Corte d'Appello Milano, sentenza 07/01/2025, n. 14

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 07/01/2025, n. 14
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 14
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 2422/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2422/2024 promossa da:
FER.COS. S.R.L. (C.F./P.IVA 03770610784), con il patrocinio dell'avv. PITTALIS MARCO
reclamante contro
FALLIMENTO FER.COS. S.R.L. e FALLIMENTO C.F. S.R.L., con il patrocinio dell'avv.
NIGRO DANIELE
reclamati
OGGETTO: Reclamo ex art. 18 L.F. avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 51 del 2024 pubblicata il 30 luglio 2024;
opposizione alla sentenza di fallimento in estensione di Fer.Cos. s.r.l.
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
“in via istruttoria
- ammettere tutti i documenti prodotti;
in via preliminare

pagina 1 di 11 - disporre la sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento degli atti di gestione, in attesa dell'esito del presente reclamo, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
nel merito

- per i motivi dedotti nel presente reclamo, revocare la sentenza n. 51/2024 emessa dal Tribunale di
Lodi in data 30.07.2024, in forza della quale è stato dichiarato il Fallimento della FER.COS. S.r.l..
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”

Per i reclamati:
“- IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'istanza di sospensione della liquidazione dell'attivo ex art. 19 L. Fall.
- IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere la documentazione di cui all'elenco in calce;

- IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: respingere il reclamo ex art. 18 L. Fall. proposto da FER.COS. S.R.L., con sede in Rende (CS), Via Alfieri s.n.c., Centro direzionale “La Direzionale”, P.IVA 03770610784, in persona dell'amministratrice e legale rappresentante sig.ra TIZIANA ROCCA (C.F. [...]), nata a [...] il [...] e residente in Isola Capo Rizzuto (KR), Via Pino Loricato s.n.c., e per l'effetto confermare la Sentenza n. 51/2024 emessa dal Tribunale di Lodi in data 9.7.2024 e pubblicata i data 30.7.2024 con la quale è stato dichiarato il fallimento in estensione della FER.COS S.R.L..
- CON VITTORIA di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.”

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione


1. Il reclamo di Fer,Cos. s.r.l.

Fer.Cos. s.r.l. ha proposto reclamo ex art. 18 l.f. avverso la sentenza n. 51/2024 del Tribunale di Lodi il quale, ritenuta sussistente una super-società di fatto tra Fer.Cos. s.r.l. e C.F. s.r.l. (dichiarata fallita con sentenza dell'8.11.2022), ha accolto l'istanza della Curatela del Fall.to CF s.r.l. di estensione del fallimento ex art. 147 l.f. al socio della società di fatto, Fer.Cos s.r.l.
Preliminarmente la reclamante contesta la coesistenza tra le due società Fer.Cos. e C.F. – coesistenza che costituirebbe il presupposto di tutti gli elementi indiziari richiamati dal Tribunale per accertare la ritenuta società di fatto. Tale coesistenza non sussisterebbe perché, dopo il provvedimento interdittivo antimafia emesso nel giugno 2021 nei confronti di C.F. s.r.l., quest'ultima avrebbe smantellato la sua intera struttura e sarebbe rimasta inattiva, mentre Fer.Cos. è stata costituita il 15.9.2021.
La reclamante contesta poi la sussistenza degli indici rivelatori della presunta super-società di fatto tra
Fer.Cos e C.F., individuati dal Tribunale.
In particolare:
- quanto alla struttura amministrativa, la reclamante osserva che se è vero che i dipendenti delle due società sono gli stessi (RO, NO, Marabelli), è altrettanto vero che due di essi (RO e pagina 2 di 11
NO) erano stati licenziati da C.F. nel mese di ottobre 2021 e solo dopo diversi mesi di NASPI, nel marzo 2022, non avendo trovato altra occupazione, erano stati assunti da Fer.Cos.;
è poi normale che il commercialista fosse lo stesso in una realtà locale di dimensioni ridotte come Isola di Capo Rizzuto, in cui entrambe le società avevano la sede operativa;

- quanto alla sede operativa, la stessa non coincide, trovandosi in vie diverse dello stesso Comune;

