Corte d'Appello Torino, sentenza 09/07/2024, n. 623
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Testo completo
N. 808/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Rizzi Presidente dott.ssa Silvia Orlando Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 808/2023 promossa da:
IA CA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Corbara Elena e dell'avv. Finotto Pierpaolo appellante contro
ST LE (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Sella Andrea appellato appellante incidentale
Reale Mutua di Assicurazioni s.p.a. (C.F. 00875360018), quale impresa designata dal Fondo
Garanzia Vittime della Strada, con il patrocinio dell'avv. Mortarotti Lorenzo;
Allianz s.p.a. (in qualità di incorporante di Allianz Subalpina s.p.a.) (C.F. 05032630963), con il patrocinio dell'avv. Bocchio Alessandra, appellati
La LU Società Cooperativa Sociale Onlus in liquidazione coatta amministrativa (C.F.
11043060158), appellato contumace
pagina 1 di 26
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 14.06.2024 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
13.06.2024)
OGGETTO: lesioni personali, risarcimento danni ex art. 2054 c.c.
CONCLUSIONI
Per IA CA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e argomentazione,
In via pregiudiziale: dichiarare la parziale inammissibilità dell'appello incidentale proposto da
ST LE (cod. fisc. [...]);
Nel merito:
- Nell'eventualità che venga ritenuto ammissibile, respingere in ogni caso le domande proposte in via di appello incidentale da LE ST in quanto infondate.
- In accoglimento del gravame proposto, riformare parzialmente, per i motivi tutti esposti in narrativa, la sentenza n. 89 emessa dal Tribunale di Biella - Sezione lavoro, in persona del
Giudice dott.ssa Margherita Cerizza il 16.09.2022 (R.G. n. 152/2016), pubblicata il 16.09.2022, non notificata, e, per l'effetto,
In principalità: in accoglimento del primo e del secondo motivo di impugnazione proposti, riconosciuta a CA IA una percentuale di invalidità permanente pari al 35%, condannare
ST LE (cod. fisc. [...]), La LU Società Cooperativa Sociale Onlus in liquidazione coatta amministrativa (cod. fisc.: 11043060158) in persona del legale rappresentante, e la società Reale Mutua di Assicurazioni s.p.a. (cod. fisc.: 00875360018) in persona del legale rappresentante, in solido tra loro, a risarcire a CA IA l'importo di €
134.877,24 (=191.557,00 + 301,81 - 56.981,57) o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo.
In subordine: in accoglimento del primo e del secondo motivo di impugnazione proposti, riconosciuta a CA IA una percentuale di invalidità permanente pari al 30%, condannare
ST LE (cod. fisc. [...]), La LU Società Cooperativa Sociale Onlus in liquidazione coatta amministrativa (cod. fisc.: 11043060158) in persona del legale rappresentante
e la società Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. in persona del legale rappresentante (cod. fisc.:
pagina 2 di 26
00875360018), in solido tra loro, a risarcire a CA IA l'importo di € 98.545,24
(=155.225,00 + 301,81 - 56.981,57) o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo.
In via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di rigetto del primo motivo di impugnazione, condannarsi in ogni caso ST LE (cod. fisc. [...]), La LU Società
Cooperativa Sociale Onlus in liquidazione coatta amministrativa (cod. fisc.: 11043060158) in persona del legale rappresentante, e la società Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. (cod. fisc.:
00875360018) in persona del legale rappresentante, in solido tra loro, a corrispondere a CA
IA la rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo sulla somma di € 66.035,24 già liquidata a titolo risarcitorio nella sentenza del Tribunale di Biella n. 89 del 16.09.2022.
Spese di lite rifuse”.
Per ST LE:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza,
− Rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e diritto;
− In via subordinata per il solo caso di accoglimento dell'appello avversario: contenersi il risarcimento nei limiti del giusto e del provato;
- In via incidentale: riformare la Sentenza n.89/22 del Tribunale di Biella Sez. Lavoro e per
l'effetto respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto;
− In via incidentale subordinata: riformare la Sentenza n. 89/22 del Tribunale di Biella Sez.
Lavoro e per l'effetto ridurre il risarcimento nella misura ritenuta di giustizia, in applicazione dell'art. 1227 c.c.;
− Con il favore delle spese e competenze tutte di entrambe i gradi di giudizio”.
Per Reale Mutua di Assicurazioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Nel merito:
In via principale:
pagina 3 di 26
- Dichiarare infondato il primo motivo di gravame proposto dal signor CA IA avverso la sentenza n. 89/2022 del Tribunale di Biella e, per l'effetto, confermare sul punto la sentenza impugnata;
- Dichiarare infondato il secondo motivo di gravame proposto dal signor CA IA avverso la sentenza n. 89/2022 del Tribunale di Biella, laddove l'appellante ha chiesto la corresponsione della somma accertanda come dovuta a titolo risarcitorio “oltre rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo”;
- Con spese come per legge.
