.c. nn. 1,2,3, nonché in sede di precisazione delle conclusioni, disporre, in ogni
caso, la remissione in istruttoria della causa ex art. 279 c.p.c. ed art. 356 c.p.c.
2. all'uopo si individua specificamente l'attività istruttoria di cui si chiede l'assunzione, in ossequio
a quanto statuito dalla Suprema Corte con sentenza n. 17046 del 28/06/2018, riportando qui di seguito le istanze istruttorie ribadite in sede di precisazione delle conclusioni nel primo grado di
giudizio:
“in considerazione della memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. e visto il parziale rigetto, con ordinanze del 28 e 29.10.2021 nella parte in cui non hanno ammesso l'istruttoria orale per testi
richiesta dal convenuto, si richiede la rimessione della causa in fase istruttoria al fine di disporre
l'ammissione di prova per testi capitolata nella seconda memoria ex art 183 co 6 cpc, di seguito
riportata prova testimoniale mediante i seguenti capitoli di prova, da considerarsi formulati in modo
affermativo nonchè scevri da valutazioni personali:
1) Vero che effettuava i depositi dei ricorsi in cassazione a firma dell'avv. UL su incarico del
rag. OL (avv. Buffardi).
2) Vero che a luglio del 2017 il rag. OL la incaricava con assoluta urgenza di richiedere copia autentica dell'ordinanza di cassazione n.1012/2017 (avv. Buffardi).
3) Vero che l'avv. UL è soggetto a lei sconosciuto (avv. Buffardi).
4) Vero che il rag. OL ha provveduto personalmente agli oneri di iscrizione a ruolo del ricorso
per cassazione nonché ai suoi compensi per l'attività effettuata (avv. Buffardi)
5) Vero che ha assistito il rag. OL nello studio della pratica relativa ai verbali di accertamento
finanziario redatti dall'Agenzia delle Entrate per gli anni 2006-7-8 (dott.ssa Lironi, dott.ssa
Colombo).
pagina 3 di 19
6) Vero che ha assistito il rag. OL nella redazione degli atti di impugnazione in CTP relativi ai
verbali di accertamento finanziario redatti dall'Agenzia delle Entrate per gli anni 2006-7-8 (dott.ssa
Lironi, dott.ssa Colombo).
7) Vero che ha assistito il rag. OL nella redazione degli atti di impugnazione in CTR relativi ai verbali di accertamento finanziario redatti dall'Agenzia delle Entrate per gli anni 2006-7-8 (dott.ssa
Lironi, dott.ssa Colombo)
8) Vero che personalmente ed in collaborazione con il rag. OL ha collezionato la documentazione da produrre in sede di impugnazione in CTP e CTR dei verbali di accertamento
finanziario redatti dall'Agenzia delle Entrate per gli anni 2006-7-8 (dott.ssa Lironi, dott.ssa
Colombo).
9) Vero che l'atto di appello in CTR relativo al verbale di accertamento finanziario redatto dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2008 è stato da lei integralmente predisposto e collazionato
con la collaborazione del rag. OL e dell'altra dott.ssa collaboratrice di studio ed è stato
consegnato in formato word all'avv. UL (dott.ssa Lironi, dott.ssa Colombo).
10) Vero che l'avv. UL consegnava il ricorso in CTR per il 2008 ove aveva apposto il
proprio nominativo ed il deposito veniva effettuato dallo studio OL (dott.ssa Lironi, dott.ssa
Colombo).
11) Vero che il dott. Puntello veniva incaricato quale codifensore con l'avv. UL per il
giudizio in CTR relativo all'accertamento del 2008 (dott.ssa Lironi, dott.ssa Colombo, dott. Puntello).
12) Vero che in relazione al giudizio in CTR relativo all'accertamento del 2007 veniva incaricato
dal rag. OL per la mera sostituzione alla pubblica udienza di discussione unitamente all'avv.
UL (dott. Puntello).
13) Vero che in relazione al giudizio in CTR relativo all'accertamento del 2007 e 2008 l'atto di
appello, i documenti ed il fascicolo veniva integralmente predisposto ed elaborato dello Studio
OL, in persona della dott.ssa Lironi e del rag. OL e della dott.ssa Colombo (dott.
