Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 06/12/2024, n. 413
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott. Pietro Genoviva Presidente
Dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 173/2023 R.G. tra
(c.f. ) rappr. e dif. da Avv. Alessandra Dal Cin Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
e
(c.f. , rappr. e dif. da Avv. Siriana De Controparte_1 C.F._2
Roma
APPELLATA
Conclusioni: l'appellante ha precisato le conclusioni nelle note scritte previste dall'art.
352, co. 1 n. 1, c.p.c. mentre per l'appellato valgono le conclusioni precisate in comparsa di costituzione in difetto di deposito delle note scritte ex art. 352 cit..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Taranto al precetto Parte_1
notificatogli in data 3 maggio 2021 - avente ad oggetto l'intimazione di pagamento della somma di euro 1.840,50 oltre alle spese - da sulla base del verbale di Controparte_1
separazione consensuale del 9 luglio 2007, omologato in data 7 novembre 2007, munito di formula esecutiva in data 23 novembre 2012 e notificato al predetto in data 31 gennaio 2013, nonché sulla base dell'ordinanza provvisoria del 17 giugno 2020 con la quale, nell'ambito di giudizio instaurato dal precettato con ricorso iscritto al n.
736/2019 r.g. volto alla modifica delle condizioni di separazione, l'assegno da corrispondere alla era stato ridotto ad euro 200,00 mensili. CP_1
Il a fondamento dell'opposizione, deduceva la carenza del titolo esecutivo in Pt_1 quanto l'ordinanza del 17 giugno 2020 non era munita della formula esecutiva e nel merito sosteneva che la riduzione con essa disposta non poteva che avere decorrenza a far tempo dall'instaurazione del giudizio sicché le somme oggetto di intimazione di pagamento non erano dovute;
concludeva chiedendo la declaratoria di nullità del precetto e degli atti prodromici e conseguenti o, in subordine, la riduzione dell'importo oggetto di intimazione di pagamento, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la e contestava il fondamento dell'opposizione chiedendone il CP_1
rigetto con vittoria si spese.
Con sentenza n. 702/2023 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 24 marzo 2023 il
Tribunale adito, qualificata l'opposizione quale opposizione agli atti esecutivi poiché le
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott. Pietro Genoviva Presidente
Dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 173/2023 R.G. tra
(c.f. ) rappr. e dif. da Avv. Alessandra Dal Cin Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
e
(c.f. , rappr. e dif. da Avv. Siriana De Controparte_1 C.F._2
Roma
APPELLATA
Conclusioni: l'appellante ha precisato le conclusioni nelle note scritte previste dall'art.
352, co. 1 n. 1, c.p.c. mentre per l'appellato valgono le conclusioni precisate in comparsa di costituzione in difetto di deposito delle note scritte ex art. 352 cit..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Taranto al precetto Parte_1
notificatogli in data 3 maggio 2021 - avente ad oggetto l'intimazione di pagamento della somma di euro 1.840,50 oltre alle spese - da sulla base del verbale di Controparte_1
separazione consensuale del 9 luglio 2007, omologato in data 7 novembre 2007, munito di formula esecutiva in data 23 novembre 2012 e notificato al predetto in data 31 gennaio 2013, nonché sulla base dell'ordinanza provvisoria del 17 giugno 2020 con la quale, nell'ambito di giudizio instaurato dal precettato con ricorso iscritto al n.
736/2019 r.g. volto alla modifica delle condizioni di separazione, l'assegno da corrispondere alla era stato ridotto ad euro 200,00 mensili. CP_1
Il a fondamento dell'opposizione, deduceva la carenza del titolo esecutivo in Pt_1 quanto l'ordinanza del 17 giugno 2020 non era munita della formula esecutiva e nel merito sosteneva che la riduzione con essa disposta non poteva che avere decorrenza a far tempo dall'instaurazione del giudizio sicché le somme oggetto di intimazione di pagamento non erano dovute;
concludeva chiedendo la declaratoria di nullità del precetto e degli atti prodromici e conseguenti o, in subordine, la riduzione dell'importo oggetto di intimazione di pagamento, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la e contestava il fondamento dell'opposizione chiedendone il CP_1
rigetto con vittoria si spese.
Con sentenza n. 702/2023 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 24 marzo 2023 il
Tribunale adito, qualificata l'opposizione quale opposizione agli atti esecutivi poiché le
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi