Corte d'Appello Bari, sentenza 31/05/2024, n. 766

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bari, sentenza 31/05/2024, n. 766
Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
Numero : 766
Data del deposito : 31 maggio 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE-

La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1744 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 tra
Comune di Bari, elettivamente domiciliato in Bari, via Principe Amedeo
n. 26, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Labellarte, giusta procura in atti ------------------------
-------------------------------------------------------------------------- appellante
e
Fallimento Nous s.r.l., elettivamente domiciliato in Bari, piazza Umberto I n. 54, presso lo studio dell'avv. Marco Tiberino, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti ------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- appellato
Conclusioni: all'udienza del 23 febbraio 2024, i difensori delle parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2587/19 del 18.6.19, il Tribunale di Bari ha rigettato l'opposizione proposta dal Comune di Bari avverso il decreto ingiuntivo n. 3830/14 del 10.9.14, emesso nei confronti dell'ente su ricorso del Fallimento Nous s.r.l. per il pagamento della somma di €86.400,00, oltre interessi legali, quale corrispettivo del noleggio di impianti di
videosorveglianza presso lo stadio San Nicola di Bari, oltre a condannare l'opponente alla rifusione delle spese processuali.
Con citazione del 14.11.19, ha proposto appello avverso la sentenza il Comune di Bari, chiedendo, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Si è costituito il Fallimento Nous, chiedendo il rigetto dell'appello e, in subordine, la condanna dell'appellante al pagamento della somma ingiunta ex art. 194, lett. e), TUEL, con vittoria di spese.
Invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa, all'udienza del 23 febbraio 2024, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Motivi della decisione
Col primo motivo di appello, si censura l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, che, secondo l'appellante, avrebbe ingiustamente indotto il giudice a ritenere provato l'utilizzo, da parte del Comune di
Bari, degli impianti di videosorveglianza della Nous s.r.l. anche dopo la scadenza del contratto di noleggio.
Col secondo motivo, si critica la ritenuta sussistenza della proroga del contratto di noleggio, pur in difetto di un valido rapporto obbligatorio, per carenza di forma scritta.
Col terzo motivo, si censura la violazione della disciplina prevista dal
d.lgs. n. 267/00 in materia di copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti dall'ente locale.
Seguendo l'ordine logico-giuridico delle questioni, si impone la prioritaria trattazione del secondo motivo di appello, relativo all'esistenza stessa di un valido rapporto obbligatorio.
Il motivo è fondato e va accolto, assorbiti gli altri.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, cui si intende dar continuità, tutti i contratti conclusi dalla P.A. - anche iure privatorum - devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e, salva la deroga prevista dall' art. 17 R.D. n. 2440 del 18.11.1923, con la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole
disciplinanti il rapporto (ex pluribus, Cass. 8574/23;
510/21;
18939/19;

5263/15;
6555/14).
La previsione di tale requisito formale è conforme ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della P.A. di cui all'art.
97 Cost., in quanto assolve alla funzione di garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così da renderlo controllabile da parte dell'autorità tutoria, anche in punto di necessaria copertura finanziaria (in
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