Corte d'Appello Bari, sentenza 15/05/2024, n. 675
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
dott.ssa Maria Mitola - Presidente rel.
dott. Michele Prencipe - Consigliere
dott. ssa Alessandra Piliego - Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1136/2023 promossa da:
SO AL, codice fiscale: [...], e NE CA, codice fiscale:
[...], rappresentati e difesi nella procedura in oggetto, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Michael GISONDA, codice fiscale: [...]e dall'Avv. Gilberto CASALINO, codice fiscale: [...], in virtù di mandato a margine dell'originale atto di citazione del 08.09.2020, ed elettivamente domiciliati presso quest'ultimi in Grumo Appula (BA) alla Piazza della Libertà n. 15;
contro
E-DISTRIBUZIONE S.p.A., società con unico socio soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel
S.p.A., cod. fisc. e iscrizione nel Registro Imprese di Roma n. 05779711000, REA n. 922436, Gruppo IVA
15844561009, in persona del suo procuratore avv. Roberto TANZARIELLO, elettivamente domiciliata in Bari alla via Paolo Lembo n. 27/A, presso lo studio dell'avv. Giuliano MONTERISI, cod. fisc. MNT GLN 76B04 A794
F, il quale la rappresenta e difende giusta procura ad litem, depositata nel fascicolo di parte e da considerarsi parte integrante del presente atto nonché contro
TI (Telecom Italia) S.p.A. (P. IVA00488410010), in persona del suo Legale Rappresentante, rappresentata
e difesa dall'avv. Francesco Perone (avente indirizzo di posta elettronica certificata francesco.perone76@avvocatiavellinopec.it e numero fax 0824894334;
C.F.: [...]) e con questi elettivamente domiciliata in Montesarchio, Via Napoli, P.co Europa.
Avverso la sentenza n. 3169/2023 (R.G. n. 10994/2020), emessa dal Tribunale di Bari in data
26.07.2023 e pubblicata in pari data.
* * *
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All'esito dell'udienza collegiale svolta mediante trattazione scritta del 7.05.2024, secondo le forme di cui agli art. 350 bis e 281 sexies cpc, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come da note inviate telematicamente, e già concessi i termini per note e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.09.2020, SO AL e NE
CA convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari l'E-DISTRIBUZIONE PA e TI PA per ivi sentire accertare e dichiarare la responsabilità dell'E-DISTRIBUZIONE PA per la costituzione abusiva della servitù di elettrodotto per mancanza di autorizzazione scritta sull'immobile di loro proprietà da parte degli attori, nonché da parte dell'autorità competente ex art. 119 TU Leggi sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775, condannare, quindi, la convenuta alla rimozione dei fili e dei cavi elettrici insistenti sui muri perimetrali del loro edificio nonché al pagamento dell'indennità ex artt. 1032-1056 cc e 123 TU Leggi sulle acque ed impianti elettrici, oltre al risarcimento dei danni e per accertare, inoltre, la responsabilità della TI PA per la costituzione abusiva della servitù telefonica per mancanza dell'autorizzazione dell'autorità competente ex art.
119 TU Leggi sulle acque ed impianti elettrici ex R.D. 11.12.1933 n. 1775 e condannarla alla rimozione dei cavi e fili telefonici, al pagamento in loro favore di un'indennità ex artt. 1032-1056 cc
e 123 TU delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici ex RD 11.12.1933 n. 1775 , oltre al risarcimento dei danni.
Deducevano gli attori
✓ Di essere comproprietari di un immobile sito in Bitetto alla via M. Palmiotti n. 7;
✓ Che, nel 2015, a seguito di lavori commissionati da E-DISTRIBUZIONE PA senza alcuna autorizzazione né indennità ai proprietari, erano stati apposti dei fili e tiranti sul muro perimetrale della loro abitazione e che analoga condotta aveva tenuto la TI PA;
✓ Che in data 15.10.19 essi avevano presentato una S.C.I.A. presso il Comune di Bitetto per la realizzazione di alcune opere architettoniche e contestualmente, era stata chiesta alle convenute la rimozione dei fili da esse rispettivamente apposti in quanto il direttore dei lavori aveva dovuto interrompere le opere di ristrutturazione;
✓ Di aver subito danni sia di natura patrimoniale che non patrimoniale dall'avversa abusiva condotta;
✓ Che la servitù costituita da E-DISTRIBUZIONE PA era stata costituita in assenza di provvedimento amministrativo come, invece, necessario in base al combinato disposto degli artt. 1056 cc -119 RD n. 1775/1933 e di contratto o sentenza, così come stabilito, in alternativa, dall'art. 1032 cc e che, in ogni caso, l'art. 122 del medesimo RD n. 1775/1933 attribuiva al proprietario dell'immobile, il quale intendesse eseguire dei lavori, il diritto di spostare i cavi ed i fili in altro luogo;
✓ Che anche il passaggio di cavi telefonici era abusivo poiché la normativa di settore, segnatamente il d.lgs. 259/2003 art. 91, stabiliva che i cavi senza appoggio potessero passare
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al di sopra delle proprietà pubbliche e private o dinanzi a lati di edifici privi di finestre mentre per quelli con appoggio occorreva il consenso del proprietario e, in assenza, il provvedimento dell'autorità competente con relativa indennità e, comunque, il proprietario poteva sempre spostare i cavi ove avesse fatto delle
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
dott.ssa Maria Mitola - Presidente rel.
