Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/03/2024, n. 114
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Testo completo
sent. n.114/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. M S Presidente
2. dr. A F O Consigliere rel.
3. Avv. M C G.O.A. ha pronunciato in grado di appello nella camera di consiglio dell'11/03/2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.181/2023 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA difeso e assistito da Avv. I V elettivamente domiciliato Parte_1
presso il suo studio legale in Roma alla via Scirè n.15;
APPELLANTE
E
, in persona del suo l.r., difeso e assistito dall'Avv. P CO CP_1
M, elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Ottaviano (NA) alla Piazza
Duca d'Aosta n.44;
APPELLATO
Oggetto: retribuzione - sanzione disciplinare
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.;
art. 118 disp. att. c.p.c.)
In data 4/4/2023 il sig. a mezzo del suo difensore, Parte_1
presentava appello della sentenza n.1547/2022 emessa dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Salerno depositata in data 5/10/2022, dichiarativa di inammissibilità della domanda con compensazione delle spese di lite.
In particolare, il giudice di primo grado accoglieva l'eccezione di parte resistente circa la nullità del ricorso per indeterminatezza della causa petendi e del petitum, evincibile in caso di impossibile individuazione, attraverso l'esame complessivo dell'atto, delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda non essendo il convenuto in
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grado di predisporre la propria difesa o di conoscere l'esatto oggetto del giudizio, carenza non integrabile successivamente in corso di causa. Invero, segnalava il primo giudice, dal tenore complessivo dell'atto introduttivo di giudizio non risultavano indicati gli elementi di fatto sui quali si basa la domanda: il ricorrente, sul presupposto di una illegittima decurtazione degli emolumenti stipendiali maturati dal 18/10/2018 al
18/10/2019 connessa ad un procedimento penale a cui egli era stato sottoposto e ad un
Contr parallelo procedimento disciplinare, chiedeva la condanna dell' al pagamento della somma complessiva di Euro 45.551,50, restando tuttavia lacunosa la descrizione degli elementi di fatto e di diritto da cui dovrebbe derivare la soluzione della controversia;
non
Contr era infatti espressamente dedotto l'inquadramento professionale all'interno dell' definendosi il ricorrente un dirigente medico in servizio presso l'unità operativa di medicina legale limitandosi a contestare l'applicazione del CCNL dirigenza medica in Orga luogo dell' per i medici convenzionati di medicina generale, per poi rimandare ad un provvedimento di conferimento di incarico del 14/12/2016, benché dall'esame del Orga richiamato documento prot. n.268346 risulti il richiamo ad una disposizione dell' che si riferisce ad una ipotesi di cessazione del rapporto convenzionale;
e dall'atto introduttivo risulterebbe una sospensione dall'attività lavorativa per un provvedimento emesso dal GIP del Tribunale, senza alcun riferimento contenutistico né alcuna produzione documentale per poi far riferimento ad una sospensione del procedimento disciplinare;
ed ancora il ricorrente non aveva chiarito in base a quali norme gli sarebbe comunque spettato il compenso ed in quale misura, fermo restando che almeno per i mesi di ottobre e novembre 2018 risultava dalle buste paga prodotte in atti l'avvenuto pagamento dell'onorario professionale, ed infine la consulenza tecnica di parte non colmava le carenze di allegazione poiché non chiariva i criteri posti a fondamento dei calcoli per individuare una retribuzione mensile parametrata ad un numero variabile di giornate che non troverebbe riscontro in alcuna allegazione di cui al ricorso. Né infine la memoria difensiva della convenuta aveva contribuito a delineare i contorni specifici della vicenda dedotta in giudizio.
L'appellante ripercorreva in sintesi la domanda introduttiva di giudizio: egli, in qualità Contr di dirigente medico convenzionato presso l'unità operativa di dell' Org_2 di a far data dall'1/12/2016, era stato ivi assegnato fino al 30/11/2021 con CP_1
orario di servizio di 24 ore settimanali e, a seguito di procedimento penale iscritto al n.
7966/17 RGNR presso la Procura della Repubblica di Salerno per i reati di cui agli art.
640 cpv. cp e 55-quinquies D.Lgs. 165/01, era stato a suo dire erroneamente sottoposto
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a procedimento disciplinare, sospeso ex art. 55-ter non ricevendo la retribuzione dal
18/10/2018 per poi riprendere servizio dal 19/10/2019, e restando così creditore verso
Contr della somma invocata in atti. Pertanto, aveva chiesto al giudice di tribunale
Contr l'accertamento del proprio credito verso l e la contestuale illegittimità della sospensione della corresponsione degli emolumenti, con condanna dell'ente al pagamento di quanto dovuto. Contestava quindi le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado a sostegno della nullità del ricorso, ed in particolare: sulla omessa indicazione di inquadramento del ricorrente, si trattava di medico convenzionato in collaborazione esterna, quale libero professionista in contratto di diritto privato non di natura subordinata, incaricato di pubblico servizio, sulla base di un rapporto di lavoro
Orga disciplinato da del 23/3/2015;
riguardo alla relazione con il procedimento penale riferiva che dalla documentazione di parte resistente risultava una deliberazione del
Commissario Straordinario n.235 del 22/10/2018 di sospensione del ricorrente dal servizio a decorrere dal 19/10/2018, delibera non comunicata al ricorrente, dalla quale emergevano precise ragioni giuridiche aziendali connesse alla sottoposizione del lavoratore a misura cautelare interdittiva con sospensione d'ufficio dal servizio con decorrenza immediata, e previsione della corresponsione di una indennità alimentare non avente natura retributiva pari al 50% dello stipendio tabellare, ma non v'era un atto di sospensione del trattamento economico, adottabile soltanto con delibera del Direttore
Generale, e comunque ancora spettantegli in applicazione dell'art. 18 comma 1/d e Orga comma 10 dell' (sulla conservazione del diritto alla corresponsione dei compensi fino a sentenza definitiva);
quanto alla incertezza dei criteri di calcolo dei compensi mancati, si richiamava l'art. 59 dell'ACN in relazione all'allegato C dell'accordo medesimo sulle quote fisse e variabili del compenso e delle indennità erogabili;
e sul ruolo del convenuto nel contribuire alla definizione dei contorni fattuali dele vicenda
Contr rilevava che l aveva ammesso il ruolo di medico convenzionato ricoperto dal
, non aveva contestato di averlo sospeso dal servizio e dalla retribuzione (e Parte_1
quindi lo confermava) e neppure aveva contestato espressamente i conteggi prodotti dalla difesa né i criteri utilizzati. Di conseguenza, con la impugnata pronuncia di inammissibilità del ricorso, era stato negato al ricorrente l'accertamento nel merito delle Contr ragioni della domanda, né l aveva eccepito l'avvenuto pagamento ancorché parziale di un eventuale compenso ad un sostituto del medico sospeso, da decurtare sul compenso a quest'ultimo dovuto, né era stato corrisposto il 50% della retribuzione come previsto dal CCNL e dalla delibera n.235/2018. In definitiva, impugnava la
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sentenza perché il ricorso non era nullo per indeterminatezza ma aveva chiaramente enunciato petitum e causa petendi, essendogli stato negato il trattamento economico
Orga previsto dal vigente per i medici di medicina generale in ipotesi di sospensione dall'incarico senza nomina di un sostituto, e non essendo stato concesso un termine per integrare la domanda ai sensi dell'art. 164 comma 5 cpc, norma estensibile al rito del lavoro, potendovi il giudice provvedere anche