Corte d'Appello Catania, sentenza 09/12/2024, n. 1809
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Testo completo
N. R.G. 895/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 895/2023
PROMOSSA DA
DONEXT S.P.A GIÀ ITALFONDIARIO S.P.A. , (C.F. 00399750587), quale procuratrice di PV
IEFFE RL, domiciliato in VIALE SCALA GRECA 181/F SCVIRACUSA;
rappresentato e difeso
dall'avv. DI LUCIANO SEBASTIANO giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 16 CONTRO
IO EN (C.F. [...]), domiciliato in VIA CARMELO PATANE'
ROMEO 28 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. RAUSA CARMELITA giusta procura in atti.
ISLAND REFINANCING S.R.L. (C.F. 04078060268);
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE GIÀ RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (C.F.
00833920150),
INTESA SAN PAOLO S.P.A GIÀ ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO;
CELIO PV S.R.L. (C.F. 154300161000), domiciliato in VIALE TERACATI N. 158/C SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. CARPINTERI CARLO giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione e decisione del 20.11.2024 la causa, sulle conclusioni delle parti, è stata
trattenuta in decisione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.6.2023 la PV IEFFE RL., e per essa la mandataria
DO S.p.A., ha proposto appello avverso la sentenza n.981/2023 emessa in data 19.5.2023 e notificata
il 29\5\2023 con la quale il Tribunale di Siracusa ha così statuito sull'opposizione ex artt.615 e 617 cpc
proposta da MI GE: “Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n.
R.G. 4589/2018, così decide: accoglie il ricorso in opposizione e, per l'effetto, dichiara l'estinzione per
prescrizione del credito del creditore procedente Island Refinancing s.r.l., dichiara l'estinzione per
prescrizione del credito del creditore intervenuto Istituto Bancario San Paolo di Torino, oggi DI
pagina 2 di 16
s.p.a. e per l'effetto, dichiara l'estinzione del diritto accessorio d'ipoteca, ordinandone la cancellazione
della stessa;
dichiara l'estinzione del credito di Riscossione Sicilia;
accerta e dichiara l'infondatezza del
diritto del creditore procedente e dei creditori intervenuti a procedere a esecuzione forzata con il giudizio
intrapreso con l'atto di pignoramento del 22 giugno 1998 nei confronti di MI GE;
condanna
Islanf Refinancing s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, DI s.p.a., in persona
del legale rappresentante pro-tempore, e Riscossione Sicilia s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, a rifondere in solido alla sig.ra MI GE le spese di lite, che liquida in €. 518,00 per
esborsi ed €. 9.142,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa”.
L'appellante ha articolato i seguenti motivi di gravame:
1) improponibilita' e/o inammissibilita' della domanda avanzata dall'opponente MI GE solo
con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito in difformita' con quanto richiesto con il ricorso
in opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione e conseguente inammissibilità della eccezione di
improcedibilita' ed inefficacia dell'azione esecutiva immobiliare n. 323/98 r.g.e. per mancata
rinnovazione della trascrizione del pignoramento immobiliare nel termine ventennale di cui agli artt. 2668
bis e 2668 ter c.c., nonche' per violazione degli artt. 557 e 555 c.p.c.;
2) improponibilita' e/o inammissibilita' della domanda avanzata dall'opponente solo con l'atto di
citazione introduttivo del giudizio di merito, in difformita' con quanto richiesto con il ricorso in
opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione – infondatezza, anche nel merito, della domanda;
3) improponibilita' e/o inammissibilita' della domanda di accertamento della prescrizione del credito
avanzata dall'opponente solo con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., in difformita' con quanto
richiesto sia con il ricorso in opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione sia con l'atto di citazione
introduttivo del giudizio di merito;
pagina 3 di 16
4) errata statuizione da parte del primo Giudice in punto alla condanna di italfondiario s.p.a. al pagamento
delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio MI GE per eccepire il difetto di legittimazione attiva dell'appellante
e la mancata prova della titolarità dei rapporti oggetto di controversia, nonché, nel merito, l'infondatezza
dell'appello del quale ha chiesto il rigetto.
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale tempestivo (in via subordinata tardivo) si
è costituita anche IO PV RL, quale cessionaria di ISLAND REFINANCING S.r.l., reiterando i
medesimi motivi di appello esposti dall'appellante principale.