In via subordinata, per l'ipotesi di qualsivoglia accoglimento dei motivi di gravame proposti dal signor CA IA e, quindi, di riforma della sentenza impugnata:
- Dichiarare tenuti e condannare La LU Società Cooperativa Sociale Onlus in liquidazione coatta amministrativa ed il signor LE ST al rimborso, ex art. 292 D. Lgs. 209/2005, di tutte le somme che, per capitale, interessi e spese del presente grado di giudizio, la società conchiudente dovesse corrispondere al signor IA e condannare, altresì i suddetti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio a favore della società conchiudente”.
Per Allianz s.p.a.:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Dato atto che IA CA ha interposto appello unicamente sul quantum debeatur ed ha chiesto la condanna al pagamento di maggiori somme a carico di ST LE, La LU soc. coop. onlus in l.c.a. e Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. in solido tra loro (già riconosciuti responsabili e condannati nel giudizio di primo grado);
dato atto che l'appellato ST LE ha interposto appello incidentale chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza limitatamente al rigetto della domanda attorea introduttiva del giudizio di primo grado o in subordine alla riduzione del risarcimento, così rinunciando alla domanda spiegata in primo grado nei confronti di Allianz s.p.a., non più riproposta in appello;
in principalità darsi atto che Allianz s.p.a. non ha contraddittorio in ordine alle domande di parte appellante principale e incidentale, le quali andranno in ogni caso decise secondo giustizia;
in subordine, ove diversamente ritenuto e per ogni diversa ipotesi, dichiararsi in ogni caso
l'inammissibilità dell'appello incidentale di ST LE e comunque rigettarsi ogni domanda
pagina 4 di 26
che fosse ritenuta proposta nei confronti della concludente con conferma della sentenza impugnata in punto assenza di responsabilità di Allianz s.p.a.
Con il favore delle spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. IA CA conveniva in giudizio ST LE (conducente),
La LU soc. coop. (proprietaria del mezzo) e Reale Mutua di Assicurazioni s.p.a. (quale impresa designata dal FGVS) esponendo che: il 31 agosto 2009, mentre stava lavorando alle dipendenze di La LU soc. coop. come operatore ecologico ed in particolare mentre si trovava sul predellino posteriore di un automezzo deputato alla raccolta dei rifiuti, a causa di una manovra di retromarcia del conducente (LE ST), era stato schiacciato contro un muro riportando una frattura alla branca ileo e ischio pubica destra, una frattura composta del terzo medio della diafisi dell'ulna destra, una lesione uretrale, l'impotenza erettile disfunzionale assoluta;
l'INAIL, in seguito all'infortunio, gli aveva riconosciuto una rendita pari ad € 45.466,01 (per danno patrimoniale) ed € 51.339,01 (per danno non patrimoniale - biologico) mentre l'INPS aveva riconosciuto un'invalidità civile al 46% per “Oligofrenia di grado moderato. Esiti di politraumatismo fratturativo con lesione complessa dell'uretra da infortunio sul lavoro”, con
“riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore a 1/3”;
dalle ricerche effettuate era emerso che il mezzo con il quale era avvenuto il sinistro (a tale scopo richiamava e produceva il doc. 20, visura PRA Veicolo BB603JV) era privo di copertura assicurativa.
In diritto deduceva che il conducente era responsabile in solido con il proprietario del mezzo ex artt. 2043, 2054 c.c. e che la società datrice di lavoro rispondeva anche del fatto del suo dipendente ex art. 2049 c.c..
Chiedeva quindi il risarcimento del c.d. danno differenziale, patrimoniale (spese mediche e perdita della capacità lavorativa) e non patrimoniale.
