Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/01/2025, n. 15
Sentenza
7 gennaio 2025
Sentenza
7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di L'Aquila, riunita in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Barbara Del Bono - Presidente
Dott. Mariangela Fuina – Consigliere
Dott. Paolo Cerolini – Giudice ausiliario rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 813/2022 R.G., assegnata in decisione in seguito alla trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.11.2023, promossa da
Società GRAN SASSO ACQUA – G.S.A. S.p.A. (Cod. Fisc. 00083520668), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo
Santucci, presso il medesimo elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via V. Veneto
n.2, per procura in calce all'atto di citazione in appello, Appellante
Contro
IC ED (Cod. Fisc. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Saverio de Nardis, presso il medesimo elettivamente domiciliato in L'Aquila, Via Venezuela n.2, per procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. (Cod. Fisc. 00774430151), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Bafile, presso il medesimo elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via S. Agostino n.25, per procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta,
COMUNE DI L'AQUILA (Cod. Fisc. 80002270660), in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall' Avv. Domenico de Nardis ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in L'Aquila, Via Avezzano n. 11, per procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta del giudizio di primo grado, Appellati 1
Oggetto: appello all'ordinanza ai sensi degli artt. 702 bis ss. c.p.c. emessa dal
Tribunale di L'Aquila il 4.7.2022, Rep. n. 873/2022, nella causa iscritta al n.
2002/2017 R.G.
Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello: - In via preliminare: - disporre con decreto, e poi confermare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per quanto spiegato finora e con riserva di presentare a tale scopo separato ricorso ex artt. 283 e 351, secondo comma, c.p.c.;
- nel merito: riformare la sentenza di primo grado, per i motivi spiegati, nella parte in cui ha condannato l'esponente “all'esecuzione dei lavori descritti alla pagina 27 della c.t.u. dichiarando quindi l'estraneità di chi scrive alla fattispecie (condanna ad un facere) fatta valere. In ogni caso, quindi respingere la domanda avversaria nei confronti di GSA. - sempre nel merito, se ritenuto, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado che qui devono intendersi richiamate e trascritte e, cioè, ritenere e dichiarare l'estraneità della GSA rispetto alla domanda fatta ma in caso contrario dichiarare il terzo chiamato Comune di L'Aquila responsabile, in tutto o in parte, quale proprietario del collettore fognario a servizio dell'abitato della frazione di Pianola e, pertanto, condannare lo stesso a tenere indenne l'esponente sia per i costi che per gli esborsi;
- sempre nel merito e nella denegata ipotesi di accoglimento di una eventuale domanda risarcitoria del ricorrente, ritenere e dichiarare la terza chiamata in causa Italiana Assicurazioni S.p.A. tenuta a garantire, tenere indenne, manlevare la Gran Sasso Acqua S.p.A. e pertanto condannare la stessa a corrispondere direttamente tutte le somme che dovessero esser dovute al ricorrente. Con vittoria integrale di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.”.
Conclusioni dell'appellato IC NE: Rigetto dell'appello.
Conclusioni dell'appellato Comune di L'Aquila: “Rigetto dell'appello con vittoria di spese e competenze.
Conclusioni dell'appellata Italiana Assicurazioni S.p.A.: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, sull'appello proposto dalla “Gran Sasso Acqua” S.p.A., con sede a L'Aquila ed in persona del legale rappresentante, nei confronti della “Italiana Assicurazioni”
S.p.A., con sede a Milano ed in persona del legale rappresentante, avverso l'ordinanza pronunciata dal Giudice del Tribunale di L'Aquila, Dott.ssa Monica Croci, il 2/4.7.2022 e contraddistinta dal Rep. 873/2022, con l'atto di appello notificato il 30.8.2022, provvedere come appresso: preliminarmente, riconoscere e dichiarare improponibile ed inammissibile e, quindi, rigettare, l'istanza di sospensione della esecutorietà dell'ordinanza impugnata, per il capo relativo alla condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della “Italiana Assicurazioni” S.p.A.;
nel merito, riconoscere e dichiarare inammissibile ed improponibile e, comunque, rigettare il medesimo appello;
condannare, quindi, l'appellante al rimborso delle spese, anche forfettarie, ed al pagamento delle competenze tutte conseguenti al presente grado del giudizio;
con ogni salvezza.”.
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