Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/05/2024, n. 309
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Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere,
3) Dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 363/2018 R.G., introitata in decisione a seguito
della camera di consiglio del 30/6/23 e vertente
T R A
A.B.S.ING. S.r.l. (P. Iva e c.f. 02395380807), in persona del legale rappresentante pro-tempore,
Ing. Antonino Serranò, corrente in Reggio Calabria alla via Argine Destro Annunziata n. 9,
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Natale Carbone ed elettivamente
domiciliata, unitamente al proprio procuratore, in Reggio Calabria, alla Possidonea 46/B.
appellante
CONTRO
Villa Lavori A3 S.r.l. in liquidazione con sede legale in Roma Piazza della Marina n. 1, P.IVA
n. 11191121000 nella persona del proprio Liquidatore e legale rappresentante, Sign. Gioachino Di
Puma, rappresentata e difesa dall'Avv. Ottavio Martella del Foro di Messina ed elettivamente
domiciliata per il presente procedimento presso lo studio di quest'ultimo, sito in Messina, Via San
Giovanni Bosco, n. 30, giusta procura in atti;
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1697/17 depositata
1
in data 15/11/17.
CONCLUSIONI
Le parti costituite precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per D.I. depositato presso il Tribunale di Reggio Calabria, la società A.B.S.ING s.r.l.
assumeva di essere creditrice della società VILLA LAVORI A3 dell'importo complessivo di Euro
92.250,66 per prestazioni eseguite in seguito al contratto di subappalto del 20.09.2012 e successive
integrazioni del medesimo.
In data 16.09.2015 il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento al citato ricorso, ingiungeva
alla società Villa Lavori A3 il pagamento di Euro 92.250,66, oltre interessi e spese di procedura.
Proponeva opposizione la società VILLA LAVORI A3, preliminarmente, deducendo
l'incompetenza del Tribunale adito per ricadere la questione nell'ambito di decisione di un collegio
arbitrale, a cui le parti in sede di accordi avevano devoluto la risoluzione di eventuali insorgende
controversie, ivi incluse quelle relative ai pagamenti, con conseguente richiesta di revoca del
decreto ingiuntivo emesso e declaratoria di improponibilità della domanda introdotta da
A.B.S.ING s.r.l..
Si costituiva la A.B.S.ING s.r.l., resistendo all'opposizione della quale chiedeva il rigetto in quanto
infondata, con il favore delle spese.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con Sentenza n. 1697/17 il Tribunale di Reggio
Calabria accoglieva l'opposizione, revocando il D.I., con condanna dell'opposta al pagamento
delle spese di giudizio.
Il Tribunale riteneva fondata l'eccezione preliminare di merito, proposta dell'opponente, avente
ad oggetto la competenza arbitrale a decidere la questione. Richiamava che l'art. 18 del contratto
di appalto del 20.09.2012, come integrato dall'atto aggiuntivo del 04.09.2013, prevedeva che
qualunque controversia insorta fra le parti “… ivi compreso i pagamenti verranno rimesse ad un
2
collegio arbitrale […]. Il Collegio giudicherà secondo equità, nelle forme dell'arbitrato libero..”.
Considerato che tale clausola demandava al collegio arbitrale anche le questioni concernenti i
pagamenti, rientrava nella relativa previsione la domanda proposta con il ricorso per decreto
ingiuntivo da ABS ING SRL, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del D.I. n.
665/2015 emesso il 15.09.2015.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello, A.B.S.ING s.r.l.., chiedendone la riforma, per le
ragioni esposte in seno all'atto di appello, con il rigetto dell'opposizione, ed il favore delle spese
di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellata, resistendo al gravame del quale chiedevano l'integrale rigetto, con vittoria
di spese e compensi, ribadendo le difese già spiegate in sede di opposizione
Raggiunta l'intesa sui reciproci obblighi, in data 20.09.2012 le parti sottoscrivevano contratto
subappalto.
Con ordinanza del 30/6/2023, a scioglimento della riserva dell'udienza del 5/6/23, svoltasi con le
modalità di cui cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per non
avere il primo giudice ritenuto la nullità assoluta derivata della clausola compromissoria contenuta
nelle pattuizioni intercorse tra le parti, nonché per erronea interpretazione della clausola
compromissoria in rapporto alla fattispecie concreta;
mancata valutazione delle difese avanzate in
punto dall'opponente;
difetto di adeguata e compiuta motivazione;
insussistenza di contestazione
e/o di contenzioso.