Riscossione Sicilia spa ed Istituto San Paolo di Torino, pur citati, non si sono costituiti.
All'udienza del 20.11.2024 la causa, introdotto dopo l'entrata in vigore del D. L.vo 149/22, è stata
trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc, richiamato dall'art.350 bis cpc.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di Riscossione Sicilia spa e di Istituto San Paolo di
Torino, non costituiti seppure ritualmente citati.
L'appello è parzialmente fondato e merita di essere accolto per quanto di giustizia.
Muovendo dalla genesi dei fatti processuali va esposto quanto segue:
- in forza di atto di precetto notificato in data 20/5/1998, il Banco di Sicilia notificava atto di
pignoramento immobiliare, ponendo in esecuzione il decreto ingiuntivo n. 506/1998, non opposto, del
Tribunale di Catania recante condanna dell'odierna appellata MI GE e di altri coobbligati, tra i
quali la ME RL debitrice principale (dichiarata fallita dal Tribunale di Catania con sentenza
n.11992/97);
- con ricorso del 4/7/2017 MI GE proponeva opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso la
procedura esecutiva 393/1998 R.G. Es. imm. del Tribunale di Siracusa;
pagina 4 di 16
- con ordinanza del 9/5/2018, il G.E. rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione, fissando il
termine perentorio fino al 19/9/2018 per l'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione;
- la MI provvedeva all'iscrizione a ruolo del giudizio in data 7\9\2018 e formulava le seguenti
domande nei confronti dei convenuti: 1) In via preliminare accertare e dichiarare l'improcedibilità e
l'inefficacia dell'azione esecutiva immobiliare n 323/98 RG Es per mancata rinnovazione della
trascrizione del pignoramento immobiliare, nel termine ventennale di cui agli artt. 2668 bis e 2668 ter c.c,
nonchè per violazione degli artt. 557 e 555 c.p.c..;
2) In subordine, accertare e dichiarare l'assoluta
illegittimità del credito azionato con conseguente dichiarazione della nullità (rectius: inesistenza) di tutti
gli atti compiuti sino ad ora e così dichiarare l'inefficacia del pignoramento impugnato ordinando, per
l'effetto, la cancellazione dello stesso e di ogni eventuale trascrizione o iscrizione pregiudizievole. Con
ogni altra conseguente statuizione anche in ordine alle spese e agli onorari di giudizio;
- si costituivano il creditore procedente, Island Refinancing Srl e l'intervenuto, DI spa,
contestando le domande attoree e la loro parziale inammissibilità in quanto nuove e diverse rispetto a
quelle articolate nel ricorso cautelare proposto dinanzi al GE, nel quale erano stati contestati soltanto
l'indeterminatezza del credito vantato dal Banco di Sicilia, l'applicazione della capitalizzazione
trimestrale e l'usurarietà degli interessi;
- con le memorie ex art. 183 comma VI n.1 cpc la MI rappresentava che con provvedimento del
30/1/2019, in accoglimento totale dell'eccezione avanzata dalla debitrice esecutata, il G.E. aveva
dichiarato la procedura esecutiva n. 323/1998 RG Es improseguibile, non avendo il creditore procedente
provveduto alla rinnovazione della trascrizione del pignoramento immobiliare nel termine ventennale di
cui agli artt. 2668 bis e 2668 ter c.c. e, pertanto, in considerazione di tale estinzione, attesa la intervenuta
caducazione ex tunc del pignoramento immobiliare e dell'intera attività processuale ad esso conseguita,
sempre nelle dette memorie la MI precisava la domanda nei seguenti termini: “Accertare e dichiarare
pagina 5 di 16
l'estinzione per prescrizione del credito del creditore procedente Banco di Sicilia, oggi Island Refinancing
RL;
Accertare e dichiarare l'estinzione per prescrizione del credito del creditore intervenuto Istituto
Bancario San Paolo di Torino, oggi DI Spa e per l'effetto, accertare e dichiarare l'estinzione del
diritto accessorio d'ipoteca, ordinandone la cancellazione della stessa;
Accertare e dichiarare l'estinzione
del credito di Riscossione Sicilia. Fermo il resto di cui all'atto di citazione”.
