Corte d'Appello Messina, sentenza 08/04/2024, n. 330
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 631/20 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Pina LAZZARA Presidente Dott. Augusto SABATINI Consigliere
Dott.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Relatore
Ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 631/2020 R.G., vertente
T R A
1) D'AM CI, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. [...];
2) DO AN, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]L11E606D;
3) ER ST, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. SLMSFN54T65B8041;
4) UB AN, nato a [...] il [...] ed ivi residente in c.da Montegallina 10, C.F. SBB FNC 66L08 E6060;
5) ME EL NT, nato a [...] il [...], residente in Pianoconte di Lipari (ME), via Cugna, 14, C.F. [...];
6) SS NI, nato a [...] il [...], residente in Lipari (ME), c.da Porticello s/n, C.F. [...], elettivamente domiciliati in Messina, Via La Farina, 278, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Pantano del Foro di Messina;
-Appellanti-Appellati incidentali-
CONTRO
COMUNE di LIPARI, c.f. 00387830839, in persona del suo sindaco e legale rappresentante dott. Marco Giorgianni, domiciliato per la carica presso la sede del predetto Comune in Lipari, elettivamente domiciliata in Messina via Brasile n.5 presso lo studio dell'Avv. AN Ferlazzo, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-Appellato- Appellante incidentale-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. n. 532/2020, pubblicata il 29.6.2020, notificata a mezzo pec in data 10.8.2020, emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n. 20133/2009 RG con la quale il 1 Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – Sezione distaccata di Lipari, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti nel predetto giudizio, ha accolto l'opposizione e per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo n. 23/2009 dell'1.4.2009.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: Ammettere nella forma e per il rito il presente appello e, per l'effetto, in accoglimento dello stesso, ritenendolo ammissibile, annullare e/o riformare la sentenza impugnata meglio specificata in epigrafe;
2) Nel merito, ritenere e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per tutte le ragioni sopra esposte;
3) In virtù dell'effetto devolutivo dell'appello accogliere tutte le domande formulate in primo grado, anche non espressamente riproposte;
4) Conseguentemente, revocare e/o riformare la sentenza impugnata confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 23/2009;
5) Per effetto della riforma della sentenza impugnata condannare il Comune di Lipari al pagamento in favore degli appellanti delle somme loro spettanti per complessivi € 382.460,93 al lordo delle ritenute di legge così ripartito: NI SO
€ 77.636,83, ST MI € 62.209,00, AN SU € 62.209,00, CI D'BR € 62.209,00, EL NT ED € 62.209,00, AN DO € 55.988,10, oltre interessi, legali e moratori, e rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo;
6) In riforma della sentenza appellata condannare il Comune di Lipari al pagamento in favore degli appellanti delle spese del primo grado di giudizio e della presente fase di appello come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
Per l'appellato: 1) Preliminarmente dire e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per i motivi esposti nel primo motivo di opposizione nonché in considerazione dell'annullamento in autotutela adottato con la delibera di G.M. n. 61/2009;
2) Tenuto conto dell'intervenuto annullamento in autotutela della delibera di G.M. n. 109/2007 e la conseguente caducazione della nota dirigenziale collegata ed indicata in narrativa, confermare la revoca del d.i. opposto ed il connesso rigetto delle domande proposte ex adverso;
3) confermare la improponibilità delle domande azionate con il decreto ingiuntivo opposto ovvero la carenza di legittimazione passiva del Comune di Lipari per i motivi esposti nel secondo motivo di opposizione;
4) Dire e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti opposti in accoglimento del terzo motivo di opposizione;
5) Previa declaratoria di inesistenza o di nullità ovvero in disapplicazione dell'atto del dirigente comunale adottato il 26.7.2007 con nota n. prot. 24997, rigettare le domande azionate dai ricorrenti con il procedimento monitorio per i motivi esposti nel quarto motivo di opposizione;
6) Qualora sia ritenuta costitutiva di diritti al compenso immediatamente esigibili, dire e dichiarare nulla
o annullare, ovvero disapplicare, la delibera di Giunta del Comune di Lipari n. 109/2007 con conseguente declaratoria di nullità o annullamento ovvero disapplicazione della nota del 26.7.2007 n. prot. 24997 del dirigente comunale, e per l'effetto rigettare le domande azionate dai ricorrenti con il procedimento monitorio per i motivi esposti nel quinto motivo di opposizione;
