Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/04/2024, n. 197
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Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce N. 3281 dell'8.10.2021 Oggetto: opposizione esecuzione sentenza passata in giudicato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Silvana Botrugno Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Avv. Paola Zaza Giudice Ausiliario relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di lavoro, in grado d'appello, iscritta al n. 1058/2021 del Ruolo Generale
Sez. lav. Appelli, promossa da
SS NZ, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dagli avv.ti Raimondo Manno e
Nicola Antonio Manno,
APPELLANTE
Contro
GENERALI ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Vincenzo Brudaglio,
APPELLATA
All'udienza del 6 marzo 2024 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti riportate.
IN FATTO e IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.12.2019 GENERALI ITALIA S.p.A. propose opposizione al precetto notificatole in data 6.12.19 ad istanza di RO NZ per l'importo di € 14.994,46.
Il precetto era basato sulla sentenza del Tribunale di Lecce n. 4174/2014 passata in giudicato.
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Con il detto ricorso si chiedeva che il precetto fosse dichiarato inammissibile, nullo per genericità ovvero indeterminatezza, inefficace, con ogni conseguente provvedimento e che, a seguito dei pagamenti effettuati, alcuna somma era dovuta all'intimante da EN Italia Ass.ni.
La parte ricorrente dedusse che, diversamente da quanto intimato da SS, dalla lettura della motivazione contestuale della sentenza n. 4174/14 emergeva chiaramente che il criterio di calcolo da applicarsi era quello contrattuale richiamato nella polizza e, quindi, che “sulla sorte capitale competono gli accessori di legge in applicazione dell'art. 11 – rectius II – della polizza”.
RO, invece, nel precetto aveva calcolato la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla sorte capitale come disposto nel dispositivo della sentenza n. 4174/14.
Sempre parte ricorrente, precisò di aver già correttamente liquidato al lavoratore, in ottemperanza alla detta sentenza, un importo netto di € 3.795,37. Aggiunse che: - alla data del 31.12.1983 l'importo del capitale a scadenza ammontava a € 3.376,78;
- ai sensi dell'art. II del contratto assicurativo detto importo era stato ricapitalizzato al tasso del 4% annuo fino alla data della cessazione del rapporto di lavoro, per un importo lordo di € 3.861,94;
- su tale ultima somma era stata applicata un'ulteriore rivalutazione del 4% annuo fino alla data del 28.6.13, per un totale finale lordo di € 3.939,18;
- sul predetto capitale era stata applicata la ritenuta d'imposta prevista per legge sui rendimenti assicurativi pari ad € 143,81 (art. 6 della L. 482/85) con conseguente importo finale di € 3.795,37.
La parte ricorrente eccepì, altresì, la nullità del titolo esecutivo per contrasto tra dispositivo e motivazione, in via subordinata, la nullità del precetto per genericità del titolo esecutivo e, in via estremamente subordinata, la prevalenza della motivazione sul dispositivo.
Si costituì in giudizio SS NZ che chiese il rigetto dell'opposizione, sostenendo la correttezza dell'importo riportato in precetto, esattamente corrispondente a quanto previsto nel dispositivo della sentenza del 2014, secondo cui era stato ordinato a EN Italia S.p.A. di corrispondere “a RO
NZ quanto dovuto in forza delle prestazioni della polizza assicurativa collettiva stipulata da
AP in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del R.D.L. n. 5 dell'8.1.1942, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali”, neppure in contrasto con la motivazione dove erano indicati “gli accessori di legge”.
Il Tribunale, esperita la fase sommaria con esito favorevole alla parte ricorrente, in accoglimento del ricorso, accertò l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione sulla base del precetto notificato in data 3/6 dicembre 2019 in virtù della sentenza n. 4714/2014 Trib. Lecce, compensando le spese di lite.
Il primo giudice - premesso che nel rito del lavoro in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione prevale il primo e che effettivamente nella sentenza del 2014 in motivazione si era fatto riferimento all'art. 11 (rectius II, ma tale confusione risultava invero ingenerata dalla nota di EN del
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10.10.2013) che prevede un criterio diverso da quello espresso in dispositivo (ossia interessi e rivalutazione ex art. 429 cpc) – ritenne di prendere a riferimento il precetto del dispositivo quanto alla debenza della rivalutazione e interessi.
Quanto alla decorrenza dei detti accessori, il dispositivo doveva essere integrato con la motivazione contestuale (che a pag. 2 collocava, in maniera chiara, all'1.1.2013, il diritto al TFR anche per quel che riguarda il rapporto di lavoro con AP) la cui interpretazione deponeva nel senso che il
Tribunale avesse voluto far decorrere dal licenziamento gli accessori dovuti e non da un periodo precedente. Pertanto, il giudice di primo grado, affermò che effettivamente il pagamento effettuato da EN aveva avuto natura obiettivamente satisfattiva, tenuto conto che EN aveva affermato di aver compiuto anche una rivalutazione della somma per il periodo dal 1.1.13 al 28.6.13 (pari a circa 78 euro di maggior importo).
Con ricorso depositato in data 12.11.2021 SS NZ ha chiesto la riforma di questa decisione, lamentando l'erroneità della sentenza per “Omessi esame e valutazione del dispositivo della sentenza
Tribunale di Lecce n. 4174/2014 nella sua integrità. Violazione dell'art. 4 RDL n.5/1942 e della L.
n. 297/1982 nel suo complesso nonché dell'art. 2120 c.c.. Violazione dei canoni ermeneutici di interpretazione. Contraddittorietà intrinseca della sentenza”.
Ha evidenziato che il Tribunale ha del tutto ignorato il richiamo, nel dispositivo, all'art. 4 RDL n.
5/1942, secondo cui la stipulazione della polizza al posto del versamento degli accantonamenti era consentita solo “a condizione” che fosse garantito al dipendente un importo non inferiore al trattamento previsto dalle norme di settore, tra cui l'art. 2120 c.c. (che ha sostituito l'art. 2 RDL
5/1942 L. n.297/1982) e che prevede tassativamente al comma 4 la rivalutazione degli accantonamenti per il quale la stessa AP aveva stipulato la polizza con INA. Ha assunto, pertanto, che si deve intendere sia stato disposto nel dispositivo, ex art. 2120 comma 4 c.c., che i premi versati dal datore di