Corte d'Appello Salerno, sentenza 16/05/2024, n. 434
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Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Presidente Relatore
dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
dr.ssa Rosa D'APICE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 1032 del ruolo generale dell'anno 2022
T R A
TT OR, TT AN, TT IO, TT
LV, TT PP e TT LI
quali eredi di ET RI, rapp.ti e difesi dall'avv. Giovanni Clemente, come da
procura in calce all'atto di revocazione
ATTORI IN REVOCAZIONE
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1
quale erede di ET RT, rappresentata e difesa dall'avv. US Andreotta,
come da mandato allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA IN REVOCAZIONE
avente ad OGGETTO: Revocazione della sentenza n. 1266/2022, resa dalla Corte di
Appello di Salerno nel giudizio n. 1381/17 R.G. e pubblicata il 29/09/2022
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti con le note scritte inviate nel termine del
o7/12/2023 fissato ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 28/06/2012 ET RI, premesso che con atto
notarile del 1.3.2012 la Regione Campania, in esecuzione del decreto reso dal Tribunale
di Salerno, assegnava all'istante il podere n. 1643, sito nel comune di Serre ed Altavilla
Silentina, già concesso al de cuius ET US, sul quale insistevano un fabbricato
rurale ed annessi colonici;
che l'assegnazione veniva effettuata ai sensi dell'art. 7 l.
379/1967, per cui gli altri eredi dell'originario assegnatario non avevano diritto di
detenere il bene;
che con lo stesso atto la Regione Campania consentiva la cancellazione
del riservato dominio imposto sul podere dall'ente ex L. 230/50, così consentendo
all'istante l'acquisizione della piena proprietà e disponibilità del bene anche nei
confronti di terzi detentori sine titulo;
che con lettera raccomandata a.r. del 16.5.2012
l'istante invitava il fratello ET RT, il figlio di questi ET RA nonché
Di AI IO, alla cui ditta ET RT aveva ceduto in godimento circa la metà
del terreno, a rilasciare la porzione di fabbricato dagli stessi detenuta sita in Altavilla
Silentina e la porzione di terreno in agro di Serre, conveniva in giudizio innanzi al
Tribunale di Salerno ET RT, ET RA e Di AI IO al fine di
sentir così provvedere: “i) Dichiarare la detenzione sine titulo di ET RT e
ET RA della porzione di fabbricato rurale sito in Altavilla Silentina alla Via
2 Argivia 4/5 e di ET RT e Di AI IO della porzione di fondo alla Loc.
Ionta di Serre;
ii) condannare i convenuti al rilascio dei beni in precedenza descritti in
favore dell'attore, con condanna al risarcimento dei danni per l'illegittimo sfruttamento
dei beni, nella misura da quantificarsi in separato giudizio;
il tutto con vittoria delle
spese di lite”.
Istaurato il contraddittorio, si costituivano i convenuti ET RT e RA, i
quali chiedevano: “1. Preliminarmente, dichiarare improcedibile il ricorso ai sensi
della legge 28/2010;
2. indi, sospendere il presente procedimento comunque in attesa
della definizione del giudizio 5599/2010;
3. all'esito, nel merito, accertare e dichiarare,
in via riconvenzionale, la nullità dell'atto pubblico per notar LL, identificato al
Rep. n. 43940 – Racc. 21992, registrato ad Eboli il 15/03/2012 al n. IT 1686,
denominato verbale di deposito del provvedimento amministrativo di assegnazione in
sub ingresso di bene immobile dell'01/03/2012, nonché, incidentalmente, accertare e
dichiarare, se del caso, anche la nullità del decreto dirigenziale G. R. Campania del
30/12/2011, nonché degli atti amministrativi e giudiziari che lo hanno preceduto;
3 bis.
Accertare la falsità della prova testimoniale resa dai testi GU RA, e
IA VI, rese all'udienza del 27.01.2009, nel giudizio n. 2291/2003 R.G.,
Tribunale di Salerno, relativamente alla qualifica di coltivatore diretto del ET
RI, per non aver ricoperto detta qualità a partire dal 1994;
4. Sempre nel merito,
accertare e dichiarare, sempre in via riconvenzionale, che sull'abitazione in Altavilla
Silentina e sul fondo agricolo sito in Comune di Serre, località Ionta particella 208 del
foglio 17 e particella 53 parte della particella 257 del foglio 37, il sig. RT
ET è diventato esclusivo proprietario per intervenuta usucapione, e, a partire
almeno dal 1954 e/o in subordine, comunque, a partire dal 1970 (data di decesso del
padre), veniva riconosciuto erga omnes, ivi compreso dal fratello RI, unico ed
esclusivo proprietario;
5. in via subordinata, accertare e dichiarare comunque il diritto
3 di ritenzione del fondo a favore di ET RT, fintanto che non venga corrisposto
l'importo di euro 130.522,93, ovvero nella diversa misura che sarà riconosciuta dal
tribunale di Salerno al n. 5599/2010 R.G. in attesa del quale si chiede la sospensione
del presente procedimento;
6. sempre in via subordinata rispetto alle domande 1 e 5,
dichiarare inammissibile ed improponibile la richiesta di rilascio fintanto che non si
concluda l'annata agraria. Per l'effetto, e in ragione di tutte le domande svolte,
rigettare tutte le avverse domande in quanto improponibili ed inammissibili, oltre che
infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio”.