Puntello).
pagina 4 di 19
14) Vero che l'avv. UL a luglio del 2017 la contattava manifestandole l'intenzione di
richiedere al rag. OL il compenso, anche a suo nome, per l'attività di difesa in CTR (dott.
Puntello).
Si indica a teste per i singoli capitoli specificati:
- avv. Simone Buffardi de Curtis, del Foro di Roma, via Lovanio 11, Roma
- dott.ssa Silvia Lironi, commercialista in Como con Studio in via Giovio
- dott. Giovanni Puntello, con Studio in Como, via Volta 65;
- dott.ssa Raffaella Colombo, commercialista in Como, via Dottesio 14;
In relazione al teste avv. Buffardi si porge istanza affinché la testimonianza sia assunte tramite prova delegata presso il Tribunale di Roma.
In ogni caso: con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto
difensore, che si dichiara antistatario.
Non si accetta il contraddittorio su domande nuove”.
Per LI IL ZA
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza: in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello, quantomeno con riferimento al primo
– terzo – quarto e quinto motivo, in quanto mere riproduzioni del contenuto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio avanti al giudice di prime cure, con conseguente conferma della Sentenza
n. 423/2022 pubbl. il 12/04/2022 (Repert. n. 5590/2019 R.G.;
nel merito, rigettare l'appello proposto, ed ogni conseguente e correlata domanda svolta verso
l'odierno appellato, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma, per l'effetto, della
Sentenza n. 423/2022 pubbl. il 12/04/2022 (Repert. n. 1820/2022 del 12/04/2022) emessa dal
Tribunale di Como;
in ogni caso ordinare l'integrale rifusione delle spese e compensi di lite anche del presente grado di giudizio”.
Per IA NU
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza:
pagina 5 di 19 in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello, quantomeno con riferimento al primo
– terzo – quarto e quinto motivo, in quanto mere riproduzioni del contenuto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio avanti al giudice di prime cure, con conseguente conferma della Sentenza
n. 423/2022 pubbl. il 12/04/2022 (Repert. n. 1820/2022 del 12/04/2022) emessa dal Tribunale di
Como a definizione del giudizio n. 5590/2019 R.G.;
nel merito, rigettare l'appello proposto, ed ogni conseguente e correlata domanda svolta verso
l'odierno appellato, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma, per l'effetto, della
Sentenza n. 423/2022 pubbl. il 12/04/2022 (Repert. n. 1820/2022 del 12/04/2022) emessa dal
Tribunale di Como;
in via subordinata – in istruttoria
nella denegata ipotesi in cui il Collegio dovesse decidere di dar luogo ad una nuova attività istruttoria, si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:
1. “Vero che nella giornata di venerdì 4 luglio 2014 Lei, Avv. Luigi OL, quale professionista iscritto all'Albo degli Avvocati di Como, contattava l'avv. MA UL, collega esperta in materia di contenzioso tributario, chiedendole di occuparsi della trattazione del contenzioso tributario con l'Agenzia delle Entrate di Como che interessava, all'epoca, suo fratello, Rag.
IO OL, che in quel periodo si trovava in stato di custodia cautelare in carcere?”;
2. “Vero che, nell'occasione di cui al punto 1, Lei portava
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Rossella Milone Presidente
dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore dr. Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3168/2022 promossa in grado d'appello
DA
AV EN (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Como, via
Dottesio n. 8, presso lo studio dell'avv. Matteo Milanese, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
LI IL ZA (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in
Telgate (BG), via Dante n. 6, presso lo studio dell'avv. Paola Avagliano, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
pagina 1 di 19 IA NU (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Bergamo,
Piazza Matteotti n. 20, presso lo studio dell'avv. Piera Masia, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
Avente ad oggetto: cessione del credito
Sulle seguenti conclusioni
Per AV EN
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita, ferme le istanze tutte e deduzioni d'udienza, anche istruttorie di primo grado da intendersi qui integralmente riproposte, respinta ogni contraria istanza da
chicchessia svolta, riformare l'impugnata sentenza per i motivi di censura tutti sopra dedotti e per l'effetto così giudicare
NEL MERITO:
In via principale:
- accertare e dichiarare l'insussistenza del credito azionato per le ragioni tutte descritte in atti, nonché a cagione dell'eccepita inadempienza professionale imputabile all'avv. MA UL
nell'espletamento del proprio mandato, con espressa riserva di agire in separato giudizio al fine di ottenere dalla stessa il ristoro di tutti i conseguenti danni patiti e patiendi;
- rigettare le domande della terza chiamata in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi
descritti in atti sia in primo grado, sia nel presente procedimento;
- accertare e dichiarare la incedibilità del credito azionato ex art. 1261 c.c;
- accertare e dichiarare, mediante diversa qualificazione giuridica del fatto, la nullità della cessione del credito azionato ex artt. 1344, 1345 C.C. e 1415 C.C.