LE ST si costituiva in giudizio lamentando che: IA CA non aveva indicato il mezzo con il quale si era verificato il sinistro;
il sinistro si era verificato con il veicolo SS
Cabstar tg. ZA993KS assicurato con Allianz Subalpina s.p.a.;
l'azione del terzo trasportato non avrebbe potuto essere azionata nei confronti del conducente ed era improcedibile per omesso
pagina 5 di 26
esperimento delle procedure di cui all' art. 148 e/o 149 CdA;
il credito risarcitorio era prescritto;
IA CA aveva concorso alla determinazione dell'evento in quanto il predellino posteriore del mezzo era formato in maniera tale da impedire lo schiacciamento ove l'operatore fosse rimasto correttamente al suo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Rizzi Presidente dott.ssa Silvia Orlando Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 808/2023 promossa da:
IA CA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Corbara Elena e dell'avv. Finotto Pierpaolo appellante contro
ST LE (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Sella Andrea appellato appellante incidentale
Reale Mutua di Assicurazioni s.p.a. (C.F. 00875360018), quale impresa designata dal Fondo
Garanzia Vittime della Strada, con il patrocinio dell'avv. Mortarotti Lorenzo;
Allianz s.p.a. (in qualità di incorporante di Allianz Subalpina s.p.a.) (C.F. 05032630963), con il patrocinio dell'avv. Bocchio Alessandra, appellati
La LU Società Cooperativa Sociale Onlus in liquidazione coatta amministrativa (C.F.
11043060158), appellato contumace
pagina 1 di 26
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 14.06.2024 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
13.06.2024)
OGGETTO: lesioni personali, risarcimento danni ex art. 2054 c.c.
CONCLUSIONI
Per IA CA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e argomentazione,
In via pregiudiziale: dichiarare la parziale inammissibilità dell'appello incidentale proposto da
ST LE (cod. fisc. [...]);
Nel merito:
- Nell'eventualità che venga ritenuto ammissibile, respingere in ogni caso le domande proposte in via di appello incidentale da LE ST in quanto infondate.
- In accoglimento del gravame proposto, riformare parzialmente, per i motivi tutti esposti in narrativa, la sentenza n. 89 emessa dal Tribunale di Biella - Sezione lavoro, in persona del
Giudice dott.ssa Margherita Cerizza il 16.09.2022 (R.G. n. 152/2016), pubblicata il 16.09.2022, non notificata, e, per l'effetto,
In principalità: in accoglimento del primo e del secondo motivo di impugnazione proposti, riconosciuta a CA IA una percentuale di invalidità permanente pari al 35%, condannare
ST LE (cod. fisc. [...]), La LU Società Cooperativa Sociale Onlus in liquidazione coatta amministrativa (cod. fisc.: 11043060158) in persona del legale rappresentante, e la società Reale Mutua di Assicurazioni s.p.a. (cod. fisc.: 00875360018) in persona del legale rappresentante, in solido tra loro, a risarcire a CA IA l'importo di €
134.877,24 (=191.557,00 + 301,81 - 56.981,57) o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo.
In subordine: in accoglimento del primo e del secondo motivo di impugnazione proposti, riconosciuta a CA IA una percentuale di invalidità permanente pari al 30%, condannare
ST LE (cod. fisc. [...]), La LU Società Cooperativa Sociale Onlus in liquidazione coatta amministrativa (cod. fisc.: 11043060158) in persona del legale rappresentante
e la società Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. in persona del legale rappresentante (cod. fisc.:
pagina 2 di 26
00875360018), in solido tra loro, a risarcire a CA IA l'importo di € 98.545,24
(=155.225,00 + 301,81 - 56.981,57) o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo.
In via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di rigetto del primo motivo di impugnazione, condannarsi in ogni caso ST LE (cod. fisc. [...]), La LU Società
Cooperativa Sociale Onlus in liquidazione coatta amministrativa (cod. fisc.: 11043060158) in persona del legale rappresentante, e la società Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. (cod. fisc.:
00875360018) in persona del legale rappresentante, in solido tra loro, a corrispondere a CA
IA la rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo sulla somma di € 66.035,24 già liquidata a titolo risarcitorio nella sentenza del Tribunale di Biella n. 89 del 16.09.2022.
Spese di lite rifuse”.
Per ST LE:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza,
− Rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e diritto;
− In via subordinata per il solo caso di accoglimento dell'appello avversario: contenersi il risarcimento nei limiti del giusto e del provato;
- In via incidentale: riformare la Sentenza n.89/22 del Tribunale di Biella Sez. Lavoro e per
l'effetto respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto;
− In via incidentale subordinata: riformare la Sentenza n. 89/22 del Tribunale di Biella Sez.
Lavoro e per l'effetto ridurre il risarcimento nella misura ritenuta di giustizia, in applicazione dell'art. 1227 c.c.;
− Con il favore delle spese e competenze tutte di entrambe i gradi di giudizio”.
Per Reale Mutua di Assicurazioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Nel merito:
In via principale:
pagina 3 di 26
- Dichiarare infondato il primo motivo di gravame proposto dal signor CA IA avverso la sentenza n. 89/2022 del Tribunale di Biella e, per l'effetto, confermare sul punto la sentenza impugnata;
- Dichiarare infondato il secondo motivo di gravame proposto dal signor CA IA avverso la sentenza n. 89/2022 del Tribunale di Biella, laddove l'appellante ha chiesto la corresponsione della somma accertanda come dovuta a titolo risarcitorio “oltre rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo”;
- Con spese come per legge.