7) In via assolutamente subordinata ridurre l'importo dei compensi spettanti, previa conferma dell'indice percentuale di 0,10000%, rapportandolo al valore di euro 700.000, in accoglimento del sesto motivo di opposizione;
8) Riformare in aumento la condanna in solido al pagamento dei compensi del giudizio di I grado, e condannare gli appellanti principali, in solido, al pagamento delle spese, comprese quelle generali, e compensi del giudizio di appello oltre IVA e CPA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello notificato al Comune di Lipari in data 29.09.2020, D'BR CI + 5 impugnavano la sentenza n. 532/2020, pubblicata il 29.06.2020, notificata a mezzo pec
2
in data 10.08.2020, emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – Sezione distaccata di Lipari, con la quale definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti nel predetto giudizio, ha accolto l'opposizione e per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo n. 23/2009 dell'1.4.2009 condannando gli opposti, in solido al pagamento delle spese di lite. A sostegno dell'appello premettevano che:
- con ricorso per decreto ingiuntivo gli appellanti avevano chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Lipari l'emissione dell'ingiunzione di pagamento nei confronti del Comune di Lipari per la somma a essi spettanti per l'attività prestata e in considerazione dell'avvenuta liquidazione effettuata dall'Ente con la propria delibera n. 109 del 20.7.2007, in applicazione del decreto dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Sicilia del 3.3.1989, con la quale veniva determinato il compenso spettante al Presidente, ai Commissari e al verbalizzante, quantificandolo in complessivi € 382.460,93 al lordo delle ritenute di legge così ripartito: NI SO – Presidente € 77.636,83 ST MI – Componente € 62.209,00 AN SU – Componente € 62.209,00 CI D'BR – Componente € 62.209,00 EL NT ED – Componente € 62.209,00 AN DO – Segretario € 55.988,10.
- che tale credito nasceva da un bando pubblico con il quale il Comune di Lipari ha indetto la selezione per la scelta del socio privato di maggioranza della società per azioni mista pubblico-privata per la realizzazione di infrastrutture e servizi per la costituzione di una rete portuale integrata nelle aree e nello spazio acqueo del demanio marittimo ricadente nel Comune di Lipari;
- che nel predetto bando di gara al punto IV.1) veniva espressamente previsto che
“per la scelta dei soggetti da invitare alla procedura ristretta e per la valutazione delle offerte il Comune si avvarrà di una apposita Commissione tecnico amministrativa, composta da esperti nelle materie pertinenti nell'oggetto sociale della costituenda società, da nominarsi dopo la pubblicazione del bando”;
- che in ottemperanza a quanto previsto dal bando il Comune di Lipari con deliberazione n. 180 del 28.12.2006 ha approvato la proposta di deliberazione n. 11 del 27.12.2006 di individuazione e nomina dei componenti della predetta commissione di gara (SO, D'BR, MI, DO) a cui sono seguite le ulteriori deliberazioni nn. 4 del 18.1.2007 e 13 del 7.2.2007 di integrazione dei componenti (rispettivamente SU e ED);
- che come specificato sopra, per l'attività prestata dai componenti della commissione il Comune di Lipari, con propria deliberazione n. 109 del 20.7.2007, in applicazione del decreto dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Sicilia del 3.3.1989, aveva determinato il compenso spettante al Presidente, ai Commissari e al verbalizzante
3
quantificandolo in complessivi di € 382.460,93 al lordo delle ritenute di legge, come sopra ripartito.
- che con nota prot. n. 24977 del 26.7.2007 il Comune di Lipari aveva comunicato al settore finanziario dell'Ente l'importo complessivo da inserire nel capitolo di bilancio nelle partite di giro per i compensi spettanti ai componenti della commissione in ottemperanza alla deliberazione n. 109 del 20.7.2007, per la complessiva somma di € 367.033,10 (da qualificarsi, secondo l'appellante, quale riconoscimento di debito);
- che nonostante i reiterati solleciti scritti e verbali il Comune di Lipari non aveva provveduto al pagamento delle somme richieste dagli esponenti per l'attività professionale resa, riconosciute peraltro dallo stesso Dirigente del Comune di Lipari con propria nota.
- che nelle more, l'Amministrazione comunale, per cercare di paralizzare il decreto ingiuntivo predetto, con deliberazione n. 61 del 9.7.2009 aveva approvato la proposta di annullamento in autotutela della deliberazione n. 109 del 20.7.2007 (cfr. fascicolo di primo grado del Comune – All. b) alla costituzione in appello);
- che, ritenuta l'illegittimità di tale delibera i signori SS + altri (odierni appellanti)
– in via cautelativa – avevano proposto ricorso al Tar che risultava pendente per la fissazione della udienza di merito.
