Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/03/2024, n. 83
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Sentenza n. 83/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex. artt. 127 ter c.p.c. e
35 del D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 461 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021
T R A
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR), in persona del
Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui, ope legis, risulta elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele n.58;
PARTE APPELLANTE
E
VA NG, parte rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo Esposito e Ciro
Santonicola, elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (NA), in via Amato, n. 7;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 293/2021 emessa dal Giudice del lavoro del
Tribunale di Salerno, pubblicata in data 10.02.2021.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.;
art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 19.09.2019, VA EL conveniva in giudizio il
Ministero in epigrafe indicato al fine di ottenere l'accertamento della natura abilitante del titolo giudiziale posseduto (in virtù dell'accertamento giudiziale contenuto nella sent. n.
623/2017 Tribunale di Nocera Inferiore– sez. Lavoro, non appellata e divenuta pertanto irrevocabile) anche ai fini concorsuali e, conseguentemente, il diritto a partecipare alle operazioni di assegnazione di posti all'esito della procedura concorsuale indetta con D.D.G. del
Ministero dell'Istruzione n. 85/2018 e con il punteggio riportato all'esito delle prove concorsuali per le classi specificate nella domanda, con reinserimento ad ogni fine giuridico, previa disapplicazione dei decreti di esclusione dalle graduatorie del predetto concorso, nelle graduatorie regionali di merito.
In particolare, l'insegnante originario ricorrente, avendo dedotto di essere in possesso di diploma accademico rilasciato dalle istituzioni “di alta formazione artistica, musicale e coreutica” conseguito prima del 19.1.2000, rimarcava di aver ottenuto, tramite il provvedimento giudiziario sopra richiamato, l'accertamento giudiziale della natura abilitante del titolo posseduto ai fini dell'inserimento in II fascia nelle graduatorie di Istituto.
In virtù del predetto riconoscimento giudiziale, dunque, lo stesso rappresentava di aver regolarmente partecipato alla procedura concorsuale “transitoria e semplificata” di cui al
d.lgs. n. 59/2017, indetta con DDG 85/2018 – riservata ai docenti in possesso del titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria, conformemente a quanto statuito dall'art.
3, comma 5 del medesimo DDG – specificando, all'atto della domanda, l'esistenza di un provvedimento giudiziale con il quale era stato disposto l'inserimento del deducente nella II fascia delle graduatorie, previo implicito riconoscimento del valore abilitante del titolo.
Nondimeno, dopo aver superato le prove orali del predetto concorso, l'originario ricorrente si era visto escludere, con diversi decreti dell'USR Campania, dalle graduatorie delle classi di concorso cui avevano partecipato, sull'erroneo presupposto di non possedere i requisiti di partecipazione, ovverosia l'abilitazione all'insegnamento.
Tanto dedotto, adiva il Tribunale eccependo l'illegittimità del proprio depennamento dalle graduatorie di merito concorsuale in presenza di un giudicato che aveva statuito la valenza abilitane del titolo accademico, presupposto per l'inserimento nella seconda fascia.
Il MIUR, costituendosi in giudizio, deduceva in via preliminare il difetto di giurisdizione e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
In data 19.06.2020 parte attrice presentava ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa. Quanto al fumus boni iuris, richiamava quanto già precedentemente dedotto. In punto di periculum in mora, rappresentava che in data 09.04.2020 veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto
Scuola recante n. 22 del 08 aprile 2020 che, all'articolo 2 lettera B, sotto la rubrica "misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021", prevedeva le modalità in base alle quali il MIUR avrebbe provveduto ad adottare le misure volte ad adattare le tempistiche
di immissione in ruolo, da concludersi entro la data del 15 settembre 2020;
che, in virtù dell'erronea valutazione circa il possesso del titolo di abilitazione, esso ricorrente non risultava inserito in graduatoria e, di conseguenza, non poteva essere incluso nelle convocazioni per l'ammissione al terzo anno del FIT (Formazione Iniziale, Tirocinio e
Inserimento) da parte dell'USR Campania;
che il danno grave ed estremo risultava correlato alla necessità di conseguire il "reinserimento nelle graduatorie" per cui è causa, spendibile ai fini delle prossime immissioni in ruolo, previste entro e non oltre il 15 settembre 2020.