In subordine:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle istanze in via principale:
- accertare e dichiarare che l'importo in denegata ipotesi dovuto dal rag. IO OL, ammonta
pagina 2 di 19
alla minor somma di € 10.675,00, ovvero, a tutto voler concedere di € 11.425,00, od a quella ritenuta di giustizia all'esito del presente procedimento d'appello.
- accertare e dichiarare, in ogni caso, che la somma dovuta dal rag. IO OL, debba limitarsi
alla sola sorte capitale, con esclusione degli accessori di legge (spese generali, Cassa ed I.V.A.), sulla base di quanto eccepito al motivo di gravame n. II.
In via istruttoria:
1. ferme tutte le istanze istruttorie già dedotte in primo grado, in atto di citazione e nelle memorie ex art. 183 VI co c.p.c. nn. 1,2,3, nonché in sede di precisazione delle conclusioni, disporre, in ogni
caso, la remissione in istruttoria della causa ex art. 279 c.p.c. ed art. 356 c.p.c.
2. all'uopo si individua specificamente l'attività istruttoria di cui si chiede l'assunzione, in ossequio
a quanto statuito dalla Suprema Corte con sentenza n. 17046 del 28/06/2018, riportando qui di seguito le istanze istruttorie ribadite in sede di precisazione delle conclusioni nel primo grado di
giudizio:
“in considerazione della memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. e visto il parziale rigetto, con ordinanze del 28 e 29.10.2021 nella parte in cui non hanno ammesso l'istruttoria orale per testi
richiesta dal convenuto, si richiede la rimessione della causa in fase istruttoria al fine di disporre
l'ammissione di prova per testi capitolata nella seconda memoria ex art 183 co 6 cpc, di seguito
riportata prova testimoniale mediante i seguenti capitoli di prova, da considerarsi formulati in modo
affermativo nonchè scevri da valutazioni personali:
1) Vero che effettuava i depositi dei ricorsi in cassazione a firma dell'avv. UL su incarico del
rag. OL (avv. Buffardi).
2) Vero che a luglio del 2017 il rag. OL la incaricava con assoluta urgenza di richiedere copia autentica dell'ordinanza di cassazione n.1012/2017 (avv. Buffardi).
3) Vero che l'avv. UL è soggetto a lei sconosciuto (avv. Buffardi).
4) Vero che il rag. OL ha provveduto personalmente agli oneri di iscrizione a ruolo del ricorso
per cassazione nonché ai suoi compensi per l'attività effettuata (avv. Buffardi)
5) Vero che ha assistito il rag. OL nello studio della pratica relativa ai verbali di accertamento
finanziario redatti dall'Agenzia delle Entrate per gli anni 2006-7-8 (dott.ssa Lironi, dott.ssa
Colombo).
pagina 3 di 19
6) Vero che ha assistito il rag. OL nella redazione degli atti di impugnazione in CTP relativi ai
verbali di accertamento finanziario redatti dall'Agenzia delle Entrate per gli anni 2006-7-8 (dott.ssa
Lironi, dott.ssa Colombo).
7) Vero che ha assistito il rag. OL nella redazione degli atti di impugnazione in CTR relativi ai verbali di accertamento finanziario redatti dall'Agenzia delle Entrate per gli anni 2006-7-8 (dott.ssa
Lironi, dott.ssa Colombo)
8) Vero che personalmente ed in collaborazione con il rag. OL ha collezionato la documentazione da produrre in sede di impugnazione in CTP e CTR dei verbali di accertamento
finanziario redatti dall'Agenzia delle Entrate per gli anni 2006-7-8 (dott.ssa Lironi, dott.ssa
Colombo).
9) Vero che l'atto di appello in CTR relativo al verbale di accertamento finanziario redatto dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2008 è stato da lei integralmente predisposto e collazionato
con la collaborazione del rag. OL e dell'altra dott.ssa collaboratrice di studio ed è stato
consegnato in formato word all'avv. UL (dott.ssa Lironi, dott.ssa Colombo).
