Corte d'Appello Trieste, sentenza 02/01/2025, n. 177

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Trieste, sentenza 02/01/2025, n. 177
Giurisdizione : Corte d'Appello Trieste
Numero : 177
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Marina Caparelli - Presidente -
Dott. Lucio Benvegnù - Consigliere relatore -
Dott. Andrea Doardo - Giudice ausiliario -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 111 del Ruolo 2023, promossa in questa
sede di appello con ricorso depositato il 22/6/2023
da
(C.F. ), rappresentato e difeso dalle Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.Elena Feresin e Mariastefania Dal Pin in forza di procura speciale del 22/6/2023
trasmessa per via telematica, unitamente al ricorso d'appello, come copia per immagi-
ne su supporto informatico di originale analogico
- appellante -
contro
(P. Iva , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Vito di Trapani in forza di mandato del 13/7/2023 trasmesso per via telematica, unita-
mente alla memoria difensiva in appello, come copia per immagine su supporto infor-
matico di originale analogico
- appellata -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.129/2023 del Tribunale
di NE - sospensione dal servizio per omessa vaccinazione.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 14/11/2024.
Conclusioni
Per l'appellante: piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Trieste adito, ogni contraria
istanza, eccezione e difesa disattese, accertata la fondatezza di tutti i motivi di appello
ripotati in fatto e diritto, riformare la sentenza n. 129/2023 pronunciata dal Tribunale
di NE in data 18.05.2023 e pubblicata in pari data nella causa iscritta al n. 482/2022
R.G. Lav. e per l'effetto disporre la rimessione della causa in istruttoria ed accogliere
le domande proposte in primo grado dal Sig. . Pt_1
Per l'appellata: in via principale, nel merito, per le ragioni esposte, respingersi l'ap-
pello attoreo in quanto infondato in fatto e diritto. Spese di lite integralmente rifuse.
In via istruttoria, come detto, la causa è essenzialmente documentale e di puro diritto,
ad ogni buon conto, senza che ciò comporti l'inversione dell'onere della prova, ferma
l'opposizione alla riapertura dell'istruttoria e nel solo caso di riapertura della stessa, si chiede l'ammissione di prova orale diretta e per testimoni sui capitoli di prova già
indicati in primo grado dal n. 1 al n. 35, depurati da eventuali elementi valutativi dettati da esigenze espositive, che abbiansi qui per trascritti con la premessa “vero che”, e che di seguito qui si ritrascrivono per semplice comodità, nonché a prova con-
traria sugli eventuali capitoli di prova avversari che saranno ammessi e di cui qui si eccepisce l'inammissibilità in quanto inconferenti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 25/6/2022 il sig. - premesso di essere di- Parte_1
pendente della dal 10/6/2014, inquadrato in categoria B super come opera- CP_1
tore socio sanitario - esponeva che il 2/8/2021 aveva ricevuto una nota delll'Azienda
con cui questa, dato atto del mancato riscontro al precedente invito a produrre la do-
cumentazione prevista dall'art.4 comma 5 del d.l. 44/2021, gli aveva comunicato di
avergli prenotato d'ufficio la vaccinazione ID per il giorno 5/8/2021;
che egli
aveva comunicato all'Azienda di aver rinviato l'appuntamento al 15/92021, chieden-
do nel contempo informazioni sul farmaco che gli sarebbe stato inoculato;
che il
Pag.2
28/9/2021 aveva ricevuto a mezzo PEC una comunicazione contenente l'accertamen-
to della mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, sul presupposto che l'1/6/2021
era stato invitato a fornire chiarimenti sulla sua posizione e ciò mediante una racco-
mandata da lui mai ricevuta;
che il 29/9/2021 gli era stata quindi comunicata la so-
spensione dal servizio;
che il 5/5/2022 egli aveva contratto il ID e a seguito di ciò
la sospensione aveva perso effetto da tale data.
Ciò premesso il sig. deduceva innanzitutto che l'obbligo di vaccinazio- Pt_1
ne previsto dall'art.4 del d.l. 44/2021 doveva ritenersi costituzionalmente illegittimo;

che comunque egli era esonerato da tale obbligo poichè la vaccinazione avrebbe
potuto determinare un pericolo per la sua salute, come validamente certificato prima
Per_ dal medico di medicina generale dott.ssa e poi alla specialista in allergologia
Pers dott.ssa , e ciò a causa di una preesistente complessa condizione clinica non an-
cora precisamente diagnosticata risultante da documentazione del medico di medici-
na generale dott. ;
e che l'Azienda datrice di lavoro non aveva rispettato, nell'ac- Per_3
certare il mancato adempimento all'obbligo vaccinale e poi disporre la sua sospensio-
ne, la procedura regolata dal d.l. 44/2021 e in particolare l'obbligo di repechage.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_3
plicando che l'8/6/2021 il suo Dipartimento di Prevenzione aveva inviato al sig. Pt_2
[.
una raccomandata a.r. contenente l'invito a documentare l'avvenuta vaccinazione
ovvero il differimento o l'esonero da tale adempimento;
che la raccomandata era stata
consegnata al domicilio del destinatario il 10 giugno 2021;
che in mancanza di riscon-
tro da parte del sig. il suddetto Dipartimento aveva comunicato al lavoratore, Pt_1
con raccomandata del 22/7/2021, la prenotazione d'ufficio della vaccinazione per il
giorno 5 agosto;
che il 12 agosto il sig. aveva comunicato di aver rinviato l'ap- Pt_1
puntamento;
che nel frattempo il sig. , assieme ad altri operatori socio sanitari, Pt_1
aveva impugnato avanti al TAR il provvedimento dell'1/6/2021, del quale era per-
tanto a conoscenza;
che il 16 agosto il sig. aveva inviato la richiesta di una se- Pt_1
rie di informazioni preventive e anche in tale occasione non aveva prodotto una valida
certificazione attestante l'incompatibilità del suo stato di salute con la vaccinazione;

