Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/01/2025, n. 8
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Testo completo
in persona dei magistrati:
Dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani - Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 40 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
SC DO e SC AN rappresentati e difesi dall'Avv. Simona Di Rosario come da delega in calce all'atto di citazione in appello
Appellanti – appellati in via incidentale
E
KB - DE BA - s.p.a. (già KB 90 s.p.a. in liquidazione) corrente in Gorizia, in persona del legale rappresentante IS RI, rappresentata e difesa dagli Avv.
Giuseppe Giangiacomo e Guido Giangiacomo come da procura allegata alla comparsa di costituzione
Appellata – appellante in via incidentale
Tribunale Ordinario di Vasto pubblicata in data 13/12/2021 in materia di compravendita immobiliare.
Conclusioni degli appellanti principali
“Piacca all'On. Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza
1. in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/ o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata nella parte relativa alle spese legali, trattandosi per il resto di una sentenza resa ai sensi dell'art. 2932 c.c. per cui non è riconoscibile l'esecutorietà provvisoria ex art. 282 c.p.c.
2. in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 371/2021 emessa dal Tribunale di Vasto Giudice dott.ssa Lucia Anello, nel giudizio recante R.G. n. 1130 /19, depositata in Cancelleria in data 13.12.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
1) Accertare e dichiarare:
a) preliminarmente la nuLLtà, della scrittura privata di compravendita per le ragioni suesposte e per quelle rilevabili
d'ufficio;
b) in subordine l'annullamento del contratto per le ragioni indicate in atti;
c) in estremo subordine nel caso in cui la scrittura di compravendita dovesse essere considerata valida la rescissione del contratto ex art. 1448 c.c.
2) Rigettare le domande proposte da parte attrice siccome infondate in fatto ed in diritto.
3) Condannare la Kb 90 s.p.a. in liquidazione in persona del liquidatore e del legale rapp. p.t. ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
4) Condannare la Kb 90 s.p.a. in liquidazione in persona del liquidatore e l.r.p.t. al risarcimento danni in seguito a fatti intervenuti per la cui liquidazione ci si rimette a giustizia, per le ragioni indicate al punto 3).
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni dell'appellata - appellante incidentale
“Voglia la Corte di Appello adita, così giudicare:
1. dichiarare inammissibile, improcedibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza;
2. in via incidentale riformare (rectius correggere) la sentenza di secondo grado nella parte in cui specifica e descrive i beni immobili trasferiti in proprietà esclusiva alla KB 90 Spa in liquidazione, rettificandola attraverso le seguenti correzioni:
1.a) diritti di proprietà pari a 1/2 dell'intero dell'unità immobiliare situata nel territorio del Comune di Vasto (CH) in via S.Lucia n. 53 censita al N.C.E.U. al fg 34 particelle 1582 sub 33, 1582 sub 24, 1582 sub 25;
1.b) quota di comproprietà pari a 1/3 dell'intero e precisamente delle seguenti unità immobiliari site in Vasto (CH), via
Ciccarone, condominio Difesa Grande, fg 34, particelle 506 sub
2, 506 sub 6, 506 sub 79, 506 sub 75, 506 sub 76, 506 sub 79,
506 sub 128, 506 sub 141, 506 sub 142, 506 sub 144;
1.c) quota di comproprietà pari a 183 dell'intero e precisamente delle seguenti unità immobiliari site in Vasto(CH) via Ciccarone condominio Monte Farano, fg 31, particelle 526 sub 1, 526 sub 3,
526 sub 4, 526 sub 5 (ex 127/parte), 526 sub 80, 526 sub 92, 526 sub 104, 526 sub 123, 526 sub 126, 526 sub 127, 526 sub 128, 526 sub 131, 526 sub 135 (ex 127/parte), 526 sub 527;
1.d) quota di comproprietà pari ad 1/3 delle seguenti unità immobiliari site in Vasto via S. Caterina da Siena, condominio
Casa Bianca, fg 34, particelle 1270 sub 53, 1270 sub 54, 4422 sub 8. nonché il trasferimento di tutti gli immobili che dovessero risultare di proprietà della defunta signora CI MM, anche se non specificatamente elencati nella scrittura privata de qua;
