Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/07/2024, n. 1433

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/07/2024, n. 1433
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 1433
Data del deposito : 23 luglio 2024

Testo completo

n. 1306/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
La Corte d'Appello, Sezione Seconda Civile, composta dai seguenti magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Enrico Schiavon Consigliere
dott. Dario Morsiani Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento instaurato
DA
CARDUCCI S.R.L. (C.F. 01213290297), con l'avv. prof. MASSIMO FRANZONI e l'avv.
VITTORIO ZUCCONI appellante
CONTRO
IN DI (C.F. CRNCLD59H28L9880), con l'avv. ELENA BIASIN;

TU LA (C.F. [...]), con l'avv. GIORGIO GHIRELLI;

SE AN CE (C.F. [...]),
LI LA (C.F. [...]),
NI AT (C.F. [...]),
AN NN (C.F. [...]),
1


gli ultimi quattro tutti con l'avv. FEDERICO BARDELLE appellati

Oggetto: Fideiussione. Appello avverso la sentenza n. 534/2023, pubblicata in data
20/06/2023, del Tribunale di Rovigo.

Conclusioni delle parti
Per parte appellante
In parziale riforma della Sentenza N. 534/2023 del Tribunale di Rovigo pubblicata in data
20/06/2023 e notificata in data 21 giugno 2023
Confermare la sentenza di primo grado sul punto in cui si afferma che NI UR nata a [...] il [...] deve considerarsi erede di IO UR, ai sensi dell'art.
485 c.c.
, in quanto chiamata all'eredità in possesso dei beni ereditari.
Nel merito,
-Respingere tutte le opposizioni proposte perché inammissibili ed infondate in fatto e diritto e confermarsi il decreto opposto.
Pronunciare condanna di NI UR ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In subordine, in caso di revoca del decreto, accertare quale sia la minor somma dovuta dagli opponenti alla opposta, condannandoli al pagamento della stessa somma con interessi legali, con la medesima decorrenza indicata in decreto.
In ogni caso : con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio
**
Occorrendo, in via istruttoria, si ripropone la richiesta di autorizzazione al deposito degli originali cartacei dei documenti R, S e T già prodotti in via telematica con la memoria ex art.
183 6° comma N. 2, rappresentati delle buste ancora chiuse contenenti l'originale firmato delle raccomandate inviate agli obbligati,
Sulle richieste istruttorie di parte IN:
2
Respingere l'istanza proposta dalla difesa dello stesso, in quanto inammissibile, trattandosi di un documento non firmato dalla banca e comunque superflua, inutile nel presente giudizio ed in contrasto con la surroga (doc. 5 del fascicolo monitorio già sopra citato), documentata con atto pubblico, nella quale la Banca ha surrogato la comparente società anche nei confronti di
IN.
Per parte appellata IN IO
Voglia la Corte d'Appello di Venezia :
- In via principale : rigettare l'appello nei confronti del signor IO IN confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 534/2023 – Giudice Dr. Benedetta
Barbera rigettando inoltre le istanze istruttorie di CI s.r.l.;

- In via subordinata e con riserva di gravame : Voglia accertare l'avvenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria per estinzione dell'obbligazione principale e dunque dichiarare nullo, annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 700/2017 emesso dal
Tribunale di Rovigo in data 29/06/2017 R.G. n. 1479/2017, notificato all'opponente in data
05/07/2017 perché infondato in fatto e diritto per tutti i motivi indicati nella narrativa del presente atto;

In via ulteriormente subordinata : nella denegata ipotesi di accertata esistenza , in tutto o in parte, dei contestati crediti azionati nel ricorso per decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, condannare i garanti MA TO, NA NI, ES ND
TI, ER NT, Turcato NI , nell'ipotesi in cui venisse accertata la sua qualità di erede del signor IO UR, a tenere indenne l'appellato di quanto dovesse essere eventualmente costretto a pagare alla Banca in eccesso rispetto alla quota di sua spettanza .
In via subordinata istruttoria :
Si chiede di essere ammessi alla prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1) “ Vero che la scrittura privata che Vi si rammostra ( doc. 12 allegato alla citazione in opposizione di primo grado ) è stata sottoscritta in data 15 luglio 2002 dal Rag. Giovanni
Veronese all'epoca Presidente di Banca di Credito Cooperativo San RC “.
3 2) “Vero che in data 15 luglio 2002 Banca di Credito Cooperativo San RC RovigoBanca e il signor IO IN hanno raggiunto un accordo , a mezzo di scrittura privata sottoscritta, con il quale il signor IO IN ha offerto al predetto Istituto di Credito che ha accettato e incassato l'importo di €. 25.822,84 a fronte del debito dello stesso signor
IN nei confronti della Banca di cui al decreto ingiuntivo n. 228/02 del Tribunale di
Rovigo emesso in data 17.04.2002“;

3) “ Vero che in virtù di tale accordo e a fronte dell'incasso della somma sopra indicata,
B.C.C. San RC si è impegnata in via definitiva a non chiedere ulteriori somme al signor
IO IN con riferimento alla fideiussione da questi prestata e alla conseguente intimazione di pagamento del 17.04.2002”;

