Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/02/2024, n. 188
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Testo completo
C o r t e d' A p p e l l o d i C a t a n z a r o
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Catanzaro, I Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, nelle persone di:
1) Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
2) Dott.ssa Anna AR Torchia Consigliere
3) Dott. Giuseppa Leo Scordino Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1203/2021 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi, vertente
TRA
TU AR AS - rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Siciliano, giusta procura a margine dell'atto di citazione che ha incardinato il giudizio di I grado presso il
Tribunale di Paola RGAC n. 1386/14, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Paola alla Via Nazionale, 9
Appellante
CONTRO
AN LV e PI CA - rappresentati e difesi dall'Avv. Ottavino AR
Riggio in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Paola, alla Via San Salvatore,
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1 Appellati
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis:
1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della
sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2/2021 emessa dal
Tribunale di Paola, Sezione Civile, G.O.T. Dott.ssa Elvezia Vetere, nell'ambito del giudizio n. R.G. 1386/2014, depositata in cancelleria in data 30.12.2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui devono intendersi tutte riportate
e trascritte.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
Per gli appellati:
“Perché l'Eccellentissima Corte di Appello, rigettata ogni contraria domanda eccezione o richiesta, in via preliminare l'istanza di sospensiva, poiché insussistente, immotivata e destituita di qualsivoglia base giuridica, nel merito voglia ritenere e dichiarare la domanda infondata ed inammissibile in fatto e diritto e, per l'effetto, rigettarla, confermando integralmente la sentenza n. 2/2021;
e per l'effetto condannare parte attrice al pagamento delle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo di primo grado, esposto negli atti e nella sentenza impugnata
n. 2/2021, pubblicata in data 04.01.2021 dal Tribunale di Paola, può essere ricostruito nei termini che seguono.
NO AR AS, con atto di citazione ritualmente notificato, assumendo di essere proprietaria di un terreno in agro di Paola, C.da San Salvatore, pervenutole per atto Notaio
Montesano del 7.12.2001, lamentava la modificazione dello stato dei luoghi avvenuta ad opera dei convenuti NT LV e PI CA, anch'essi proprietari per atto Notaio
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Montesano del 7.12.2001;
rappresentava che successivamente alla compravendita i convenuti avevano chiuso la stradella che dalla proprietà dell'attrice conduceva ad una vasca di raccolta delle acque, così impedendole l'esercizio della servitù di presa d'acqua da sempre esercitato dalla sua dante causa, NT DA, originaria proprietaria di tutto il terreno venduto alle parti in causa.
Concludeva per la condanna dei convenuti alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi
(attraverso la ricostruzione della parete della vasca demolita;
la ricollocazione dei tubi di canalizzazione dell'acqua arbitrariamente rimossi da PI CA;
l'apertura della strada di accesso che dal fondo dominante conduce al fondo servente mediante la rimozione del cancello ivi esistente collocato sul sito arbitrariamente dal IG. PI
CA) previo accertamento e dichiarazione della servitù di presa d'acqua in capo a
NO AR AS per destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062 c.c..
I convenuti, nel costituirsi in giudizio, deducevano che già nel 1992, anno di edificazione della loro abitazione, avevano provveduto ad incanalare l'acqua della condotta consortile direttamente nel solco dal quale l'attrice aveva sempre attinto l'acqua utilizzandola per
l'irrigazione, con ciò privando la vasca, ormai fatiscente perché in disuso da molti anni, dell'originaria funzione. Deducevano, altresì, che la IG.ra NT, originaria proprietaria
e dante causa, era al corrente di ciò e non aveva mai mosso alcuna obiezione.
Concludevano per il rigetto della domanda per inesistenza del diritto di servitù di presa
d'acqua dalla vasca o per estinzione per non uso ventennale.
AS la prova testimoniale e respinta la richiesta di C.T.U., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con la sentenza n. 2/2021 il Tribunale di Paola, all'esito della disamina delle emergenze processuali e dell'istruttoria orale, rigettava la domanda ritenendo non soddisfatto l'onere probatorio incombente su parte attrice dell'esistenza, per destinazione
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