3. In mero subordine -nella deprecata ipotesi di riforma della sentenza impugnata e salvo gravame- ritenere e dichiarare che la
KB 90 DELNISKA BA Società per Azioni, già KB 90 S.p.A. in liquidazione è creditrice ed ha diritto di riceversi dagli appellanti in solido, quali eredi legittimi della defunta
CI MM, per le somme, i titoli e le ragioni giuridiche di cui agli atti del giudizio di primo grado, che in questa sede si abbiano per riproposti e riprodotti, anche a titolo di restituzione del prezzo pagato, e per l'effetto condannare gli appellati al pagamento in favore della KB 90 DELNISKA druzba
Società per Azioni, già KB 90 S.p.A. in liquidazione, della somma di due milioni di euro come richiesta in giudizio, ridotta in tale misura quella effettivamente dovuta e pagata, o di quella minore che sarà ritenuta di giustizia a saldo e stralcio della maggior somma dovuta dalla CI MM alla KB 90 PA per le sue preesistenti posizioni debitorie nei confronti di quest'ultima e per le quali la rinunzia è stata subordinata all'efficacia dell'atto di compravendita della scrittura privata de qua;
5. Disporsi la trascrizione dell'emananda sentenza presso
l'Agenzia del Territorio di Chieti con esonero del Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità al riguardo;
6. Condannare gli appellanti alla rifusione di spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio oltre IVA, CAP di legge
e rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% dei compensi.”
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 371 pubblicata in data 13.12.2021 il
Tribunale Ordinario di Vasto, in accoglimento della domanda proposta da KB 90 s.p.a. in liquidazione nei confronti di
SC DO e SC AN, quali eredi con beneficio d'inventario della defunta MM CI, dichiarava
l'avvenuto trasferimento in favore della società attrice dei beni immobili oggetto del contratto di compravendita stipulato con scrittura privata in Vasto il 16 giugno 2014, con il quale la sig.ra CI aveva ceduto alla società attrice l'intero suo patrimonio immobiliare dietro corrispettivo consistente nella rinuncia dell'acquirente ai crediti vantati nei suoi confronti e nella costituzione del diritto di usufrutto a favore della venditrice e del marito sulla loro casa di abitazione, e condannava i convenuti alla refusione delle spese di lite alla controparte, con ordine di trascrizione della sentenza al competente Ufficio del Territorio dell'Agenzia delle Entrate.
1.1. Il Tribunale rilevava che dalla documentazione in atti emergeva che in data 19 giugno 2012 era stato stipulato dalla signora CI un “atto di assunzione di impegno ed obbligo” con il quale la stessa si era obbligata a cedere a G.I.
Gestioni Immobiliari s.r.l., o a soggetti da questa nominati, tutte le quote immobiliari di sua proprietà a condizione che venisse costituito vincolo di usufrutto in favore suo e del marito sulla loro casa di abitazione, convertibile a sua richiesta nel pagamento di € 120.000,00;
che, pur non essendo
stato costituito il vincolo di usufrutto, era stato tuttavia garantito alla signora CI MM di continuare a vivere nella sua abitazione sino al suo decesso;
che G.I. s.r.l. aveva ceduto i diritti scaturenti dall'atto d'obbligo sopra citato a
KB 90 s.r.l.;
che nel contratto stipulato il 16/6/2014 KB 90
a titolo di corrispettivo, oltre a confermare in favore della signora CI il diritto di usufrutto sulla sua abitazione, si era obbligata a pagare tutti i debiti di origine bancaria, per un importo superiore a 2.000.000,00 di euro, gravanti sulla venditrice in forza di fideiussioni da lei prestate ed a liberare
i suoi beni assoggettati a varie procedure esecutive immobiliari pendenti dinanzi il Tribunale di Vasto;
che KB AN s.p.a., cessionaria dei crediti vantati dalle banche nei confronti della sig.ra CI, aveva sottoscritto per accettazione la scrittura privata del 16/6/2014;
che KB 90 s.p.a. aveva adempiuto agli obblighi assunti;
che era irrilevante il mancato pagamento da parte dell'acquirente degli oneri condominiali gravanti sugli immobili;
che erano infondate le ulteriori eccezioni sollevate dai convenuti, essendo rimaste prive di prova l'eccezione di annullabilità del contratto per vizi del consenso e dolo, ai sensi dell'art.