L'appellante eccepisce, preliminarmente, il vizio di nullità assoluta della clausola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere,
3) Dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 363/2018 R.G., introitata in decisione a seguito
della camera di consiglio del 30/6/23 e vertente
T R A
A.B.S.ING. S.r.l. (P. Iva e c.f. 02395380807), in persona del legale rappresentante pro-tempore,
Ing. Antonino Serranò, corrente in Reggio Calabria alla via Argine Destro Annunziata n. 9,
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Natale Carbone ed elettivamente
domiciliata, unitamente al proprio procuratore, in Reggio Calabria, alla Possidonea 46/B.
appellante
CONTRO
Villa Lavori A3 S.r.l. in liquidazione con sede legale in Roma Piazza della Marina n. 1, P.IVA
n. 11191121000 nella persona del proprio Liquidatore e legale rappresentante, Sign. Gioachino Di
Puma, rappresentata e difesa dall'Avv. Ottavio Martella del Foro di Messina ed elettivamente
domiciliata per il presente procedimento presso lo studio di quest'ultimo, sito in Messina, Via San
Giovanni Bosco, n. 30, giusta procura in atti;
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1697/17 depositata
1
in data 15/11/17.
CONCLUSIONI
Le parti costituite precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per D.I. depositato presso il Tribunale di Reggio Calabria, la società A.B.S.ING s.r.l.
assumeva di essere creditrice della società VILLA LAVORI A3 dell'importo complessivo di Euro
92.250,66 per prestazioni eseguite in seguito al contratto di subappalto del 20.09.2012 e successive
integrazioni del medesimo.
In data 16.09.2015 il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento al citato ricorso, ingiungeva
alla società Villa Lavori A3 il pagamento di Euro 92.250,66, oltre interessi e spese di procedura.
Proponeva opposizione la società VILLA LAVORI A3, preliminarmente, deducendo
l'incompetenza del Tribunale adito per ricadere la questione nell'ambito di decisione di un collegio
arbitrale, a cui le parti in sede di accordi avevano devoluto la risoluzione di eventuali insorgende
controversie, ivi incluse quelle relative ai pagamenti, con conseguente richiesta di revoca del
decreto ingiuntivo emesso e declaratoria di improponibilità della domanda introdotta da
A.B.S.ING s.r.l..
Si costituiva la A.B.S.ING s.r.l., resistendo all'opposizione della quale chiedeva il rigetto in quanto
infondata, con il favore delle spese.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con Sentenza n. 1697/17 il Tribunale di Reggio
Calabria accoglieva l'opposizione, revocando il D.I., con condanna dell'opposta al pagamento
delle spese di giudizio.
Il Tribunale riteneva fondata l'eccezione preliminare di merito, proposta dell'opponente, avente
ad oggetto la competenza arbitrale a decidere la questione. Richiamava che l'art. 18 del contratto
di appalto del 20.09.2012, come integrato dall'atto aggiuntivo del 04.09.2013, prevedeva che
qualunque controversia insorta fra le parti “… ivi compreso i pagamenti verranno rimesse ad un
2
collegio arbitrale […]. Il Collegio giudicherà secondo equità, nelle forme dell'arbitrato libero..”.
Considerato che tale clausola demandava al collegio arbitrale anche le questioni concernenti i
pagamenti, rientrava nella relativa previsione la domanda proposta con il ricorso per decreto
ingiuntivo da ABS ING SRL, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del D.I. n.
665/2015 emesso il 15.09.2015.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello, A.B.S.ING s.r.l.., chiedendone la riforma, per le
ragioni esposte in seno all'atto di appello, con il rigetto dell'opposizione, ed il favore delle spese
di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellata, resistendo al gravame del quale chiedevano l'integrale rigetto, con vittoria
di spese e compensi, ribadendo le difese già spiegate in sede di opposizione
Raggiunta l'intesa sui reciproci obblighi, in data 20.09.2012 le parti sottoscrivevano contratto
subappalto.
Con ordinanza del 30/6/2023, a scioglimento della riserva dell'udienza del 5/6/23, svoltasi con le
modalità di cui cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per non
avere il primo giudice ritenuto la nullità assoluta derivata della clausola compromissoria contenuta
nelle pattuizioni intercorse tra le parti, nonché per erronea interpretazione della clausola
compromissoria in rapporto alla fattispecie concreta;
mancata valutazione delle difese avanzate in
punto dall'opponente;
difetto di adeguata e compiuta motivazione;
insussistenza di contestazione
e/o di contenzioso.
L'appellante eccepisce, preliminarmente, il vizio di nullità assoluta della clausola
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