Corte d'Appello Brescia, sentenza 15/01/2024, n. 62

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Brescia, sentenza 15/01/2024, n. 62
Giurisdizione : Corte d'Appello Brescia
Numero : 62
Data del deposito : 15 gennaio 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta da:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 92/21 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
27/09/2023 promossa
d a
OGGETTO: PI TT (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
Altre ipotesi di CAVALLARO STEFANIA, elettivamente domiciliato in VIA DI SANTA responsabilità COSTANZA, 13 00198 ROMA presso il difensore avv. CAVALLARO STEFANIA
Extracontrattuale non
APPELLANTE ricomprese nelle altre c o n t r o materie AN EL (C.F. [...]), con il patrocinio
dell'avv. GALLO MAURO, elettivamente domiciliato in VIA PREVITALI, 9 24122
BERGAMO presso il difensore avv. GALLO MAURO
pagina 1 di 12 APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata in data
15.12.2020 con il n.1795/20.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento di tutti i motivi di
appello, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 1795/2020 emessa dal
Tribunale di Bergamo, nella persona del giudice Dott.ssa Chiara Mazzoni,
pubblicata in data 15.12.2020, Rg. n. 12827/2016, e per l'effetto:
- in via preliminare:
- accerti e dichiari la nullità e/o inesistenza dell'atto di citazione del giudizio
di primo grado e rilevi che il vizio si è comunicato agli atti successivi
dipendenti, compresa la sentenza impugnata;

- qualora poi, Codesta Ill.ma Corte adita dovesse ritenere di decidere nel
merito la presente vicenda, si chiede che voglia dichiarare prescritta la
domanda del Sig. EL MA.
- in via subordinata:
- accogliere il presente appello e rigettare la domanda risarcitoria del Sig.
EL MA nei confronti del Dott. RO SA;

- ridurre l'importo dei danni subiti da controparte e/o comunque rideterminarli
in misura non superiore ad € 10.000,00;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA pagina 2 di 12
come per legge da attribuirsi in favore della scrivente procuratrice dichiaratasi
antistataria.
Dell'appellato:
Respingere tutti i motivi d'appello, le domande e le eccezioni avversarie e, per
l'effetto, confermare la sentenza appellata e pertanto:
• accertare e dichiarare che, per i motivi indicati nella comparsa di costituzione
del deducente, la condotta tenuta dall'appellante, meglio descritta nella
comparsa di costituzione del deducente, costituisce un illecito civile, ex art.
2043 codice civile
, che ha leso il diritto, di rango costituzionale, dell'appellato
all'integrità morale, inteso come diritto del soggetto all'onore e/o al decoro
personale e/o alla reputazione;

• accertare e dichiarare, anche in via equitativa, che, per i motivi indicati nella
comparsa di costituzione del deducente, il danno non patrimoniale subito dal
signor MA a causa della menzionata condotta avversaria ammonta ad
euro ventimila (o, in subordine, a quella diversa somma minore che, in caso di
eventuale accoglimento del motivo d'appello avversario, sarà ritenuta di
Giustizia);

• conseguentemente, confermare la condanna dell'appellante al pagamento, nei
confronti del signor MA, della somma di euro venti mila (o, in
subordine, al pagamento di quella diversa somma minore che, in caso di
eventuale accoglimento del motivo d'appello avversario, sarà ritenuta di pagina 3 di 12
Giustizia), oltre, in ogni caso, agli interessi legali ed alla rivalutazione
monetaria dalla data di maturazione sino all'integrale soddisfo;

in via subordinata e di rito (in caso di eventuale accertamento della nullità
della citazione introduttiva)
• ai sensi dell'art. 354/1 cpc, rimettere la causa al giudice di primo grado (il
Tribunale di Bergamo) affinché decida secondo le conclusioni indicate sopra;

in ogni caso:
• con vittoria di spese di lite del presente giudizio e di quello di prime cure.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EL MA, premesso di essere un giornalista professionista, titolare di
un blog conosciuto a livello nazionale per la pubblicazione di articoli e video
indipendenti di inchiesta, oltre che per essere stato il responsabile della
comunicazione del Movimento 5 stelle;
deduceva di essere stato invitato a
partecipare mediante collegamento esterno al talk show mattutino della rete
televisiva La 7 “Omnibus” nella puntata del 22.3.2014, durante la quale era
stato oggetto di un'aggressione verbale da parte del collega giornalista PI
SA, che aveva reagito all'esposizione delle sue
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