Con comparsa del 19.10.2012 si costituiva anche Di AI IO, il quale eccepiva
l'incompetenza del Giudice Ordinario in merito alla domanda di rilascio del fondo
rustico da lui condotto in forza di locazione agraria dall'anno 1988 e così concludeva:
“Voglia il Tribunale adito ritenere la propria incompetenza in favore delle Sezioni
Spec. Agrarie, riconoscere comunque il rapporto di affitto di fondo rustico tra ET
RT ed il Di AI con condanna del ricorrente alle spese e competenze del
giudizio”.
Con separato giudizio n. 5599/2010 ET RT chiedeva al Tribunale di Salerno
di condannare ET RI al pagamento, in proprio favore, a titolo di rimborso,
delle indennità e migliorie apportate al fondo ivi compreso l'ampliamento e la
ristrutturazione del caseggiato identificato con particella n. 52 e foglio 17 del Comune
di Altavilla Silentina, per tutte le opere che esso attore, a sua cura e spese aveva
sostenuto, per il complessivo importo di €. 130.522,93, nonché condannare RI
ET, pure, ed in aggiunta agli importi di cui sopra, al pagamento dell'indennità di cui
all'art. 7 comma 4 L. 29 maggio 1967 n. 379 in favore degli eredi di ET US e
a ET RT..
Il giudizio n. 5599/2010 si concludeva con la sentenza n. 515/2013 con cui il Tribunale
di Salerno riconosceva a ET RT il minor importo di € 6.335,03.
4
La sentenza veniva impugnata dinanzi alla Corte d'Appello da ET RT e la
sentenza resa dalla Corte di Appello di Salerno n. 1391/2014 veniva a sua volta
impugnata in Cassazione dallo stesso ET in relazione alla porzione di indennità
prevista dall'art 7, L. n. 379/1967, spettante come effetto dell'assegnazione del fondo ad
uno solo degli eredi dell'originario beneficiante US ET. La sentenza passava
invece in giudicato per quel che atteneva al diritto all'indennità per migliorie ed
incrementi apportati da ET RT, generando, tuttavia, l'introduzione di un
nuovo apposito giudizio (n. 5545/2016). Della pendenza dei suddetti giudizi si dava
conto nel corso del processo definito con la sentenza oggetto del presente gravame.
Con sentenza n. 4873/2017, pubblicata il 25/10/2017, il Tribunale di Salerno così
provvedeva: “Accoglie le domande giudiziali proposte dall'attore ET RI;
rigetta le domande ed eccezioni proposte dai convenuti;
per l'effetto, condanna i
convenuti ET RT, ET RA e Di AI IO al rilascio dei beni
indicati in motivazione, in favore dell'attore;
condanna i convenuti a corrispondere, in
favore di ET RI, le spese di lite, che liquida nella somma di euro 4.000,00 per
compenso professionale ed euro 111,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge”.
Con atto di appello notificato il 23.11.2017 ET RT e ET RA
impugnavano la sentenza innanzi alla Corte di Appello per ottenerne la riforma per i
seguenti motivi: 1) Nullità ex art.1418 c.c. del decreto dir. n. 1 del 04/01/2012 e del
verbale di deposito del provvedimento amministrativo di assegnazione in subingresso di
bene immobile e di quietanza per la cancellazione del patto di riservato dominio, di cui
all'atto per notar LL del 01/03/2012, per difetto del presupposto soggettivo
indefettibile di coltivatore diretto in capo a ET RI. Tali atti, invero, venivano
emanati dalla regione Campania in forza di quanto previsto dagli artt. 9,10 e 11 della L.
386/76 sul presupposto della qualifica di coltivatore diretto del ET RI al
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momento della loro emanazione/stipulazione;
1bis) Nullità del decreto dirigenziale n.1
del 04/0/1/2012 e dell'atto pubblico per AR LL dell'1/03/2012 per vizio sulla
presupposizione, muovendo tali atti dal presupposto inesistente o comunque non più
attuale della qualifica di coltivatore diretto in capo a ET RI;
2) Errata
declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dagli appellanti
ET RT e RA di accertamento della falsità delle prove testimoniali
acquisite nel giudizio n. R.G. 2291/2003 e poste a fondamento della decisione di cui al
decreto del Tribunale di Salerno del 13/04/2010 relativamente alla qualifica di
coltivatore diretto di ET RI;
2 bis) Errata declaratoria di inammissibilità della
prova testimoniale diretta a disvelare sia la falsità delle prove testimoniali acquisite sia
la mancanza del requisito soggettivo di coltivatore diretto in capo al ET RI;
3)
Errato rigetto della domanda riconvenzionale di riconoscimento del diritto di ritenzione
di ET RT del fondo;
4) Omessa pronuncia sulla richiesta di Di AI IO
circa la sussistenza del rapporto locatizio agrario tra lo stesso e ET RT;
5)
Errata condanna di ET RA sia circa le spese di lite sia circa il rilascio del
fondo, senza che sia stata introdotta
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