10) Vero che l'avv. UL consegnava il ricorso in CTR per il 2008 ove aveva apposto il
proprio nominativo ed il deposito veniva effettuato dallo studio OL (dott.ssa Lironi, dott.ssa
Colombo).
11) Vero che il dott. Puntello veniva incaricato quale codifensore con l'avv. UL per il
giudizio in CTR relativo all'accertamento del 2008 (dott.ssa Lironi, dott.ssa Colombo, dott. Puntello).
12) Vero che in relazione al giudizio in CTR relativo all'accertamento del 2007 veniva incaricato
dal rag. OL per la mera sostituzione alla pubblica udienza di discussione unitamente all'avv.
UL (dott. Puntello).
13) Vero che in relazione al giudizio in CTR relativo all'accertamento del 2007 e 2008 l'atto di
appello, i documenti ed il fascicolo veniva integralmente predisposto ed elaborato dello Studio
OL, in persona della dott.ssa Lironi e del rag. OL e della dott.ssa Colombo (dott.
Puntello).
pagina 4 di 19
14) Vero che l'avv. UL a luglio del 2017 la contattava manifestandole l'intenzione di
richiedere al rag. OL il compenso, anche a suo nome, per l'attività di difesa in CTR (dott.
Puntello).
Si indica a teste per i singoli capitoli specificati:
- avv. Simone Buffardi de Curtis, del Foro di Roma, via Lovanio 11, Roma
- dott.ssa Silvia Lironi, commercialista in Como con Studio in via Giovio
- dott. Giovanni Puntello, con Studio in Como, via Volta 65;
- dott.ssa Raffaella Colombo, commercialista in Como, via Dottesio 14;
In relazione al teste avv. Buffardi si porge istanza affinché la testimonianza sia assunte tramite prova delegata presso il Tribunale di Roma.
In ogni caso: con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto
difensore, che si dichiara antistatario.
Non si accetta il contraddittorio su domande nuove”.
Per LI IL ZA
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza: in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello, quantomeno con riferimento al primo
– terzo – quarto e quinto motivo, in quanto mere riproduzioni del contenuto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio avanti al giudice di prime cure, con conseguente conferma della Sentenza
n. 423/2022 pubbl. il 12/04/2022 (Repert. n. 5590/2019 R.G.;
nel merito, rigettare l'appello proposto, ed ogni conseguente e correlata domanda svolta verso
l'odierno appellato, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma, per l'effetto, della
Sentenza n. 423/2022 pubbl. il 12/04/2022 (Repert. n. 1820/2022 del 12/04/2022) emessa dal
Tribunale di Como;
in ogni caso ordinare l'integrale rifusione delle spese e compensi di lite anche del presente grado di giudizio”.
Per IA NU
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza:
pagina 5 di 19 in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello, quantomeno con riferimento al primo
– terzo – quarto e quinto motivo, in quanto mere riproduzioni del contenuto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio avanti al giudice di prime cure, con conseguente conferma della Sentenza
n. 423/2022 pubbl. il 12/04/2022 (Repert. n. 1820/2022 del 12/04/2022) emessa dal Tribunale di
Como a definizione del giudizio n. 5590/2019 R.G.;
nel merito, rigettare l'appello proposto, ed ogni conseguente e correlata domanda svolta verso
l'odierno appellato, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma, per l'effetto, della
Sentenza n. 423/2022 pubbl. il 12/04/2022 (Repert. n. 1820/2022 del 12/04/2022) emessa dal
Tribunale di Como;
in via subordinata – in istruttoria
nella denegata ipotesi in cui il Collegio dovesse decidere di dar luogo ad una nuova attività istruttoria, si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:
1. “Vero che nella giornata di venerdì 4 luglio 2014 Lei, Avv. Luigi OL, quale professionista iscritto all'Albo degli Avvocati di Como, contattava l'avv. MA UL, collega esperta in materia di contenzioso tributario, chiedendole di occuparsi della trattazione del contenzioso tributario con l'Agenzia delle Entrate di Como che interessava, all'epoca, suo fratello, Rag.
IO OL, che in quel periodo si trovava in stato di custodia cautelare in carcere?”;
2. “Vero che, nell'occasione di cui al punto 1, Lei portava
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