Si costituiva il Ministero convenuto, richiamando le difese contenute nella memoria difensiva.
Con ordinanza resa in data 02.09.2020 il giudice accoglieva il ricorso cautelare.
Con sentenza n. 293/2021, pubblicata in data 10.02.2021 e qui impugnata, il Tribunale di
Salerno, in funzione di G.L., accoglieva la domanda di merito proposta dal ricorrente, condannando l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di prime cure nel respingere l'eccezione di giurisdizione sollevata da parte convenuta, evidenziava che in tema di pubblico impiego privatizzato qualora il giudizio verta su questioni di diritto soggettivo del lavoratore, rientra nei poteri del giudice ordinario anche il potere di verificare, incidenter tantum, la legittimità degli atti amministrativi che ne costituiscono atto presupposto, per eventualmente disapplicarli.
A sostegno del proprio convincimento il giudicante osservava, in particolare, che nelle controversie aventi ad oggetto l'inserimento dei docenti nelle graduatorie permanenti o ad esaurimento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano ribadito la chiara linea di demarcazione tra le giurisdizioni, distinguendo a seconda che la questione involga un atto di gestione delle graduatorie, nella quale viene in rilievo la posizione soggettiva dell'interessato
e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione in graduatoria, ovvero la validità dell'atto amministrativo di carattere generale che disciplini l'accesso alle graduatorie: nel primo caso la giurisdizione appartiene del giudice ordinario, nel secondo, invece, al giudice amministrativo.
Evidenziava, dunque, che l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente non si configura come procedura concorsuale e, pertanto, non appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, configurandosi piuttosto come diritto soggettivo nella pretesa alla gestione di una graduatoria utile per l'assunzione, come la verifica dei requisiti che determinano l'inclusione o, in mancanza, l'esclusione dalle graduatorie.
Chiariva, inoltre, che era già stato accertato il diritto del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie provinciali di seconda fascia, in fase di accertamento del valore abilitante del diploma AFAM vecchio ordinamento (conseguito prima del gennaio 2000), con la citata
sentenza 623/2017, divenuta definitiva, per non aver proposto il MIUR soccombente successivo giudizio di appello, di talché il valore abilitante del titolo di diploma AFAM promanava da una statuizione dichiarativa del diritto del ricorrente ad essere iscritti in II fascia delle graduatorie di istituto provinciali, e trattandosi di una statuizione giudiziale definitiva, con certezza di valore legale, coprente il dedotto e il deducibile, anche ai fini concorsuali, ne discendeva la illegittimità, con disapplicazione, dei decreti di esclusione del docente dalle graduatorie per le classi di concorso per le quali aveva presentato domanda, con conseguente riconoscimento del suo diritto all'inserimento nelle graduatorie di merito all'esito delle prove concorsuali.
Con atto di appello depositato in data 10.08.2021, il MIUR impugnava la predetta sentenza, ribadendo l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e osservando, in particolare, che a mente dell'art. 63 D.Lgs. 165/2001 sono devolute al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ad eccezione di quelle relative ai rapporti di cui al quarto comma, ovverosia “le controversie in materia di procedure concorsuali per
l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, sicché trattandosi nel caso de quo di controversia relativa alle procedure concorsuali di assunzione alle dipendenze della PA doveva ritenersi sussistente la giurisdizione del GA.
A sostegno della propria ricostruzione il Ministero appellante evidenziava che il concorso pubblico indetto con DDG n.85/2018 si articolava in una valutazione di titoli e di una prova orale di natura didattico-metodologica, che non prevedeva un punteggio minimo ma un tetto del 40% del punteggio complessivo attribuibile, per poi addivenire ad una graduatoria regionale di merito compilata dalla Commissione giudicatrice. Non trattandosi, dunque, di una mera verifica di titoli, bensì di una procedura concorsuale pubblica volta all'assunzione, poiché il candidato, a seguito della graduatoria finale, veniva di seguito ammesso a frequentare un percorso abilitativo di un anno, al termine del quale, qualora valutato positivamente, veniva immesso nei ruoli di Stato, la controversia in esame si collocava in una fase anteriore alla approvazione delle graduatorie e rientrava pertanto nella giurisdizione del giudice amministrativo, contrariamente a