In via subordinata, per l'ipotesi di qualsivoglia accoglimento dei motivi di gravame proposti dal signor CA IA e, quindi, di riforma della sentenza impugnata:
- Dichiarare tenuti e condannare La LU Società Cooperativa Sociale Onlus in liquidazione coatta amministrativa ed il signor LE ST al rimborso, ex art. 292 D. Lgs. 209/2005, di tutte le somme che, per capitale, interessi e spese del presente grado di giudizio, la società conchiudente dovesse corrispondere al signor IA e condannare, altresì i suddetti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio a favore della società conchiudente”.
Per Allianz s.p.a.:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Dato atto che IA CA ha interposto appello unicamente sul quantum debeatur ed ha chiesto la condanna al pagamento di maggiori somme a carico di ST LE, La LU soc. coop. onlus in l.c.a. e Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. in solido tra loro (già riconosciuti responsabili e condannati nel giudizio di primo grado);
dato atto che l'appellato ST LE ha interposto appello incidentale chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza limitatamente al rigetto della domanda attorea introduttiva del giudizio di primo grado o in subordine alla riduzione del risarcimento, così rinunciando alla domanda spiegata in primo grado nei confronti di Allianz s.p.a., non più riproposta in appello;
in principalità darsi atto che Allianz s.p.a. non ha contraddittorio in ordine alle domande di parte appellante principale e incidentale, le quali andranno in ogni caso decise secondo giustizia;
in subordine, ove diversamente ritenuto e per ogni diversa ipotesi, dichiararsi in ogni caso
l'inammissibilità dell'appello incidentale di ST LE e comunque rigettarsi ogni domanda
pagina 4 di 26
che fosse ritenuta proposta nei confronti della concludente con conferma della sentenza impugnata in punto assenza di responsabilità di Allianz s.p.a.
Con il favore delle spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. IA CA conveniva in giudizio ST LE (conducente),
La LU soc. coop. (proprietaria del mezzo) e Reale Mutua di Assicurazioni s.p.a. (quale impresa designata dal FGVS) esponendo che: il 31 agosto 2009, mentre stava lavorando alle dipendenze di La LU soc. coop. come operatore ecologico ed in particolare mentre si trovava sul predellino posteriore di un automezzo deputato alla raccolta dei rifiuti, a causa di una manovra di retromarcia del conducente (LE ST), era stato schiacciato contro un muro riportando una frattura alla branca ileo e ischio pubica destra, una frattura composta del terzo medio della diafisi dell'ulna destra, una lesione uretrale, l'impotenza erettile disfunzionale assoluta;
l'INAIL, in seguito all'infortunio, gli aveva riconosciuto una rendita pari ad € 45.466,01 (per danno patrimoniale) ed € 51.339,01 (per danno non patrimoniale - biologico) mentre l'INPS aveva riconosciuto un'invalidità civile al 46% per “Oligofrenia di grado moderato. Esiti di politraumatismo fratturativo con lesione complessa dell'uretra da infortunio sul lavoro”, con
“riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore a 1/3”;
dalle ricerche effettuate era emerso che il mezzo con il quale era avvenuto il sinistro (a tale scopo richiamava e produceva il doc. 20, visura PRA Veicolo BB603JV) era privo di copertura assicurativa.
In diritto deduceva che il conducente era responsabile in solido con il proprietario del mezzo ex artt. 2043, 2054 c.c. e che la società datrice di lavoro rispondeva anche del fatto del suo dipendente ex art. 2049 c.c..
Chiedeva quindi il risarcimento del c.d. danno differenziale, patrimoniale (spese mediche e perdita della capacità lavorativa) e non patrimoniale.
LE ST si costituiva in giudizio lamentando che: IA CA non aveva indicato il mezzo con il quale si era verificato il sinistro;
il sinistro si era verificato con il veicolo SS
Cabstar tg. ZA993KS assicurato con Allianz Subalpina s.p.a.;
l'azione del terzo trasportato non avrebbe potuto essere azionata nei confronti del conducente ed era improcedibile per omesso
pagina 5 di 26
esperimento delle procedure di cui all' art. 148 e/o 149 CdA;
il credito risarcitorio era prescritto;
IA CA aveva concorso alla determinazione dell'evento in quanto il predellino posteriore del mezzo era formato in maniera tale da impedire lo schiacciamento ove l'operatore fosse rimasto correttamente al suo
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