Corte d'Appello Trieste, sentenza 09/08/2024, n. 99

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Trieste, sentenza 09/08/2024, n. 99
Giurisdizione : Corte d'Appello Trieste
Numero : 99
Data del deposito : 9 agosto 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa Marina Caparelli - Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli - Consigliere relatore
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1 del Ruolo 2024, promossa in
questa sede di appello con ricorso depositato in data 2 gennaio 2024
da
AN IR (C.F. [...])
TO ST (C.F. [...])
LI IU (C.F.[...])
TO LE (C.F.[...])
LI RO (C.F.[...])
ER ON (C.F.[...])
EL EL ELLUZ RI EL (C.F.[...])
DE LO BR(C.F.[...])
EL RN (C.F. [...])
AS BR(C.F. [...])
TO RI (C.F. [...])
QU PI(C.F. [...])
UR IE (C.F. [...])
rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso in riassunzione, dall'avv.
Maria Teresa Bettelli
- appellanti -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE ELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f.
80078750587), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti rilasciata con atto del Notaio
dott. Paolo Castellini di Roma in data 21/07/2015, repertorio 80974, rogito 21569,
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Paolo Bonetti
([...]) e Luca Iero ( [...]) in forza di procura
generale alle liti per atto del notaio Roberto Fantini di Fiumicino del 23/01/2023,
rep. n. 37590, racc. n. 7131
- appellato -

Oggetto della causa:
riassunzione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. a seguito dell'annullamento con rinvio
della sentenza n. 168/2019 della Corte d'Appello di Trieste pubblicata il
08/01/2020, disposto con ordinanza n. 27720/2023 della Corte Suprema di
Cassazione, in punto: riliquidazione trattamento pensionistico fondo elettrici.
* * *
Causa chiamata all'udienza di discussione del 03.07.2024.

Conclusioni
Per gli appellanti:
Chiedono che l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria deduzione disattesa e respinta,
fermo l'accertamento e la dichiarazione del diritto dei ricorrenti alla
riliquidazione della pensione, prendendo a riferimento per il raffronto della
stessa, così come calcolata secondo i criteri di cui al Fondo Elettrici, il limite più
favorevole dell'80% della base pensionabile come previsto dall'art. 3, comma 2,
del D. Lgs. N. 562/1996
comprendendo in essa tutte le voci previste dall'
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assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento di ciascuno,
e per l'effetto ne riconosca il diritto nel limite della decadenza mobile
ultratriennale rispetto al momento della proposizione dei giudizi.
Con vittoria di spese e compensi di causa, anche per il giudizio di legittimità, dei
quali si chiede la distrazione dichiarandosi l'avvocato anticipatario.
Per l'appellato:
Si chiede che l'Ecc.ma Conte di Appello di Trieste, preso atto dell'avvenuta riliquidazione della pensione dei sig.ri NE, RT,
OL, NO, CA, PR, DE BE BEluz, De EN, TR, RA,
PI, RI, TU da parte dell'INPS in conformità al principio di diritto
espresso nella sentenza della Corte di Cassazione, n. 27720 del
28.6.2023/2.10.2023,
dichiari la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
* * *

Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con plurimi ricorsi depositati davanti al Tribunale di Pordenone ex art.442 c.p.c. i
ricorrenti, esponevano di essere stati dipendenti della società ENEL spa e di essere
attualmente in quiescenza con la massima anzianità di servizio, avevano chiesto che
venisse accertato il diritto alla riliquidazione della pensione di cui erano titolari,
liquidate a carico del Fondo del personale dipendente dall'ENEL e da Aziende
Elettriche Private, in gestione presso l'INPS, in applicazione di quanto previsto dall'art.3, comma 2 del D. Lgs. n. 562/96, secondo il quale il calcolo dell'80% deve
essere determinato sulla base della retribuzione pensionabile così considerata dalle norme in vigore nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, e ciò anche per gli anni
sino al 1997;
avevano chiesto, inoltre, la condanna dell'Istituto alla corresponsione
delle differenze pensionistiche derivanti da tale calcolo,
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