- quanto all'attività esercitata dalle due società, la stessa non è né identica né complementare;
il
Tribunale, nella sentenza reclamata, afferma che le due società avevano il medesimo oggetto sociale, ovvero “costruzione di linee ferroviarie e metropolitane;
operazioni necessarie alla messa in opera di binari e scambi su linee ferroviarie, installazione di materiale fisso per ferrovie”,
ma ciò non corrisponde a realtà: se è vero che la visura camerale riporta espressamente, quale attività prevalente della Fer.Cos. s.r.l., proprio quella indicata dal Tribunale, identica all'attività effettivamente praticata dalla C.F. s.r.l., i contratti di appalto prodotti in atti dimostrerebbero che Fer.Cos. non ha mai svolto alcuna attività nel settore delle costruzioni e/o manutenzioni ferroviarie, e che nessuno dei committenti
Fer.Cos. ha mai avuto a che fare con la C.F.;

- quanto al profilo dell'unicità della gestione, se è vero che i soci e gli amministratori delle due società fanno parte di un medesimo gruppo familiare, è altrettanto vero che ciò che difetta nel caso di specie -e che invece conta per assurgere a indice di super-società di fatto- è l'unicità dell'intento sociale, unicità che nella specie non poteva sussistere, posto che l'oggetto delle attività sociali era diverso e che C.F. non confidava affatto nella propria sopravvivenza, tanto che era stata formulata apposita istanza di concordato preventivo;

- quanto al preteso fondo comune che, secondo il Tribunale, sarebbe costituito dai finanziamenti operati da C.F. nei confronti di Fer.Cos. nel 2022 per motivi di “collaborazione società” e “rapporti personali tra i soci”, nonché dall'acquisto, da parte di C.F., di un ponteggio del valore di € 66.000 in realtà usato solo da Fer.Cos., si tratta di atti eseguiti nell'ottica di agevolare Fer.Cos. e non nell'ottica di costituire un fondo comune tra le due società;
in ogni caso il finanziamento di € 250.000 è stato restituito per il
40% e Fer.Cos. si è dichiarata disponibile, nei confronti della Curatela del Fallimento C.F., a restituire anche il resto;
quanto al successivo finanziamento di € 30.000, si tratta di una semplice integrazione del primo finanziamento. Difetta dunque il requisito della sistematicità del sostegno il quale solo, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, è indice di collaborazione di un socio al raggiungimento degli scopi sociali (Cass. 4385/2023). Quanto poi al macchinario, lo stesso si trova da sempre nella
pagina 3 di 11
disponibilità del Curatore del Fallimento C.F., nel piazzale di Fer.Cos., su accordi assunti con la
Curatela.
Infine, la reclamante ha evidenziato che Fer.Cos. s.r.l. non sarebbe insolvente: il bilancio al 31.12.2022 evidenziava un attivo circolante pari a € 632.733 e debiti per € 764.573, mentre il bilancio al
31.12.2023 – doc. 17 – evidenzia un attivo circolante di € 1.327.444 e debiti per € 1.169.601.



2. La difesa della Curatela del Fallimento Fer.Cos. s.r.l. e del Fallimento C.F. s.r.l.

La curatela -comune ad entrambi i Fallimenti- chiede la conferma della sentenza impugnata, sussistendo tutti gli indici rivelatori della super-società di fatto, e sussistendo l'insolvenza di detta super-società.


3. Decisione

Il reclamo dev'essere respinto, con integrale conferma della sentenza reclamata.
Come si vedrà di seguito, sussistono, invero, sufficienti indici rivelatori di una super-società di fatto tra
C.F. s.r.l. (dichiarata fallita con sentenza dell'8.11.2022) e Fer.Cos. s.r.l. e sussiste altresì il requisito dell'insolvenza di detta super-società di fatto, come confermato dalla documentazione integrativa depositata dalla Curatela di entrambi i Fallimenti in data 15.11.2024.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha dichiarato il fallimento della predetta super-società di fatto e, ulteriormente, il fallimento in estensione ex art. 147, comma 1, l.f., del suo socio di fatto illimitatamente
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