Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 455

CA Firenze
Sentenza
12 marzo 2025
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CA Firenze
Sentenza
12 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 455
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 455
Data del deposito : 12 marzo 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 30.9.2021 al n. 1611 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da:
Banco BPM S.p.A., corrente in Milano, ivi elettivamente domiciliata, presso e nello studio dell'avv. Luca Zitiello e Benedetta Musco, che la rappresentano e difendono, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro
ET DO e ET NA, la seconda in proprio e quale procuratrice del primo ed entrambi quali eredi di EI MA GL, elettivamente domiciliati in
Viareggio (LU), presso e nello studio dell'avv. Laura
Lazzeretti, che li rappresenta e difende come da mandato allegato alla copia comparsa di costituzione e risposta dell'8.7.2024,
APPELLATI
All'udienza del 9-11.7.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
1


Per Banco BPM S.p.A.:
“Dichiararsi il giudizio estinto ex art. 310 c.p.c., con conseguente compensazione delle spese di lite.
Fermo quanto sopra, per mero scrupolo difensivo la
BA eccepisce altresì il difetto di legittimazione attiva dei presunti eredi della de cuius, in quanto i medesimi si sono costituiti in giudizio senza fornire la prova della loro qualità di eredi, in assenza di qualsiasi documentazione che possa attestarne in qualche modo la qualifica.
In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita decidesse di proseguire con il giudizio, la BA si riporta integralmente alle conclusioni di cui all'atto di citazione in appello e insiste per il loro accoglimento”.
Conclusioni di cui all'atto di appello.
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, in riforma integrale dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Lucca, Dott. Giacomo Lucente, resa in data 27 luglio 2021 a definizione del giudizio di primo grado promosso dalla Sig.ra MA GL EI nei confronti di Banco BPM S.p.A., rubricato sub R.G.
2948/2020, e comunicata a mezzo pec dalla cancelleria in data 2 agosto 2021, così provvedere: in via preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della BA in ordine alle domande avversarie per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate, con conseguente condanna dell'appellata alla restituzione dell'importo di euro 13.223,66 (cfr. doc. 5) corrisposto da Banco BPM S.p.A., anche a titolo di spese legali, in esecuzione dell'Ordinanza;
2
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dalla ricorrente per carenza dei presupposti di legge e, per l'effetto, condannare l'appellata alla restituzione dell'importo di euro
13.223,66 corrisposto da Banco BPM S.p.A., anche a titolo di spese legali, in esecuzione dell'Ordinanza; nel merito in via principale:
- rigettare tutte le domande e le richieste formulate dalla ricorrente in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare l'appellata alla restituzione dell'importo di euro
13.223,66 corrisposto da Banco BPM S.p.A., anche a titolo di spese legali, in esecuzione dell'Ordinanza; in via subordinata:
- accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo alla Sig.ra EI ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, in riforma dell'impugnata ordinanza, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore della medesima nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo della ricorrente, con conseguente obbligo restitutorio da parte della Sig.ra EI dell'eccedenza dell'importo già corrispostole dalla BA;

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenere la BA tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di denaro in favore della Cliente, ridurre l'importo da corrispondere a quest'ultima secondo i criteri indicati in narrativa, ovvero tenendo in considerazione il valore delle gemme.
3
In ogni caso, dichiarare tenuta e condannare la
Sig.ra EI al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio”
Per ET DO e ET NA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, in via preliminare dichiarare l'estinzione del presente giudizio per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare l'ordinanza emessa dal
Tribunale di Lucca, in persona del Dr. Giacomo Lucente, in data 27 luglio 2021 e depositata in cancelleria il

2.8.2021 a definizione della causa civile iscritta al n.
R.G. 2948/2020.
Sempre in via preliminare, respingere l'atto di appello avanzato da Banco BPM S.p.A., in persona della procuratrice Dott.ssa Elga Fontanini, corrente in Milano
P.zza Meda n. 4, in quanto inammissibile per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta della Sig.ra
MA GL EI e, per l'effetto, confermare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Lucca, in persona del
Dr. Giacomo Lucente, in data 27 luglio 2021 e depositata in cancelleria il 2.8.2021 a definizione della causa civile iscritta al n. R.G. 2948/2020.
Nel merito, respingere l'appello avanzato da Banco
BPM S.p.A. perché infondato per le ragioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta della Sig.ra MA
GL EI e, per l'effetto, confermare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Lucca, in persona del Dr. Giacomo
Lucente, in data 27 luglio 2021 e depositata in cancelleria il 2.8.2021 a definizione della causa civile iscritta al n. R.G. 2948/2020.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione della prova per testi di cui alle note di trattazione scritta
4
per l'udienza del 20.4.2021 depositate in data 19.4.2021 nel giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di
Lucca.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, incluse spese generali, di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
1611/2021 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter, comma 5, c.p.c. del
27.7.2021 del Tribunale di Lucca resa all'esito del giudizio n.r.g. 2948/2020; parti: Banco BPM S.p.A. c.
ET DO e ET NA, la seconda in proprio e quale procuratrice del primo ed entrambi quali eredi di EI MA GL), esperiti gli adempimenti ex artt. 350 e 352 c.p.c., interrotta la causa per la morte dell'appellata EI MA GL e riassunta la stessa da parte della BA, sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 9-11.7.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo dell'ordinanza impugnata:
“SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MA GL EI esponeva di avere acquistato dalla società Intermarket IA SI S.p.a. – su segnalazione bancaria dell'Istituto BArio Banco BPM, agenzia di Torre del Lago Puccini (LU), su iniziativa del promotore finanziario Katia Salvatori – in data 12/02/2015 un diamante certificato IGI n. F1Q81126 per il prezzo di €. 12.023,00. Nei mesi a seguire apprendeva che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva censurato l'attività di DB, qualificando scorrette le sue pratiche commerciali perché vendeva diamanti ad un prezzo nettamente superiore rispetto al loro reale valore. Con ricorso ex art. 702 – bis c.p.c. depositato il 24/08/2020 la ricorrente conveniva in giudizio Banco BPM S.p.A., per accertare la sua responsabilità e sentirla condannare al risarcimento del danno della somma di €.
5
7.971,24; sosteneva che la banca la aveva consapevolmente raggirata con condotte fraudolente ed artificiose, finalizzate a concludere l'infruttuosa compravendita nei confronti di DB, e cioè che aveva sostenuto la convenienza dell'operazione rappresentando anche dei dati non affidabili circa l'andamento del mercato dei diamanti. In particolare, le quotazioni esposte all'attrice dipendevano dalla fissazione unilaterale del prezzo da parte di DB e non erano frutto di reali oscillazioni di mercato. Specificava che la convenuta avrebbe dovuto sconsigliarle l'acquisto dei diamanti, poiché in qualità di cliente nutriva un legittimo affidamento verso la banca, la quale era obbligata ad informarsi preventivamente in merito alla convenienza dell'affare e, in ogni caso, a proteggerla da eventuali truffe. La convenuta si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva, sostenendo l'esclusione da ogni sua responsabilità derivante dal
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