dott. Michele Prencipe - Consigliere
dott. ssa Alessandra Piliego - Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1136/2023 promossa da:
SO AL, codice fiscale: [...], e NE CA, codice fiscale:
[...], rappresentati e difesi nella procedura in oggetto, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Michael GISONDA, codice fiscale: [...]e dall'Avv. Gilberto CASALINO, codice fiscale: [...], in virtù di mandato a margine dell'originale atto di citazione del 08.09.2020, ed elettivamente domiciliati presso quest'ultimi in Grumo Appula (BA) alla Piazza della Libertà n. 15;
contro
E-DISTRIBUZIONE S.p.A., società con unico socio soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel
S.p.A., cod. fisc. e iscrizione nel Registro Imprese di Roma n. 05779711000, REA n. 922436, Gruppo IVA
15844561009, in persona del suo procuratore avv. Roberto TANZARIELLO, elettivamente domiciliata in Bari alla via Paolo Lembo n. 27/A, presso lo studio dell'avv. Giuliano MONTERISI, cod. fisc. MNT GLN 76B04 A794
F, il quale la rappresenta e difende giusta procura ad litem, depositata nel fascicolo di parte e da considerarsi parte integrante del presente atto nonché contro
TI (Telecom Italia) S.p.A. (P. IVA00488410010), in persona del suo Legale Rappresentante, rappresentata
e difesa dall'avv. Francesco Perone (avente indirizzo di posta elettronica certificata francesco.perone76@avvocatiavellinopec.it e numero fax 0824894334;
C.F.: [...]) e con questi elettivamente domiciliata in Montesarchio, Via Napoli, P.co Europa.
Avverso la sentenza n. 3169/2023 (R.G. n. 10994/2020), emessa dal Tribunale di Bari in data
26.07.2023 e pubblicata in pari data.
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All'esito dell'udienza collegiale svolta mediante trattazione scritta del 7.05.2024, secondo le forme di cui agli art. 350 bis e 281 sexies cpc, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come da note inviate telematicamente, e già concessi i termini per note e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.09.2020, SO AL e NE
CA convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari l'E-DISTRIBUZIONE PA e TI PA per ivi sentire accertare e dichiarare la responsabilità dell'E-DISTRIBUZIONE PA per la costituzione abusiva della servitù di elettrodotto per mancanza di autorizzazione scritta sull'immobile di loro proprietà da parte degli attori, nonché da parte dell'autorità competente ex art. 119 TU Leggi sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775, condannare, quindi, la convenuta alla rimozione dei fili e dei cavi elettrici insistenti sui muri perimetrali del loro edificio nonché al pagamento dell'indennità ex artt. 1032-1056 cc e 123 TU Leggi sulle acque ed impianti elettrici, oltre al risarcimento dei danni e per accertare, inoltre, la responsabilità della TI PA per la costituzione abusiva della servitù telefonica per mancanza dell'autorizzazione dell'autorità competente ex art.
119 TU Leggi sulle acque ed impianti elettrici ex R.D. 11.12.1933 n. 1775 e condannarla alla rimozione dei cavi e fili telefonici, al pagamento in loro favore di un'indennità ex artt. 1032-1056 cc
e 123 TU delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici ex RD 11.12.1933 n. 1775 , oltre al risarcimento dei danni.
Deducevano gli attori
✓ Di essere comproprietari di un immobile sito in Bitetto alla via M. Palmiotti n. 7;
✓ Che, nel 2015, a seguito di lavori commissionati da E-DISTRIBUZIONE PA senza alcuna autorizzazione né indennità ai proprietari, erano stati apposti dei fili e tiranti sul muro perimetrale della loro abitazione e che analoga condotta aveva tenuto la TI PA;
✓ Che in data 15.10.19 essi avevano presentato una S.C.I.A. presso il Comune di Bitetto per la realizzazione di alcune opere architettoniche e contestualmente, era stata chiesta alle convenute la rimozione dei fili da esse rispettivamente apposti in quanto il direttore dei lavori aveva dovuto interrompere le opere di ristrutturazione;
✓ Di aver subito danni sia di natura patrimoniale che non patrimoniale dall'avversa abusiva condotta;
✓ Che la servitù costituita da E-DISTRIBUZIONE PA era stata costituita in assenza di provvedimento amministrativo come, invece, necessario in base al combinato disposto degli artt. 1056 cc -119 RD n. 1775/1933 e di contratto o sentenza, così come stabilito, in alternativa, dall'art. 1032 cc e che, in ogni caso, l'art. 122 del medesimo RD n. 1775/1933 attribuiva al proprietario dell'immobile, il quale intendesse eseguire dei lavori, il diritto di spostare i cavi ed i fili in altro luogo;
✓ Che anche il passaggio di cavi telefonici era abusivo poiché la normativa di settore, segnatamente il d.lgs. 259/2003 art. 91, stabiliva che i cavi senza appoggio potessero passare
Pag. 2 di 7
al di sopra delle proprietà pubbliche e private o dinanzi a lati di edifici privi di finestre mentre per quelli con appoggio occorreva il consenso del proprietario e, in assenza, il provvedimento dell'autorità competente con relativa indennità e, comunque, il proprietario poteva sempre spostare i cavi ove avesse fatto delle
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