Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/04/2024, n. 69

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/04/2024, n. 69
Giurisdizione : Corte d'Appello Brescia
Numero : 69
Data del deposito : 4 aprile 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere rel.
Dott.ssa Lucia CANNELLA Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato
in Cancelleria il giorno 23.08.2023, iscritta al n. 260/2023 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
21.03.2024
d a
OL SI e NG IE, entrambe
rappresentate e difese dagli avv.ti Marzia Carmina Cuoco del foro di
OGGETTO: Milano e Michela Sauro del foro di Trento, quest'ultima
Altre ipotesi domiciliataria giusta delega in atti.
RICORRENTI APPELLANTI
c o n t r o
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO in persona
del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
dello Stato Distrettuale di Brescia.
RESISTENTE APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 614 del 2023 del Tribunale di


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Bergamo.
Conclusioni:
Delle ricorrenti appellanti
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.614/2023, pubblicata in data 25 luglio
2023, il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro,
ha accolto il ricorso proposto da NG NI e CO
LE nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito
ed ha accertato il diritto delle ricorrenti al beneficio della c.d.
carta elettronica del docente (del valore annuale di € 500,00), per
gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, condannando il
Ministero convenuto a mettere a disposizione delle stesse la
suddetta carta, per poterne fruire nei vincoli di legge;
ha altresì
condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite nella misura del 50%, liquidandole per l'intero nell'importo complessivo di € 1.000,00, oltre accessori di legge, dichiarando compensato il residuo 50%.
Il giudice, dopo aver riunito i giudizi che le due ricorrenti
avevano promosso separatamente (n.RG.998/203 e
n.RG.1022/2023), ha ritenuto fondata la domanda delle stesse,
entrambe docenti assunte negli anni oggetto di giudizio con
contratti di supplenza a tempo determinato, richiamando sia la
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giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent.n.1842 del 2022), sia
la recente sentenza della Corte di Giustizia (nella causa
C.450/2021) secondo cui la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro in materia di condizioni di impiego, deve essere
interpretata nel senso che ad essa osta una normativa nazionale
che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
Ministero, e non anche al personale docente a tempo determinato
di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere
la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
competenze professionali, mediante la c.d. carta elettronica del docente, rientrando quest'ultima misura tra “le condizioni di impiego” e non ricorrendo ragioni oggettive capaci di giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e
docenti non di ruolo (essendo la continua formazione del
personale docente obbligatoria sia per il personale a tempo
indeterminato che per il personale impiegato a termine).
Applicando questi principi al caso delle ricorrenti, ha
quindi ritenuto di disapplicare l'art.1, comma 121, della
l.107/2015
(e i DPCM applicativi dello stesso) nella parte in cui non riconosce l'usufruibilità della carta elettronica del docente
anche da parte del personale docente assunto a tempo
determinato, avendo peraltro le ricorrenti prestato attività di
insegnamento per la quasi totalità di ogni anno scolastico.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dal
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Ministero, ha affermato che il termine prescrizionale nella specie
è quello di cinque anni previsto dall'art.2948, n.4, c.c., essendo
l'importo della carta docente reso disponibile al docente annualmente, all'inizio di ogni anno scolastico, e non
richiedendo la suddetta norma che le somme pagate annualmente
debbano avere necessariamente natura retributiva, e ha accertato
che le ricorrenti avevano tempestivamente interrotto il termine in
questione con diffide, rispettivamente, in data 25 aprile 2023 e in
data 30 aprile 2023, con la conseguenza che nessuna
prescrizione era maturata, posto che il primo giorno in cui i
docenti potevano registrarsi sulla piattaforma web per poi
generare e scaricare i benefici della carta docente, era stato
fissato dall'art.5 del DPCM del 28 novembre 2016 in quello di inizio dell'anno scolastico di riferimento (1° settembre) e la decadenza prevista dal successivo art.6 riguardava la carta
docente dell'anno di riferimento.
Ha quindi accertato il diritto delle ricorrenti ad usufruire della c.d. carta docente dall'anno scolastico 2018/2019 in poi,
condannando il Ministero non al pagamento diretto del valore della carta (pari ad € 500,00), bensì ad accreditare i benefici oggetto della carta di corrispondente importo, senza alcuna
maggiorazione per interessi.
Per quanto riguarda le spese di lite, il Tribunale ne ha
disposto la compensazione nella misura della metà, liquidandole
per l'intero nella somma di cui sopra, tenendo conto della
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serialità della questione.
Contro la sentenza le insegnanti hanno proposto appello
impugnando il solo capo della decisione relativo alla
quantificazione delle spese del giudizio, chiedendone la parziale
riforma e insistendo per liquidazione delle spese in un importo
non inferiore ad una somma compresa tra € 2.060,00 ed €
1.687,00, oltre al rimborso forfettario delle spese e oltre al
rimborso del contributo unificato per l'importo di € 49,00.
Il Ministero dell'Istruzione si è costituito in giudizio ed
ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con sentenza, del cui dispositivo è stata data pubblica lettura in
udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello merita accoglimento nei limitati termini che
seguono.
Occorre premettere che le due docenti appellanti hanno
agito separatamente in primo grado, con i medesimi difensori e a
distanza di pochi giorni, depositando distinti ricorsi di contenuto
pressoché identico (la CO ha instaurato il giudizio in data
15 marzo 2023 e la NG in data 12 marzo 2023).
Entrambe hanno rivendicato la c.d. carta elettronica del
docente, destinata a fornire agli insegnanti benefici economici da
spendere per la formazione, considerato che il Ministero ne
aveva negato loro il riconoscimento, essendo docenti supplenti e
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prevedendo l'art.1, comma 121, della l.107/2015 che l'aveva
introdotta, che la carta spettasse unicamente agli insegnanti di
ruolo.
Il giudice di primo grado alla prima udienza che è stata
pure quella decisione, ha riunito i due giudizi e, come anticipato
sopra, ha accolto le domande delle docenti, riconoscendo loro il
beneficio in questione con riferimento agli anni scolastici dal
2018/2019 al 2022/2023.
Per quanto attiene alle spese di lite, il Tribunale ne ha
disposto la compensazione nella misura della metà e le ha liquidate, per l'intero, nell'importo complessivo di € 1.000,00.
::::::::::
Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio attiene esclusivamente alla statuizione adottata dal Tribunale sulle spese
di lite, avendo le appellanti censurato la loro quantificazione (e
non avendo invece, è bene precisarlo da subito, impugnato anche
la loro parziale compensazione nella misura della metà disposta
dal giudicante).
Le docenti rilevano che il giudice di primo grado avrebbe
operato una liquidazione in violazione dei valori tariffari di
legge di cui al D.M. 55/2014, per come modificato dal D.M.
37/2018.
Sotto un primo profilo deducono che il Tribunale non
soltanto non avrebbe applicato i
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