Corte d'Appello Roma, sentenza 19/03/2024, n. 1132
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
46
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. D C Presidente Dott. O P Consigliere Dott. M V V Consigliere rel.
all'udienza del 19/03/2024 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2580/2021: tra
rappresentato/a Parte_1
e difeso/a dall'avv. FASCIANO GIANLIVIO
Appellante contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, e , CP_4 Controparte_5 Controparte_6 rappresentati e difesi dall'avv. ZICCARDI GENNARO
Appellati ha pronunziato la presente
SENTENZA
dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 6077 del 2021 CONCLUSIONI: come da scritti in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1
, e hanno CP_4 Controparte_5 Controparte_6 proposto ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Roma allegando di essere stati assunti dalla (in data 2.1.2014 i primi quattro e il Controparte_7
13.2.2014 il ed il con mansioni di addetti alle pulizie del materiale CP_5 CP_6 rotabile presso l'impianto ferroviario di Roma;l'assunzione era Org_1 avvenuta a seguito dell'affidamento, da parte del Parte_1
(d'ora innanzi, per brevità, solo , alla consorziata del
[...] CP_8 CP_7 relativo appalto di pulizie.
Hanno allegato che il rapporto di lavoro è cessato in data 31 gennaio 2016 a causa della cessazione dell'appalto, senza alcuna preventiva comunicazione ai lavoratori che sono stati assunti, con decorrenza dal 1° febbraio 2016, dalle società subentrate nell'appalto , in virtù del Organizzazione_2 verbale di cambio appalto del 28 gennaio 2016, stipulato tra la predetta società e le organizzazioni sindacali.
Hanno rappresentato che alla cessazione del rapporto di lavoro la Parte_1 CP_7 non ha corrisposto l'indennità sostitutiva del preavviso e che, quindi, sono rimasti creditori, a tale titolo, ognuno delle somme ivi analiticamente indicate.
Hanno allegato che la di Lavoro è stata dichiarata fallita dal Controparte_7
Tribunale di Civitavecchia in data 18 ottobre 2018.
In diritto hanno dedotto sulla responsabilità solidale, ai sensi dell'articolo 118, 6° comma, del d.lgs. 163/2006, tra l'appaltatore ( ed il subappaltatore ( CP_8 [...]
per l'osservanza integrale del trattamento economico e normativo dei CP_7 dipendenti e, quindi, sulla legittimazione passiva di nel presente giudizio. CP_8
Hanno dedotto, quindi, sull'indennità sostitutiva del preavviso, dovuta in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini previsti dalla contrattazione collettiva, e sull'efficacia meramente obbligatoria del preavviso che comporta l'irrilevanza dell'immediata occupazione del lavoratore.
Tanto premesso, hanno concluso chiedendo la condanna di al pagamento delle CP_8 somme ivi indicate, oltre accessori di legge.
Si è costituita il contestando quanto dedotto da parte ricorrente e concludendo CP_8 per il rigetto della domanda.
In particolare, il convenuto ha contestato che sia dovuta l'indennità Parte_1 sostitutiva del preavviso, stante il passaggio diretto dei ricorrenti alle dipendenze del
2
nuovo subappaltatore, nonché l'applicabilità dell'invocato articolo 118, comma 6, del d.lgs. 163/2006.
Il processo è stato istruito con i documenti prodotti dalle parti.
2.La sentenza impugnata ha accolto la domanda dei ricorrenti rilevando che i fatti posti a fondamento della pretesa non sono stati oggetto di contestazione.
Richiamata la giurisprudenza che attribuisce all'indennità di mancato preavviso natura indennitaria e non risarcitoria e che afferma che l'indennità sia dovuta anche nel caso che il lavoratore abbia continuato a prestare la propria opera alle dipendenze di diversa azienda subentrata nell'appalto, il giudice di primo grado ha osservato che l'assegnazione dell'esecuzione ad una impresa consorziata è qualificabile come subappalto, da cui consegue la responsabilità solidale del quanto alle Parte_1 spettanze di competenza dei lavoratori.
Quanto all'eccezione del CNCP relativa all'inapplicabilità dell'articolo 118, comma 6, del d.lgs. 163/2006, ha osservato che si tratta di un falso problema perché, in ogni caso, il è obbligato in forza dell'articolo 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003, Parte_1 la cui applicazione è pacifica a tutti i soggetti privati, comprese le società per azioni a partecipazione pubblica.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello il
[...] hiedendone la riforma. Parte_1
4. Si sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto del gravame.
5. Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
6. L'appello non merita accoglimento, riportandosi il Collegio anche alle argomentazioni già rese da questa Corte in molteplici analoghe fattispecie (sent. n.