- che con atto di citazione in opposizione notificato in data 22.5.2009 il Comune di Lipari ha opposto il decreto ingiuntivo predetto eccependo, con il primo motivo, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quello amministrativo ai sensi dell'art 244 d.lgs
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Pina LAZZARA Presidente Dott. Augusto SABATINI Consigliere
Dott.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Relatore
Ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 631/2020 R.G., vertente
T R A
1) D'AM CI, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. [...];
2) DO AN, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]L11E606D;
3) ER ST, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. SLMSFN54T65B8041;
4) UB AN, nato a [...] il [...] ed ivi residente in c.da Montegallina 10, C.F. SBB FNC 66L08 E6060;
5) ME EL NT, nato a [...] il [...], residente in Pianoconte di Lipari (ME), via Cugna, 14, C.F. [...];
6) SS NI, nato a [...] il [...], residente in Lipari (ME), c.da Porticello s/n, C.F. [...], elettivamente domiciliati in Messina, Via La Farina, 278, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Pantano del Foro di Messina;
-Appellanti-Appellati incidentali-
CONTRO
COMUNE di LIPARI, c.f. 00387830839, in persona del suo sindaco e legale rappresentante dott. Marco Giorgianni, domiciliato per la carica presso la sede del predetto Comune in Lipari, elettivamente domiciliata in Messina via Brasile n.5 presso lo studio dell'Avv. AN Ferlazzo, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-Appellato- Appellante incidentale-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. n. 532/2020, pubblicata il 29.6.2020, notificata a mezzo pec in data 10.8.2020, emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n. 20133/2009 RG con la quale il 1 Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – Sezione distaccata di Lipari, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti nel predetto giudizio, ha accolto l'opposizione e per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo n. 23/2009 dell'1.4.2009.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: Ammettere nella forma e per il rito il presente appello e, per l'effetto, in accoglimento dello stesso, ritenendolo ammissibile, annullare e/o riformare la sentenza impugnata meglio specificata in epigrafe;
2) Nel merito, ritenere e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per tutte le ragioni sopra esposte;
3) In virtù dell'effetto devolutivo dell'appello accogliere tutte le domande formulate in primo grado, anche non espressamente riproposte;
4) Conseguentemente, revocare e/o riformare la sentenza impugnata confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 23/2009;
5) Per effetto della riforma della sentenza impugnata condannare il Comune di Lipari al pagamento in favore degli appellanti delle somme loro spettanti per complessivi € 382.460,93 al lordo delle ritenute di legge così ripartito: NI SO
€ 77.636,83, ST MI € 62.209,00, AN SU € 62.209,00, CI D'BR € 62.209,00, EL NT ED € 62.209,00, AN DO € 55.988,10, oltre interessi, legali e moratori, e rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo;
6) In riforma della sentenza appellata condannare il Comune di Lipari al pagamento in favore degli appellanti delle spese del primo grado di giudizio e della presente fase di appello come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
Per l'appellato: 1) Preliminarmente dire e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per i motivi esposti nel primo motivo di opposizione nonché in considerazione dell'annullamento in autotutela adottato con la delibera di G.M. n. 61/2009;
2) Tenuto conto dell'intervenuto annullamento in autotutela della delibera di G.M. n. 109/2007 e la conseguente caducazione della nota dirigenziale collegata ed indicata in narrativa, confermare la revoca del d.i. opposto ed il connesso rigetto delle domande proposte ex adverso;
3) confermare la improponibilità delle domande azionate con il decreto ingiuntivo opposto ovvero la carenza di legittimazione passiva del Comune di Lipari per i motivi esposti nel secondo motivo di opposizione;
4) Dire e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti opposti in accoglimento del terzo motivo di opposizione;
5) Previa declaratoria di inesistenza o di nullità ovvero in disapplicazione dell'atto del dirigente comunale adottato il 26.7.2007 con nota n. prot. 24997, rigettare le domande azionate dai ricorrenti con il procedimento monitorio per i motivi esposti nel quarto motivo di opposizione;
6) Qualora sia ritenuta costitutiva di diritti al compenso immediatamente esigibili, dire e dichiarare nulla
o annullare, ovvero disapplicare, la delibera di Giunta del Comune di Lipari n. 109/2007 con conseguente declaratoria di nullità o annullamento ovvero disapplicazione della nota del 26.7.2007 n. prot. 24997 del dirigente comunale, e per l'effetto rigettare le domande azionate dai ricorrenti con il procedimento monitorio per i motivi esposti nel quinto motivo di opposizione;