Con la sentenza impugnata nella presente sede il Giudice, in accoglimento dell'opposizione, ha dichiarato
l'estinzione per prescrizione del credito sia del creditore procedente Island Refinancing RL che
dell'intervenuto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 895/2023
PROMOSSA DA
DONEXT S.P.A GIÀ ITALFONDIARIO S.P.A. , (C.F. 00399750587), quale procuratrice di PV
IEFFE RL, domiciliato in VIALE SCALA GRECA 181/F SCVIRACUSA;
rappresentato e difeso
dall'avv. DI LUCIANO SEBASTIANO giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 16 CONTRO
IO EN (C.F. [...]), domiciliato in VIA CARMELO PATANE'
ROMEO 28 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. RAUSA CARMELITA giusta procura in atti.
ISLAND REFINANCING S.R.L. (C.F. 04078060268);
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE GIÀ RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (C.F.
00833920150),
INTESA SAN PAOLO S.P.A GIÀ ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO;
CELIO PV S.R.L. (C.F. 154300161000), domiciliato in VIALE TERACATI N. 158/C SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. CARPINTERI CARLO giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione e decisione del 20.11.2024 la causa, sulle conclusioni delle parti, è stata
trattenuta in decisione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.6.2023 la PV IEFFE RL., e per essa la mandataria
DO S.p.A., ha proposto appello avverso la sentenza n.981/2023 emessa in data 19.5.2023 e notificata
il 29\5\2023 con la quale il Tribunale di Siracusa ha così statuito sull'opposizione ex artt.615 e 617 cpc
proposta da MI GE: “Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n.
R.G. 4589/2018, così decide: accoglie il ricorso in opposizione e, per l'effetto, dichiara l'estinzione per
prescrizione del credito del creditore procedente Island Refinancing s.r.l., dichiara l'estinzione per
prescrizione del credito del creditore intervenuto Istituto Bancario San Paolo di Torino, oggi DI
pagina 2 di 16
s.p.a. e per l'effetto, dichiara l'estinzione del diritto accessorio d'ipoteca, ordinandone la cancellazione
della stessa;
dichiara l'estinzione del credito di Riscossione Sicilia;
accerta e dichiara l'infondatezza del
diritto del creditore procedente e dei creditori intervenuti a procedere a esecuzione forzata con il giudizio
intrapreso con l'atto di pignoramento del 22 giugno 1998 nei confronti di MI GE;
condanna
Islanf Refinancing s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, DI s.p.a., in persona
del legale rappresentante pro-tempore, e Riscossione Sicilia s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, a rifondere in solido alla sig.ra MI GE le spese di lite, che liquida in €. 518,00 per
esborsi ed €. 9.142,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa”.
L'appellante ha articolato i seguenti motivi di gravame:
1) improponibilita' e/o inammissibilita' della domanda avanzata dall'opponente MI GE solo
con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito in difformita' con quanto richiesto con il ricorso
in opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione e conseguente inammissibilità della eccezione di
improcedibilita' ed inefficacia dell'azione esecutiva immobiliare n. 323/98 r.g.e. per mancata
rinnovazione della trascrizione del pignoramento immobiliare nel termine ventennale di cui agli artt. 2668
bis e 2668 ter c.c., nonche' per violazione degli artt. 557 e 555 c.p.c.;
2) improponibilita' e/o inammissibilita' della domanda avanzata dall'opponente solo con l'atto di
citazione introduttivo del giudizio di merito, in difformita' con quanto richiesto con il ricorso in
opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione – infondatezza, anche nel merito, della domanda;
3) improponibilita' e/o inammissibilita' della domanda di accertamento della prescrizione del credito
avanzata dall'opponente solo con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., in difformita' con quanto
richiesto sia con il ricorso in opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione sia con l'atto di citazione
introduttivo del giudizio di merito;
pagina 3 di 16
4) errata statuizione da parte del primo Giudice in punto alla condanna di italfondiario s.p.a. al pagamento
delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio MI GE per eccepire il difetto di legittimazione attiva dell'appellante
e la mancata prova della titolarità dei rapporti oggetto di controversia, nonché, nel merito, l'infondatezza
dell'appello del quale ha chiesto il rigetto.
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale tempestivo (in via subordinata tardivo) si
è costituita anche IO PV RL, quale cessionaria di ISLAND REFINANCING S.r.l., reiterando i
medesimi motivi di appello esposti dall'appellante principale.