1048/2023, 1232/2023, 2149/2023, 2136/2023, 2247/2023, 2437/2022, 4074/2023).
7. Con il primo motivo d'appello lamenta la violazione dell'articolo 112 c.p.c. CP_8 laddove è stato richiamato ed applicato, a fondamento della decisione, l'articolo 29 del d.lgs. 276/2003.
Lamenta che il giudice abbia ritenuta assorbita l'eccezione sollevata, relativa all'inapplicabilità alla fattispecie della disciplina del d.lgs. 163/2006, in quanto il resterebbe comunque obbligato in solido secondo i principi generali di cui CP_8 all'articolo 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003, norma, quest'ultima, che non era stata posta a fondamento della domanda introduttiva del giudizio.
3
Evidenzia che gli odierni appellati avevano posto a fondamento del ricorso introduttivo esclusivamente l'articolo 118, comma 6, del d.lgs. 163/2006, sicché sarebbe indubitabile il vizio di ultrapetizione della sentenza perché il giudice di primo grado ha ritenuto la domanda meritevole di accoglimento sulla scorta della disciplina dell'articolo 29 del d.lgs. 276/2003.
Evidenzia, poi, che la solidarietà prevista da tale ultima disposizione di legge è contenuta entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, sicché il giudice avrebbe dovuto dichiarare i ricorrenti decaduti dall'azione.
Osserva, comunque, che i crediti di lavoro garantiti dalla solidarietà prevista dall'articolo 29 sono solo quelli aventi natura strettamente retributiva, con esclusione, quindi, dell'indennità per il mancato preavviso.
Con riguardo all'articolo 118, comma 6, del d.lgs. 163/2006, evidenzia che tale disposizione è completata dal Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, il cui articolo 5 prevede un'articolata procedura in caso di ritardato pagamento delle retribuzioni del personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore che non può trovare applicazione nel caso di specie, atteso che il rapporto intercorso tra e CP_8 [...] deve considerarsi di natura privatistica e, quindi, non soggetto alle norme CP_7 del Codice degli appalti pubblici. La norma, inoltre, si riferisce alle sole retribuzioni e, quindi, non riguarda l'indennità sostitutiva del preavviso.
7.1 Il motivo d'appello è infondato.
Deve essere escluso il vizio di ultrapetizione lamentato da parte appellante.
Afferma, in proposito, la giurisprudenza che il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti: ne deriva che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate (Cass. 17897/2019).
E' stato altresì affermato che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, a fronte di una domanda di risoluzione per inadempimento del contratto e conseguente restituzione dell'acconto versato, adotti la statuizione restitutoria in relazione alla diversa fattispecie del legittimo recesso della parte, trattandosi pur sempre di
4
pronuncia consequenziale all'accertamento dell'avvenuto scioglimento del rapporto, fondato sulle circostanze di fatto originariamente dedotte, senza che sia stato introdotto un nuovo tema di indagine (Cass. 23820/2022).
Nel caso di specie, il giudice di prime cure non ha alterato il petitum, costituito dalla richiesta di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, né la causa petendi, costituita dall'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro senza preavviso e dalla solidarietà dell'appaltatore verso i dipendenti del subappaltatore, né ha introdotto un nuovo tema d'indagine.
L'applicazione dell'articolo 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003, anziché dell'articolo 118, comma 6, del d.lgs. 276/2003, rientra pienamente nei poteri del giudice di valutare la norma applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio dalle parti.
Né il giudice di primo grado avrebbe potuto rilevare d'ufficio l'intervenuta decadenza biennale in difetto di specifica eccezione del perché, in tal caso, sarebbe CP_8 certamente incorso nel vizio di ultrapetizione, stante il divieto di cui all'articolo 2960 c.c. di rilievo ufficioso della decadenza.
L'appellante, poi, ritiene che l'articolo 29, comma 2, non riguardi l'indennità di mancato preavviso perché la disposizione riguarderebbe solo i crediti aventi natura strettamente retributiva e non quelli di carattere risarcitorio.
L'articolo 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003, come modificato dal d.l. n. 5 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2012, versione applicabile ratione temporis, prevede che <In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.…>>.
La disposizione, quindi, prevede la solidarietà per tutte le obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro, con esclusione solamente delle sanzioni civili e delle obbligazioni di carattere risarcitorio.
La specifica dizione dell'obbligo di corrispondere “i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto”, ricomprende certamente anche l'indennità di mancato preavviso che non ha natura risarcitoria, ma pacificamente indennitaria e retributiva, essendo destinata a compensare il periodo lavorativo non eseguito a causa dell'omesso preavviso.
5
Con riguardo al rapporto tra l'articolo 29 del d.lgs. 276/2003 e l'articolo 118, comma 6, del d.lgs. 163/2006, recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che <