Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/01/2025, n. 13
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Testo completo
N. R.G. 629/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 629/2023 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art.
127 ter c.p.c., del giorno 19.11.2024, vertente
TRA
COMUNE DI ORTONA in persona del Sindaco pro tempore sig. EO LI, elettivamente domiciliato in Pescara alla via dei Marrucini n. 21, presso lo studio dell' Avv.
Valerio Speziale e dell' Avv. Stefania Cespa che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, in virtù di determina dirigenziale n. 861 del 31.05.2023, in forza di procura redatta su atto separato, sottoscritta ed autenticata con firma digitale e allegata in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
E
FF BANK S.P.A. – NUOVA DENOMINAZIONE DI BANCA FARMAFACTORING S.P.A. in persona del procuratore dott. Andrea Benettin, elettivamente domiciliata in Milano, al corso Magenta 84, presso lo studio dell'Avv. Paolo Bonalume che la rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 17/2023 del Tribunale di Chieti, Sezione
Distaccata di ON, pubblicata il 14/02/2023 – Cessione dei crediti. Conclusioni delle parti
Per l'appellante
“Nel merito, in via principale e in riforma della sentenza impugnata:
- respingere, alla luce della documentazione acquisita in corso di causa e in accoglimento dei motivi di impugnazione formulati con il presente atto di appello, la domanda formulata in primo grado da FF Bank spa tesa ad ottenere il pagamento delle seguenti somme:
• euro 7.240.00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 a titolo di risarcimento forfettario del danno per il tardivo e/o mancato pagamento delle 181 fatture che costituiscono la sorte capitale dedotta in giudizio con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
• euro 10.177,53, a titolo di interessi di mora per “crediti diversi dalle fatture azionate in linea capitale” corrispondenti alle 903 fatture elencate alle c.d. “Note di Debito” azionate con il giudizio di primo grado;
• euro 36.120,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 a titolo di risarcimento forfettario del danno per il tardivo e/o mancato pagamento delle 903 fatture elencate nelle citate “Note di Debito” di cui al punto precedente;
Nel merito, in via subordinata e in riforma della sentenza impugnata:
- respingere, alla luce della documentazione acquisita in corso di causa e in accoglimento dei motivi di impugnazione formulati con il presente atto di appello, la domanda formulata in primo grado da FF Bank spa tesa ad ottenere il pagamento delle seguenti somme:
• euro 10.177,53, a titolo di interessi di mora per “crediti diversi dalle fatture azionate in linea capitale” corrispondenti alle 903 fatture elencate alle c.d. “Note di Debito” azionate con il giudizio di primo grado;
• euro 36.120,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 a titolo di risarcimento forfettario del danno per il tardivo e/o mancato pagamento delle 903 fatture elencate nelle citate “Note di Debito” di cui al punto precedente;
- Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi secondo le tariffe previste dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022”.
Per l'appellata
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, per i motivi di cui sopra:
• IN VIA PRINCIPALE: dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare in quanto infondato l'appello promosso dal NE di ON e confermare la sentenza n. 17/23 emessa dal Tribunale di Chieti – sezione distaccata di ON appellata da controparte.
• IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi, oltre 15% per spese generali, oltre
CPA e successive.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza resa all'esito del giudizio di primo grado n. 629/2020 – promosso dalla CA Farmafactorig S.p.a. contro il NE di ON (onde sentir condannare il convenuto al pagamento dell'importo di € 78.008,41 (poi ridimensionato in sede di conclusionale in € 48.468,34) per un credito complessivo per sorte capitale derivante dalla sommatoria di crediti ceduti dalla “HE MM. S.r.l.”, dalla “LI s.p.a.” e dalla
“AL LO s.r.l.” all' attrice con interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 maturati sulla sorte capitale, interessi anatocistici con decorrenza dalla domanda, della somma di € 7.240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2 D. Lgs. 231/2002, di € 10.177,53 a titolo di crediti derivanti dal ritardo nel pagamento da parte del convenuto di altre fatture con interessi anatocistici dalla domanda e della somma forfettaria di € 36.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2 D. Lgs.
231/2002) giudizio nell'ambito del quale si era costituito il NE di ON contestando la domanda attorea- il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di ON così statuiva: “a) in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, condanna parte convenuta al pagamento, in favore della prima, della somma di € 102.005,87, a cui devono aggiungersi gli interessi maturati sul capitale di € 48.468,34 (da calcolarsi in base al tasso ex D. Lgs. 231/2002), e gli interessi anatocistici dalla domanda fino al saldo
(sempre al tasso ex D. Lgs. 231/2002);
b) condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese processuali, quantificate in € 11.268,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, ed € 786,00 per spese vive.”
1.1. Il Tribunale dava atto che, a sostegno della domanda, l'attrice aveva dedotto che: - era titolare di un credito complessivo per sorte capitale di € 78.008,41 (poi ridotto ad € 48.468,34 con la comparsa conclusionale) risultante dalla sommatoria dei crediti a lei ceduti da HE
MM S.r.l., LI S.p.A. e AL LO S.r.l., portati da fatture emesse dalle predette a fronte di prestazioni rese al NE di ON;
- su tale somma erano dovuti anche gli interessi di mora previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, quelli anatocistici con decorrenza dalla data della domanda, nonché il risarcimento forfettario del danno ai sensi dell'art. 6, comma
2, del D. Lgs. n. 231/2002, per euro 7.240,00;
- era cessionaria di crediti derivanti dal ritardo nel pagamento da parte del convenuto di altre fatture e quindi titolare di un credito di €
10.177,53, oltre ad interessi anatocistici dalla domanda, nonché della somma forfettaria di
€ 36.120,00, ai sensi del richiamato art. 6.
1.2. Dava ancora atto che il NE di ON si era costituito in giudizio eccependo
l'avvenuto pagamento di alcune delle somme richieste (poi riconosciuto dall'attrice con la prima memoria istruttoria e con la comparsa conclusionale), l'erroneità del calcolo degli interessi effettuato dalla CA, l'inapplicabilità dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/2002 essendo incostituzionale l'interpretazione secondo cui tale somma spetterebbe per il ritardo nel pagamento di ogni singola fattura, anche se i crediti derivano dallo stesso rapporto di durata e deducendo di non aver mai ricevuto le fatture della “HE MM S.r.l.”
1.3. Ciò detto, il Tribunale rilevava che l'attrice aveva dato prova della sussistenza dei crediti vantati e della titolarità attiva dei rapporti dedotti in giudizio mediante la produzione di tutte le fatture con la relativa prova dell'invio al NE e dei contratti di cessione, documentazione non contestata specificatamente dalla convenuta.
Osservava che ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore è sufficiente anche la mera presentazione della domanda giudiziale da parte della cessionaria.
1.4. Riteneva non accoglibile la censura relativa al calcolo degli interessi, sollevata dalla convenuta, in quanto eccessivamente generica.
Spiegava che non era stato possibile espletare alcun accertamento mediante CTU in quanto il convenuto si era limitato ad eccepire che l'attrice aveva errato nel calcolare gli interessi, senza specificare le date nelle quali aveva ricevuto le fatture e senza redigere un prospetto del calcolo degli interessi dovuti emendato dagli errori asseritamente commessi dalla banca.
1.5. Riteneva applicabili gli importi a titolo di penale ex art. 6 D. Lgs. 231/2002.
Osservava che il D. Lgs. 231/2002 è applicabile ai pagamenti effettuati nell'ambito di transazioni commerciali e, nel caso di specie, i contratti da cui erano derivati i crediti ceduti erano stati conclusi tra un'impresa ed un ente pubblico territoriale.
Rilevava che dalla lettura dell'art. 6 comma 2 D. Lgs 231/2002, introdotto dal D. Lgs.
192/2012, recependo quanto previsto dall'art. 6 par. 1 della direttiva dell'Unione Europea n.
7/2011, si evince che per ottenere il risarcimento forfettario, il creditore, una volta provato il titolo, deve limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, al quale poi spetterà l'onere di dimostrare fatti modificativi o estintivi della pretesa, non essendo necessaria la prova del danno.
Riteneva applicabile l'importo di € 40,00 per ogni singola fattura non pagata, come stabilito dalla MMissione Europea nelle risposte alle domande frequenti (FAQ) in relazione alla direttiva 7/2011 e dalla sentenza n. 585/2022 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Riteneva infondata la richiesta della convenuta di interpretare la norma in senso costituzionalmente orientato in quanto secondo l'orientamento della Corte Costituzionale
(sentenze n. 170/1984, n. 168/1991 e n. 113/1985) le norme dell'Unione Europea devono essere considerate prevalenti su quelle interne con conseguente disapplicazione della norma nazionale incompatibile ed assume carattere vincolante non solo la disposizione del diritto eurounitario in sé per sé, ma anche l'interpretazione che ne viene data da parte della
Corte di Giustizia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 629/2023 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art.
127 ter c.p.c., del giorno 19.11.2024, vertente
TRA
COMUNE DI ORTONA in persona del Sindaco pro tempore sig. EO LI, elettivamente domiciliato in Pescara alla via dei Marrucini n. 21, presso lo studio dell' Avv.
Valerio Speziale e dell' Avv. Stefania Cespa che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, in virtù di determina dirigenziale n. 861 del 31.05.2023, in forza di procura redatta su atto separato, sottoscritta ed autenticata con firma digitale e allegata in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
E
FF BANK S.P.A. – NUOVA DENOMINAZIONE DI BANCA FARMAFACTORING S.P.A. in persona del procuratore dott. Andrea Benettin, elettivamente domiciliata in Milano, al corso Magenta 84, presso lo studio dell'Avv. Paolo Bonalume che la rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 17/2023 del Tribunale di Chieti, Sezione
Distaccata di ON, pubblicata il 14/02/2023 – Cessione dei crediti. Conclusioni delle parti
Per l'appellante
“Nel merito, in via principale e in riforma della sentenza impugnata:
- respingere, alla luce della documentazione acquisita in corso di causa e in accoglimento dei motivi di impugnazione formulati con il presente atto di appello, la domanda formulata in primo grado da FF Bank spa tesa ad ottenere il pagamento delle seguenti somme:
• euro 7.240.00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 a titolo di risarcimento forfettario del danno per il tardivo e/o mancato pagamento delle 181 fatture che costituiscono la sorte capitale dedotta in giudizio con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
• euro 10.177,53, a titolo di interessi di mora per “crediti diversi dalle fatture azionate in linea capitale” corrispondenti alle 903 fatture elencate alle c.d. “Note di Debito” azionate con il giudizio di primo grado;
• euro 36.120,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 a titolo di risarcimento forfettario del danno per il tardivo e/o mancato pagamento delle 903 fatture elencate nelle citate “Note di Debito” di cui al punto precedente;
Nel merito, in via subordinata e in riforma della sentenza impugnata:
- respingere, alla luce della documentazione acquisita in corso di causa e in accoglimento dei motivi di impugnazione formulati con il presente atto di appello, la domanda formulata in primo grado da FF Bank spa tesa ad ottenere il pagamento delle seguenti somme:
• euro 10.177,53, a titolo di interessi di mora per “crediti diversi dalle fatture azionate in linea capitale” corrispondenti alle 903 fatture elencate alle c.d. “Note di Debito” azionate con il giudizio di primo grado;
• euro 36.120,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 a titolo di risarcimento forfettario del danno per il tardivo e/o mancato pagamento delle 903 fatture elencate nelle citate “Note di Debito” di cui al punto precedente;
- Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi secondo le tariffe previste dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022”.
Per l'appellata
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, per i motivi di cui sopra:
• IN VIA PRINCIPALE: dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare in quanto infondato l'appello promosso dal NE di ON e confermare la sentenza n. 17/23 emessa dal Tribunale di Chieti – sezione distaccata di ON appellata da controparte.
• IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi, oltre 15% per spese generali, oltre
CPA e successive.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza resa all'esito del giudizio di primo grado n. 629/2020 – promosso dalla CA Farmafactorig S.p.a. contro il NE di ON (onde sentir condannare il convenuto al pagamento dell'importo di € 78.008,41 (poi ridimensionato in sede di conclusionale in € 48.468,34) per un credito complessivo per sorte capitale derivante dalla sommatoria di crediti ceduti dalla “HE MM. S.r.l.”, dalla “LI s.p.a.” e dalla
“AL LO s.r.l.” all' attrice con interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 maturati sulla sorte capitale, interessi anatocistici con decorrenza dalla domanda, della somma di € 7.240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2 D. Lgs. 231/2002, di € 10.177,53 a titolo di crediti derivanti dal ritardo nel pagamento da parte del convenuto di altre fatture con interessi anatocistici dalla domanda e della somma forfettaria di € 36.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2 D. Lgs.
231/2002) giudizio nell'ambito del quale si era costituito il NE di ON contestando la domanda attorea- il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di ON così statuiva: “a) in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, condanna parte convenuta al pagamento, in favore della prima, della somma di € 102.005,87, a cui devono aggiungersi gli interessi maturati sul capitale di € 48.468,34 (da calcolarsi in base al tasso ex D. Lgs. 231/2002), e gli interessi anatocistici dalla domanda fino al saldo
(sempre al tasso ex D. Lgs. 231/2002);
b) condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese processuali, quantificate in € 11.268,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, ed € 786,00 per spese vive.”
1.1. Il Tribunale dava atto che, a sostegno della domanda, l'attrice aveva dedotto che: - era titolare di un credito complessivo per sorte capitale di € 78.008,41 (poi ridotto ad € 48.468,34 con la comparsa conclusionale) risultante dalla sommatoria dei crediti a lei ceduti da HE
MM S.r.l., LI S.p.A. e AL LO S.r.l., portati da fatture emesse dalle predette a fronte di prestazioni rese al NE di ON;
- su tale somma erano dovuti anche gli interessi di mora previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, quelli anatocistici con decorrenza dalla data della domanda, nonché il risarcimento forfettario del danno ai sensi dell'art. 6, comma
2, del D. Lgs. n. 231/2002, per euro 7.240,00;
- era cessionaria di crediti derivanti dal ritardo nel pagamento da parte del convenuto di altre fatture e quindi titolare di un credito di €
10.177,53, oltre ad interessi anatocistici dalla domanda, nonché della somma forfettaria di
€ 36.120,00, ai sensi del richiamato art. 6.
1.2. Dava ancora atto che il NE di ON si era costituito in giudizio eccependo
l'avvenuto pagamento di alcune delle somme richieste (poi riconosciuto dall'attrice con la prima memoria istruttoria e con la comparsa conclusionale), l'erroneità del calcolo degli interessi effettuato dalla CA, l'inapplicabilità dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/2002 essendo incostituzionale l'interpretazione secondo cui tale somma spetterebbe per il ritardo nel pagamento di ogni singola fattura, anche se i crediti derivano dallo stesso rapporto di durata e deducendo di non aver mai ricevuto le fatture della “HE MM S.r.l.”
1.3. Ciò detto, il Tribunale rilevava che l'attrice aveva dato prova della sussistenza dei crediti vantati e della titolarità attiva dei rapporti dedotti in giudizio mediante la produzione di tutte le fatture con la relativa prova dell'invio al NE e dei contratti di cessione, documentazione non contestata specificatamente dalla convenuta.
Osservava che ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore è sufficiente anche la mera presentazione della domanda giudiziale da parte della cessionaria.
1.4. Riteneva non accoglibile la censura relativa al calcolo degli interessi, sollevata dalla convenuta, in quanto eccessivamente generica.
Spiegava che non era stato possibile espletare alcun accertamento mediante CTU in quanto il convenuto si era limitato ad eccepire che l'attrice aveva errato nel calcolare gli interessi, senza specificare le date nelle quali aveva ricevuto le fatture e senza redigere un prospetto del calcolo degli interessi dovuti emendato dagli errori asseritamente commessi dalla banca.
1.5. Riteneva applicabili gli importi a titolo di penale ex art. 6 D. Lgs. 231/2002.
Osservava che il D. Lgs. 231/2002 è applicabile ai pagamenti effettuati nell'ambito di transazioni commerciali e, nel caso di specie, i contratti da cui erano derivati i crediti ceduti erano stati conclusi tra un'impresa ed un ente pubblico territoriale.
Rilevava che dalla lettura dell'art. 6 comma 2 D. Lgs 231/2002, introdotto dal D. Lgs.
192/2012, recependo quanto previsto dall'art. 6 par. 1 della direttiva dell'Unione Europea n.
7/2011, si evince che per ottenere il risarcimento forfettario, il creditore, una volta provato il titolo, deve limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, al quale poi spetterà l'onere di dimostrare fatti modificativi o estintivi della pretesa, non essendo necessaria la prova del danno.
Riteneva applicabile l'importo di € 40,00 per ogni singola fattura non pagata, come stabilito dalla MMissione Europea nelle risposte alle domande frequenti (FAQ) in relazione alla direttiva 7/2011 e dalla sentenza n. 585/2022 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Riteneva infondata la richiesta della convenuta di interpretare la norma in senso costituzionalmente orientato in quanto secondo l'orientamento della Corte Costituzionale
(sentenze n. 170/1984, n. 168/1991 e n. 113/1985) le norme dell'Unione Europea devono essere considerate prevalenti su quelle interne con conseguente disapplicazione della norma nazionale incompatibile ed assume carattere vincolante non solo la disposizione del diritto eurounitario in sé per sé, ma anche l'interpretazione che ne viene data da parte della
Corte di Giustizia
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