7) In via assolutamente subordinata ridurre l'importo dei compensi spettanti, previa conferma dell'indice percentuale di 0,10000%, rapportandolo al valore di euro 700.000, in accoglimento del sesto motivo di opposizione;
8) Riformare in aumento la condanna in solido al pagamento dei compensi del giudizio di I grado, e condannare gli appellanti principali, in solido, al pagamento delle spese, comprese quelle generali, e compensi del giudizio di appello oltre IVA e CPA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello notificato al Comune di Lipari in data 29.09.2020, D'BR CI + 5 impugnavano la sentenza n. 532/2020, pubblicata il 29.06.2020, notificata a mezzo pec
2
in data 10.08.2020, emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – Sezione distaccata di Lipari, con la quale definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti nel predetto giudizio, ha accolto l'opposizione e per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo n. 23/2009 dell'1.4.2009 condannando gli opposti, in solido al pagamento delle spese di lite. A sostegno dell'appello premettevano che:
- con ricorso per decreto ingiuntivo gli appellanti avevano chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Lipari l'emissione dell'ingiunzione di pagamento nei confronti del Comune di Lipari per la somma a essi spettanti per l'attività prestata e in considerazione dell'avvenuta liquidazione effettuata dall'Ente con la propria delibera n. 109 del 20.7.2007, in applicazione del decreto dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Sicilia del 3.3.1989, con la quale veniva determinato il compenso spettante al Presidente, ai Commissari e al verbalizzante, quantificandolo in complessivi € 382.460,93 al lordo delle ritenute di legge così ripartito: NI SO – Presidente € 77.636,83 ST MI – Componente € 62.209,00 AN SU – Componente € 62.209,00 CI D'BR – Componente € 62.209,00 EL NT ED – Componente € 62.209,00 AN DO – Segretario € 55.988,10.
- che tale credito nasceva da un bando pubblico con il quale il Comune di Lipari ha indetto la selezione per la scelta del socio privato di maggioranza della società per azioni mista pubblico-privata per la realizzazione di infrastrutture e servizi per la costituzione di una rete portuale integrata nelle aree e nello spazio acqueo del demanio marittimo ricadente nel Comune di Lipari;
- che nel predetto bando di gara al punto IV.1) veniva espressamente previsto che
“per la scelta dei soggetti da invitare alla procedura ristretta e per la valutazione delle offerte il Comune si avvarrà di una apposita Commissione tecnico amministrativa, composta da esperti nelle materie pertinenti nell'oggetto sociale della costituenda società, da nominarsi dopo la pubblicazione del bando”;
- che in ottemperanza a quanto previsto dal bando il Comune di Lipari con deliberazione n. 180 del 28.12.2006 ha approvato la proposta di deliberazione n. 11 del 27.12.2006 di individuazione e nomina dei componenti della predetta commissione di gara (SO, D'BR, MI, DO) a cui sono seguite le ulteriori deliberazioni nn. 4 del 18.1.2007 e 13 del 7.2.2007 di integrazione dei componenti (rispettivamente SU e ED);
- che come specificato sopra, per l'attività prestata dai componenti della commissione il Comune di Lipari, con propria deliberazione n. 109 del 20.7.2007, in applicazione del decreto dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Sicilia del 3.3.1989, aveva determinato il compenso spettante al Presidente, ai Commissari e al verbalizzante
3
quantificandolo in complessivi di € 382.460,93 al lordo delle ritenute di legge, come sopra ripartito.
- che con nota prot. n. 24977 del 26.7.2007 il Comune di Lipari aveva comunicato al settore finanziario dell'Ente l'importo complessivo da inserire nel capitolo di bilancio nelle partite di giro per i compensi spettanti ai componenti della commissione in ottemperanza alla deliberazione n. 109 del 20.7.2007, per la complessiva somma di € 367.033,10 (da qualificarsi, secondo l'appellante, quale riconoscimento di debito);
- che nonostante i reiterati solleciti scritti e verbali il Comune di Lipari non aveva provveduto al pagamento delle somme richieste dagli esponenti per l'attività professionale resa, riconosciute peraltro dallo stesso Dirigente del Comune di Lipari con propria nota.
- che nelle more, l'Amministrazione comunale, per cercare di paralizzare il decreto ingiuntivo predetto, con deliberazione n. 61 del 9.7.2009 aveva approvato la proposta di annullamento in autotutela della deliberazione n. 109 del 20.7.2007 (cfr. fascicolo di primo grado del Comune – All. b) alla costituzione in appello);
- che, ritenuta l'illegittimità di tale delibera i signori SS + altri (odierni appellanti)
– in via cautelativa – avevano proposto ricorso al Tar che risultava pendente per la fissazione della udienza di merito.
- che con atto di citazione in opposizione notificato in data 22.5.2009 il Comune di Lipari ha opposto il decreto ingiuntivo predetto eccependo, con il primo motivo, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quello amministrativo ai sensi dell'art 244 d.lgs
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi