Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/06/2024, n. 741
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa A E R Presidente rel.
Dott.ssa A M R Consigliere
Dott.ssa A F Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1898/2023 RGAC, vertente:
TRA
nato il 10.6.1973 a Cosenza (codice fiscale , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in C (CS), viale Pietro Mancini n. 25, presso lo studio dell'avv. M R che lo rappresenta e difende;
Appellante
E
nata il 17.3.1980 a C (CS) (codice fiscale Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Cosenza, viale della Repubblica 110, C.F._2 presso lo studio dell'avv. M A che la rappresenta e difende;
Appellata ed appellante
con l'intervento del P.G.
sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza Tribunale di Cosenza, Seconda Sezione Civile, n. 1558/2023 del
29/09/2023, n. 4397/2021 RGAC,
- addebitare la separazione dei coniugi alla appellata Sig.ra - assegnare Controparte_1
quale casa familiare alla parte appellata l'immobile sito in Cosenza alla via Autostazione n. 22, di cui la stessa risuta comproprietaria, e composto da sette vani ed accessori, censito al NCU
stesso comune al Foglio 14, p.lla 191 sub 8, autorizzando pertanto il trasferimento dei minori
, e e della Sig.ra in qualità di genitore Per_1 Per_2 Persona_3 Controparte_1
collocatario nel predetto immobile;
- subordinatamente, nella denegata ipotesi di conferma dell'assegnazione all'appellata dell'immobile sito in C, ordinare alla stessa appellata di provvedere a proprie spese al distacco delle utenze attive sull'immobile, all'allaccio di utenze a proprio nome ed al relativo pagamento delle utenze utilizzate;
- con condanna dell'appellata al pagamento delle competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria si reiterano le richieste di prova testimoniale già avanzate in primo grado”.
PER L'APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE: “(…) Per quanto sin qui dedotto,
come sopra rappresentata e difesa, conclude, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto, insiste nell'appello incidentale, chiedendo
l'autorizzazione a percepire per intero l'assegno unico relativo ai figli, e l'aumento del contributo mensile per i figli minori a carico del nella misura di € 600,00”. Pt_1
PER IL P.G.: “Conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata”.
RILEVATO IN FATTO
Riconosciuto Maria adiva, con ricorso, il Tribunale di Cosenza affinché pronunciasse la separazione personale dei coniugi con addebito a quest'ultimo. Chiedeva, Parte_2 altresì, che venisse disposto l'affidamento condiviso dei tre figli nati dall'unione coniugale con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore in uno al contributo a titolo di mantenimento dei figli, da porre a carico del nella misura complessiva di euro 1.000,00, euro. Pt_1
Sotto diverso profilo, la ricorrente formulava domanda di restituzione dei beni mobili di sua proprietà.
A sostegno della domanda, la ricorrente assumeva, in sintesi, di:
a. aver contratto, nel 2005, matrimonio concordatario con dal quale Parte_1
erano nati tre figli, (25.1.2008), ) e (28.9.2012);
Per_1 Persona_4 Per_3
b. essersi sempre occupata della gestione della casa e dell'accudimento dei figli sebbene, nei primi anni di matrimonio, avesse gestito la propria attività commerciale;
c. di aver svolto, nel corso degli anni, attività lavorativa quale impiegata in un call center con
contratto a tempo determinato;
d. aver tentato più volte di riconciliarsi con il coniuge senza esiti positivi, stante il carattere
autoritario e impositivo del causa della crisi coniugale. Pt_1
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio che - pur aderendo alla Parte_1
domanda di separazione - chiedeva l'addebito della separazione alla Riconosciuto, ritenendo ascrivibile la sopravvenuta intollerabilità nella prosecuzione della convivenza alle condotte
aggressive ed ingiuriose tenute dalla moglie nei propri confronti ed anche nei confronti della propria madre, quest'ultima usufruttuaria della casa coniugale.
Il pur condividendo la domanda di affido condiviso dei tre figli minori e di Pt_1 collocamento prevalente dei medesimi presso la madre, si opponeva all'assegnazione della casa coniugale - rispetto alla quale era nudo proprietario - stante, da un lato, la disponibilità giuridica dell'abitazione in capo alla madre del e, dall'altro lato, i cattivi rapporti di quest'ultima Pt_1
con la . CP_1
Sotto altro profilo, il si opponeva alla domanda di assegno di mantenimento in favore del Pt_1
coniuge, rendendosi disponibile a contribuire al mantenimento dei figli sebbene in misura
inferiore rispetto a quella richiesta dalla ricorrente.