Riscossione Sicilia spa ed Istituto San Paolo di Torino, pur citati, non si sono costituiti.
All'udienza del 20.11.2024 la causa, introdotto dopo l'entrata in vigore del D. L.vo 149/22, è stata
trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc, richiamato dall'art.350 bis cpc.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di Riscossione Sicilia spa e di Istituto San Paolo di
Torino, non costituiti seppure ritualmente citati.
L'appello è parzialmente fondato e merita di essere accolto per quanto di giustizia.
Muovendo dalla genesi dei fatti processuali va esposto quanto segue:
- in forza di atto di precetto notificato in data 20/5/1998, il Banco di Sicilia notificava atto di
pignoramento immobiliare, ponendo in esecuzione il decreto ingiuntivo n. 506/1998, non opposto, del
Tribunale di Catania recante condanna dell'odierna appellata MI GE e di altri coobbligati, tra i
quali la ME RL debitrice principale (dichiarata fallita dal Tribunale di Catania con sentenza
n.11992/97);
- con ricorso del 4/7/2017 MI GE proponeva opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso la
procedura esecutiva 393/1998 R.G. Es. imm. del Tribunale di Siracusa;
pagina 4 di 16
- con ordinanza del 9/5/2018, il G.E. rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione, fissando il
termine perentorio fino al 19/9/2018 per l'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione;
- la MI provvedeva all'iscrizione a ruolo del giudizio in data 7\9\2018 e formulava le seguenti
domande nei confronti dei convenuti: 1) In via preliminare accertare e dichiarare l'improcedibilità e
l'inefficacia dell'azione esecutiva immobiliare n 323/98 RG Es per mancata rinnovazione della
trascrizione del pignoramento immobiliare, nel termine ventennale di cui agli artt. 2668 bis e 2668 ter c.c,
nonchè per violazione degli artt. 557 e 555 c.p.c..;
2) In subordine, accertare e dichiarare l'assoluta
illegittimità del credito azionato con conseguente dichiarazione della nullità (rectius: inesistenza) di tutti
gli atti compiuti sino ad ora e così dichiarare l'inefficacia del pignoramento impugnato ordinando, per
l'effetto, la cancellazione dello stesso e di ogni eventuale trascrizione o iscrizione pregiudizievole. Con
ogni altra conseguente statuizione anche in ordine alle spese e agli onorari di giudizio;
- si costituivano il creditore procedente, Island Refinancing Srl e l'intervenuto, DI spa,
contestando le domande attoree e la loro parziale inammissibilità in quanto nuove e diverse rispetto a
quelle articolate nel ricorso cautelare proposto dinanzi al GE, nel quale erano stati contestati soltanto
l'indeterminatezza del credito vantato dal Banco di Sicilia, l'applicazione della capitalizzazione
trimestrale e l'usurarietà degli interessi;
- con le memorie ex art. 183 comma VI n.1 cpc la MI rappresentava che con provvedimento del
30/1/2019, in accoglimento totale dell'eccezione avanzata dalla debitrice esecutata, il G.E. aveva
dichiarato la procedura esecutiva n. 323/1998 RG Es improseguibile, non avendo il creditore procedente
provveduto alla rinnovazione della trascrizione del pignoramento immobiliare nel termine ventennale di
cui agli artt. 2668 bis e 2668 ter c.c. e, pertanto, in considerazione di tale estinzione, attesa la intervenuta
caducazione ex tunc del pignoramento immobiliare e dell'intera attività processuale ad esso conseguita,
sempre nelle dette memorie la MI precisava la domanda nei seguenti termini: “Accertare e dichiarare
pagina 5 di 16
l'estinzione per prescrizione del credito del creditore procedente Banco di Sicilia, oggi Island Refinancing
RL;
Accertare e dichiarare l'estinzione per prescrizione del credito del creditore intervenuto Istituto
Bancario San Paolo di Torino, oggi DI Spa e per l'effetto, accertare e dichiarare l'estinzione del
diritto accessorio d'ipoteca, ordinandone la cancellazione della stessa;
Accertare e dichiarare l'estinzione
del credito di Riscossione Sicilia. Fermo il resto di cui all'atto di citazione”.
Con la sentenza impugnata nella presente sede il Giudice, in accoglimento dell'opposizione, ha dichiarato
l'estinzione per prescrizione del credito sia del creditore procedente Island Refinancing RL che
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