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che alcuna certificazione medica il sig. aveva prodotto anche in occasione dei Pt_1
successivi rinvii dell'appuntamento per la vaccinazione;
che quindi il 28/9/2021 era
stata definitivamente accertata l'inosservanza del sig. all'obbligo vaccinale e di Pt_1
conseguenza ne era stata disposta la sospensione;
che non vi era alcuna possibilità di
adibire il sig. ad altre mansioni tali da evitare il contatto interpersonale e il ri- Pt_1
schio di diffusione del contagio, anche alla luce di quanto esposto nel Documento
Aziendale di Valutazione del rischio biologico aggiornato nel marzo 2021;
che il
Per_ certificato emesso dalla dott.ssa il 30/9/2021, oltre ad essere tardivo, era anche
privo dei requisiti formali richiesti dalla Circolare ministeriale n.35309 del 4/8/2021;

che in ogni caso le patologie di cui era portatore il dott. non precludevano la Pt_1
vaccinazione;
che il dott. , avendo contratto il ID, era stato posto in malattia Pt_1
dalla data dell'infezione;
e che essa aveva mantenuto in servizio dei lavoratori non
vaccinati solo se muniti di una valida certificazione di esonero o differimento oppure
guariti dal ID.
L'Azienda convenuta contestava la fondatezza dei dubbi di legittimità costitu-
zionale dell'art.4 del d.l. 44/2021 sollevati dal ricorrente;
eccepiva il difetto di giuri-
sdizione del Giudice adito riguardo alla validità della procedura amministrativa di ac-
certamento della mancata osservanza dell'obbligo vaccinale;
affermava che in ogni
caso la procedura si era svolta correttamente;
nel merito evidenziava che il sig. Pt_1
non aveva mai prodotto una certificazione di esonero dall'obbligo vaccinale emessa
dal suo medico di medicina generale;
che non era stato possibile adibire il lavoratore
ad altre mansioni idonee, ovvero esercitabili in luoghi di lavoro che non prevedevano
contatti interpersonali con soggetti fragili o non comportavano comunque il rischio
di diffusione del contagio da Sars COV2;
che il sig. era obbligato a vaccinarsi Pt_1
anche come soggetto ultracinquantenne, non potendo in difetto accedere al luogo di
lavoro;
e che nessuna discriminazione era stata posta in essere a danno del lavoratore.
Con sentenza emessa il 18/5/2023 il Tribunale di NE respingeva il ricorso
osservando che il sig. era soggetto all'obbligo vaccinale, poichè i certificati Pt_1
Per_ medici della dott.ssa erano stati prodotti tardivamente e comunque non proveni-
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vano dal medico curante del lavoratore;
che lo specialista reumatologo aveva
comunque escluso l'esistenza di controindicazioni al vaccino;
che l' Controparte_1
non aveva neppure violato l'obbligo di repechage poichè le mansioni alternative cui
il sig. avrebbe potuto essere adibito erano solo quelle che non comportavano Pt_1
contatti interpersonali e rischi di diffusione del contagio e il DVR aziendale escludeva
l'esistenza di mansioni aventi queste caratteristiche;
che non vi era stata alcuna discri-
minazione in danno del sig. ;
che peraltro l'obbligo di repechage non esisteva Pt_1
per i lavoratori ultracinquantenni non vaccinati, come il sig. , ed era stato poi Pt_1
eliminato, per i lavoratori non muniti di certificato verde, a partire da febbraio 2022;

che non sussistevano neppure i vizi formali della procedura di accertamento della
mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale;
e che i profili di illegittimità evidenziati
dal ricorrente erano stati esclusi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.14/2023.
1. L'appellante sig. censura la sentenza di primo grado nella parte in cui Pt_1
l'ha ritenuto soggetto all'obbligo vaccinale, avendo giudicato tardivo e ineffi-
cace il certificato di esenzione (rectius di differimento) emesso dalla dott.ssa
Per_ il 30/9/2021.
1.1. L'argomentazione difensiva dell'appellante si fonda sulla tesi secondo cui al-
l'epoca dell'accertamento della violazione dell'obbligo vaccinale, effettuato
dall' con atto prot.n.0142252-P del 28/9/2021, non era ancora previ- CP_4
sto che la sussistenza delle condizioni per l'esonero o il differimento della vac-
cinazione fosse certificata dal medico curante, essendo stato questo vincolo
introdotto solo in seguito.
1.2. Si
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