All'udienza presidenziale, effettuato inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente del
Tribunale di Cosenza adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 708, comma
3 cod. proc. civ.
Pronunciata sentenza sullo status (n. 1678/2022), aveva luogo dinanzi all'istruttore l'audizione dei minori e la causa, in data 15.5.2023, era trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc, per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Con sentenza n. 1558/2023, del 27.9.2023, pubblicata il 29.9.2023, il Tribunale di Cosenza così
statuiva:
“
1. Rigetta le reciproche domande di addebito della separazione;
Per_ 2. Dispone l'affido condiviso dei figli minori delle parti ( , e ) con Per_2 Per_3
collocamento preferenziale presso la madre , a cui assegna la casa Controparte_1
familiare di C via Fausto Gullo n. 27;
3. Regola il diritto di visita del genitore non collocatario in conformità a quanto previsto nell'ordinanza presidenziale del 7 aprile 2023 e riportato in motivazione;
4. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori Parte_1
mediante versamento in favore di della somma mensile complessiva di Controparte_1 euro 400,00 (euro 133,33 in favore di ciascun figlio), oltre rivalutazione monetaria annuale
secondo gli indici ISTAT e concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%;
5. Dichiara compensate tra le parti le spese e competenze di lite”.
Il Tribunale rigettava, in primo luogo, le reciproche domande di addebito della separazione avanzate dalle parti, poiché entrambe sfornite di elementi probatori a sostegno.
In secondo luogo, il giudice di primo grado nulla disponeva in ordine alla domanda di mantenimento della Riconosciuto stante, da un lato, le dichiarazioni rese dalla stessa in ordine allo svolgimento di attività lavorativa e, dall'altro lato, la manifestazione di volontà, in sede di udienza presidenziale, di “non voler nulla per sé”.
Sotto altro profilo, il Tribunale - recepita la concorde volontà delle parti in punto di affido
condiviso dei minori e di collocamento prevalente presso la madre - esaminava il punto controverso della vicenda relativo all'assegnazione della casa coniugale di C, richiesta dalla ricorrente cui si era opposto il Pt_1
Evidenziava, a tali fini, che unico immobile sulla cui disponibilità poteva disporsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies cc, era la casa familiare di C, ove i minori dimoravano e avevano sempre vissuto in costanza di matrimonio, non potendo al contrario
disporre sulla richiesta avanzata dal di assegnare un immobile diverso, non qualificabile Pt_1 alla stregua di “casa familiare”.
Il Tribunale dichiarava, poi, inammissibile per ragioni di rito la domanda di restituzione dei
beni mobili avanzata dalla . CP_1
Infine, in ordine alla misura del mantenimento dei figli minori, a carico del il Tribunale Pt_1 riteneva congrua la somma di euro 400,00, considerata l'assegnazione della casa coniugale alla
, la conseguente necessità del di sostenere costi di vitto e alloggio nonché le CP_1 Pt_1
condizioni reddituali di quest'ultimo, titolare di un'officina meccanica. Poneva a carico di
entrambe le parti la partecipazione, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie.
Nulla disponeva in ordine agli assegni familiari stante l'assenza di accordo, sul punto, tra i coniugi.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello chiedendo: Parte_1
a. l'addebito della separazione alla Riconosciuto;
b. l'assegnazione, quale casa familiare alla Riconosciuto, dell'immobile sito in Cosenza alla via
Autostazione n. 22, così autorizzando il trasferimento dei minori , e Per_1 Per_2 Persona_3
e di in qualità di genitore collocatario nel predetto immobile;
Controparte_1
c. subordinatamente, nella denegata ipotesi di conferma dell'assegnazione all'appellata dell'immobile sito in C, ordinare alla stessa appellata di provvedere a proprie spese al distacco delle utenze attive sull'immobile, all'allaccio di utenze a proprio nome ed al relativo pagamento delle utenze utilizzate.
In via istruttoria, reiterava le richieste già formulate in primo grado e
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa A E R Presidente rel.
Dott.ssa A M R Consigliere
Dott.ssa A F Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1898/2023 RGAC, vertente:
TRA
nato il 10.6.1973 a Cosenza (codice fiscale , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in C (CS), viale Pietro Mancini n. 25, presso lo studio dell'avv. M R che lo rappresenta e difende;
Appellante
E
nata il 17.3.1980 a C (CS) (codice fiscale Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Cosenza, viale della Repubblica 110, C.F._2 presso lo studio dell'avv. M A che la rappresenta e difende;
Appellata ed appellante
con l'intervento del P.G.
sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza Tribunale di Cosenza, Seconda Sezione Civile, n. 1558/2023 del
29/09/2023, n. 4397/2021 RGAC,
- addebitare la separazione dei coniugi alla appellata Sig.ra - assegnare Controparte_1
quale casa familiare alla parte appellata l'immobile sito in Cosenza alla via Autostazione n. 22, di cui la stessa risuta comproprietaria, e composto da sette vani ed accessori, censito al NCU
stesso comune al Foglio 14, p.lla 191 sub 8, autorizzando pertanto il trasferimento dei minori
, e e della Sig.ra in qualità di genitore Per_1 Per_2 Persona_3 Controparte_1
collocatario nel predetto immobile;
- subordinatamente, nella denegata ipotesi di conferma dell'assegnazione all'appellata dell'immobile sito in C, ordinare alla stessa appellata di provvedere a proprie spese al distacco delle utenze attive sull'immobile, all'allaccio di utenze a proprio nome ed al relativo pagamento delle utenze utilizzate;
- con condanna dell'appellata al pagamento delle competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria si reiterano le richieste di prova testimoniale già avanzate in primo grado”.
PER L'APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE: “(…) Per quanto sin qui dedotto,
come sopra rappresentata e difesa, conclude, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto, insiste nell'appello incidentale, chiedendo
l'autorizzazione a percepire per intero l'assegno unico relativo ai figli, e l'aumento del contributo mensile per i figli minori a carico del nella misura di € 600,00”. Pt_1
PER IL P.G.: “Conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata”.
RILEVATO IN FATTO
Riconosciuto Maria adiva, con ricorso, il Tribunale di Cosenza affinché pronunciasse la separazione personale dei coniugi con addebito a quest'ultimo. Chiedeva, Parte_2 altresì, che venisse disposto l'affidamento condiviso dei tre figli nati dall'unione coniugale con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore in uno al contributo a titolo di mantenimento dei figli, da porre a carico del nella misura complessiva di euro 1.000,00, euro. Pt_1
Sotto diverso profilo, la ricorrente formulava domanda di restituzione dei beni mobili di sua proprietà.
A sostegno della domanda, la ricorrente assumeva, in sintesi, di:
a. aver contratto, nel 2005, matrimonio concordatario con dal quale Parte_1
erano nati tre figli, (25.1.2008), ) e (28.9.2012);
Per_1 Persona_4 Per_3
b. essersi sempre occupata della gestione della casa e dell'accudimento dei figli sebbene, nei primi anni di matrimonio, avesse gestito la propria attività commerciale;
c. di aver svolto, nel corso degli anni, attività lavorativa quale impiegata in un call center con
contratto a tempo determinato;
d. aver tentato più volte di riconciliarsi con il coniuge senza esiti positivi, stante il carattere
autoritario e impositivo del causa della crisi coniugale. Pt_1
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio che - pur aderendo alla Parte_1
domanda di separazione - chiedeva l'addebito della separazione alla Riconosciuto, ritenendo ascrivibile la sopravvenuta intollerabilità nella prosecuzione della convivenza alle condotte
aggressive ed ingiuriose tenute dalla moglie nei propri confronti ed anche nei confronti della propria madre, quest'ultima usufruttuaria della casa coniugale.
Il pur condividendo la domanda di affido condiviso dei tre figli minori e di Pt_1 collocamento prevalente dei medesimi presso la madre, si opponeva all'assegnazione della casa coniugale - rispetto alla quale era nudo proprietario - stante, da un lato, la disponibilità giuridica dell'abitazione in capo alla madre del e, dall'altro lato, i cattivi rapporti di quest'ultima Pt_1
con la . CP_1
Sotto altro profilo, il si opponeva alla domanda di assegno di mantenimento in favore del Pt_1
coniuge, rendendosi disponibile a contribuire al mantenimento dei figli sebbene in misura
inferiore rispetto a quella richiesta dalla ricorrente.