4) “Vero che alla scrittura privata di cui al doc 12 è stata data esecuzione in pari data tramite il pagamento della somma pattuita da parte del sig. IN a B.C.C. San RC con gli assegni che si rammostrano (doc 13) e che la Banca ha contestualmente emesso, sempre in data 15 luglio 2002, la ricevuta sub doc 14 che si rammostra”
Si indica quale teste da sentire sui precedenti capitoli di prova:
- Dr. Fioravanti Gerbi , all'epoca Direttore Generale di B.C.C. San RC, residente in [...] .
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio e condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c. 1 c.p.c. e/o al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c. 3 c.p.c.
Per parte appellata UR NI
IN LIMINE:
Rigettarsi le istanze istruttorie formulate da controparte, per i motivi dedotti nella comparsa di costituzione e risposta d'appello.
IN VIA PRINCIPALE:
Rigettarsi l'appello avversario confermando la impugnata sentenza del Tribunale di Rovigo, respingendo ogni domanda di CARDUCCI S.R.L. nei confronti di NI UR, per intervenuta prescrizione.
4
IN VIA SUBORDINATA:
Respingere ogni domanda di CI S.R.L. nei confronti di NI UR, per estinzione dell'obbligazione principale per avvenuto pagamento della stessa.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
Ridurre l'importo della domanda di CARDUCCI SRL, determinando l'esatto ammontare del suo credito nei confronti di NI UR, per i motivi subordinati contenuti nella comparsa di costituzione e risposta d'appello.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio.
Per parte appellata MA TO, NA NI, ES ND TI, ER
NT
Rigettarsi le istanze istruttorie formulate da CI s.r.l.
Rigettarsi l'appello proposto da CI s.r.l., confermando l'appellata sentenza del
Tribunale di Rovigo e respingendo ogni domanda di CI s.r.l.;
subordinatamente e con riserva di gravame, ridurre l'importo della domanda di CI s.r.l. determinando l'esatto ammontare del suo credito.
Spese rifuse.
MOTIVAZIONE
A. Fatto
Il 3.11.1999 Banca di Credito Cooperativo San RC soc. coop. a r.l. ha concesso a Solune
s.r.l. un mutuo di lire 1.500.000.000, garantito da un'ipoteca concessa da Arca Immobiliare
2000 s.r.l. il 5.11.1999 e da diverse fideiussioni rilasciate, tra il 15 ed il 29.10.1999, da dieci soggetti: NA NI, MA TO e UR IO (tutti per l'intera somma mutuata);

ON IE (per € 464.811,21);
TI IO, CC GI, OR PA, IN
IO e ES ND TI (per € 154.937,07);
ER NT (per € 103.291,38).
Con decreto ingiuntivo n. 228/02 il Tribunale di Rovigo ha ingiunto a Solune s.r.l. e - solidalmente con Solune s.r.l., ma nei limiti della garanzia prestata - ai singoli fideiussori, il pagamento a Banca di Credito Cooperativo San RC soc. coop. a r.l. della somma di €
696.332,37, corrispondente al credito residuo riveniente dal mutuo suindicato.
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La banca ha dato avvio ad una procedura esecutiva contro la terza datrice di ipoteca, Arca
Immobiliare 2000 s.r.l., che ha portato nel 2008 a far conseguire all'esecutante, dalla vendita del bene ipotecato (di proprietà di CI s.r.l., nella quale, il 30.5.2007, si era fusa per incorporazione Arca Immobiliare 2000 s.r.l.), la somma di € 106.720,04.
Con dichiarazione di “surrogazione di ipoteca” del 21.10.2016 l'istituto di credito, divenuto
AN Credito Cooperativo Società Cooperativa, ha dato atto che CI s.r.l. è subentrata, nel limite dell'importo di € 106.720,04, in tutti i diritti, le azioni e le garanzie spettanti alla banca nei confronti di Solune s.r.l. e dei suoi fideiussori derivanti dal finanziamento del 3.11.1999 e dal decreto ingiuntivo n. 228/02, nonché nelle ipoteche giudiziali iscritte.
B. Giudizio di primo grado
Con decreto ingiuntivo n. 700/17 del 29.6.2017 il Tribunale di Rovigo ha intimato a Solune
s.r.l. e a nove dei dieci fideiussori, escluso il solo TI IO, di pagare a CI s.r.l., quale terza datrice di ipoteca e in forza degli artt. 1203 e 2871 c.c., la somma di € 106.720,04, oltre a spese e interessi.
Il decreto ingiuntivo è stato opposto da IN IO e, con separato atto di opposizione, da
MA TO, ES ND TI, UR IO, NA NI e ER NT.
Nei due giudizi, tra loro riuniti, si è costituita CI s.r.l., chiedendo il rigetto delle opposizioni.
Il 18.5.2018 è deceduto UR IO e il giudizio è stato in seguito proseguito nei confronti della chiamata all'eredità UR NI.
Con la sentenza qui appellata il Tribunale di Rovigo ha accolto l'eccezione di prescrizione opposta da tutti gli attori alle pretese creditorie di CI s.r.l. e ha, di conseguenza, revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato la convenuta a rifondere gli opponenti delle spese di lite, rigettando la domanda formulata dagli stessi ex art. 96 c.p.c.
6 C. Giudizio d'appello
Contro la sentenza del Tribunale di Rovigo propone appello CI s.r.l., insistendo per
l'accoglimento delle domande fatte valere in sede monitoria.
Si sono costituiti gli appellati IN IO, UR NI, ES ND TI,
MA TO, NA NI e ER NT. Tutti hanno chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 18.6.2024 la causa è stata rimessa in decisione.
D. Motivi d'appello
1) Con il primo motivo
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