All'udienza presidenziale, effettuato inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente del
Tribunale di Cosenza adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 708, comma
3 cod. proc. civ.
Pronunciata sentenza sullo status (n. 1678/2022), aveva luogo dinanzi all'istruttore l'audizione dei minori e la causa, in data 15.5.2023, era trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc, per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Con sentenza n. 1558/2023, del 27.9.2023, pubblicata il 29.9.2023, il Tribunale di Cosenza così
statuiva:
“
1. Rigetta le reciproche domande di addebito della separazione;
Per_ 2. Dispone l'affido condiviso dei figli minori delle parti ( , e ) con Per_2 Per_3
collocamento preferenziale presso la madre , a cui assegna la casa Controparte_1
familiare di C via Fausto Gullo n. 27;
3. Regola il diritto di visita del genitore non collocatario in conformità a quanto previsto nell'ordinanza presidenziale del 7 aprile 2023 e riportato in motivazione;
4. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori Parte_1
mediante versamento in favore di della somma mensile complessiva di Controparte_1 euro 400,00 (euro 133,33 in favore di ciascun figlio), oltre rivalutazione monetaria annuale
secondo gli indici ISTAT e concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%;
5. Dichiara compensate tra le parti le spese e competenze di lite”.
Il Tribunale rigettava, in primo luogo, le reciproche domande di addebito della separazione avanzate dalle parti, poiché entrambe sfornite di elementi probatori a sostegno.
In secondo luogo, il giudice di primo grado nulla disponeva in ordine alla domanda di mantenimento della Riconosciuto stante, da un lato, le dichiarazioni rese dalla stessa in ordine allo svolgimento di attività lavorativa e, dall'altro lato, la manifestazione di volontà, in sede di udienza presidenziale, di “non voler nulla per sé”.
Sotto altro profilo, il Tribunale - recepita la concorde volontà delle parti in punto di affido
condiviso dei minori e di collocamento prevalente presso la madre - esaminava il punto controverso della vicenda relativo all'assegnazione della casa coniugale di C, richiesta dalla ricorrente cui si era opposto il Pt_1
Evidenziava, a tali fini, che unico immobile sulla cui disponibilità poteva disporsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies cc, era la casa familiare di C, ove i minori dimoravano e avevano sempre vissuto in costanza di matrimonio, non potendo al contrario
disporre sulla richiesta avanzata dal di assegnare un immobile diverso, non qualificabile Pt_1 alla stregua di “casa familiare”.
Il Tribunale dichiarava, poi, inammissibile per ragioni di rito la domanda di restituzione dei
beni mobili avanzata dalla . CP_1
Infine, in ordine alla misura del mantenimento dei figli minori, a carico del il Tribunale Pt_1 riteneva congrua la somma di euro 400,00, considerata l'assegnazione della casa coniugale alla
, la conseguente necessità del di sostenere costi di vitto e alloggio nonché le CP_1 Pt_1
condizioni reddituali di quest'ultimo, titolare di un'officina meccanica. Poneva a carico di
entrambe le parti la partecipazione, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie.
Nulla disponeva in ordine agli assegni familiari stante l'assenza di accordo, sul punto, tra i coniugi.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello chiedendo: Parte_1
a. l'addebito della separazione alla Riconosciuto;
b. l'assegnazione, quale casa familiare alla Riconosciuto, dell'immobile sito in Cosenza alla via
Autostazione n. 22, così autorizzando il trasferimento dei minori , e Per_1 Per_2 Persona_3
e di in qualità di genitore collocatario nel predetto immobile;
Controparte_1
c. subordinatamente, nella denegata ipotesi di conferma dell'assegnazione all'appellata dell'immobile sito in C, ordinare alla stessa appellata di provvedere a proprie spese al distacco delle utenze attive sull'immobile, all'allaccio di utenze a proprio nome ed al relativo pagamento delle utenze utilizzate.
In via istruttoria, reiterava le richieste già formulate in primo grado e
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