Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/01/2025, n. 18
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Anna AR Raschellà Consigliere
Avv. Damiano Comito Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1253/2022 RGAC, e vertente
TRA
IS RI (C.F.: [...]) elettivamente domiciliato in Catanzaro alla Via Milano N° 9 presso e nello studio dell'avv. Colica Roberto, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di appello
Appellante
CONTRO
NZ DR (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato in
Catanzaro alla Via G. Schipani 19, presso e nello studio dell'avv. Marcello Allevato, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado
Appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: «Voglia l'Onorevole Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, in riforma della sentenza impugnata, così giudicare: 1) ex ari 2657 cod. civ. accertare con la sentenza giudiziale l'autenticità della sottoscrizione delle scritture private del 2 gennaio 1971 registrata in Catanzaro il 30 novembre 1982 al n. 2100 Serie III e del 4 gennaio 1983 da parte del de cuius GI AR dante causa della resistente IN
SA, perché solo attraverso l'integrazione della scrittura potrà ottenere l'effetto dell'opponibilità ai terzi (Cass. n. 3674195, n. 2033196 e Cass. civ., Sez. 111, 19 dicembre
2016, n. 26102);
2) accertata l'autenticità delle scritture private del 2 gennaio 1971 e del
311011986, disporre il conseguente ordine al conservatore di eseguire la trascrizione nei registri immobiliari, della (emananda) sentenza a margine degli atti;
3) emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
4) con vittoria di spese e competenze di lite a carico dell'appellata.». Per l'appellata IN SA: <<dichiarare preliminarmente l'inammissibilità della produzione documentale effettuata dall'appellata;
rigettare l'appello per inammissibilità, improcedibilità e perché comunque manifestamente infondato in fatto ed in diritto;
rigettare tutte le avverse domande, anche per come spiegate, per tutti i motivi esposti in epigrafe, in quanto infondate in fatto e diritto, confermare la sentenza impugnata. In ogni caso: accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle scritture del 02/01/1971 e 04/01/1983 con conseguente inapplicabilità dell'istituto contemplato dal 2657 c.c. per i motivi sopra esposti;
dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti connessi ai preliminari di vendita del
02/01/1971 e 04/01/1983 con ogni conseguenza di legge. Con condanna al pagamento delle spese ed onorari di giudizio tenuto conto che il valore della causa è di € 198.402,00
(ricavabile dalle visure catastali allegate al fascicolo di parte del giudizio di primo grado) o quanto meno di valore indeterminabile. >>.
RILEVATO IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
<1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., AR IS, premettendo di essere intestataria catastale dei beni immobili censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Catanzaro al foglio di mappa 57, p.lla 355, sub 31 e 32 unitamente ai fratelli AR, VI e RT, ciascuno per la quota indivisa di ¼ e di essere unica superstite dei germani, di cui alcuni deceduti senza eredi e altri (VI IS) dichiarati falliti con esplicita rinuncia al bene da parte della Curatela, ha proposto azione per accertare l'autenticità delle sottoscrizioni delle scritture private di compravendita del 02.01.1971 e del 04.01.1983 da parte di
GI AR, dante causa dell'odierna resistente, ai fini della trascrizione nei registri immobiliari delle predette scritture private e dell'emananda sentenza di accertamento ai sensi dell'art. 2657 c.c., onde ottenerne l'effetto dell'opponibilità del titolo nei confronti dei terzi creditori (in specie, il condominio e il comune) che pretendono il pagamento degli oneri condominiali e dei tributi sulle unità immobiliari in discorso. Si è costituita la convenuta SA IN, eccependo: a) il difetto di legittimazione attiva di AR
IS, non essendo ella parte delle scritture private azionate e non risultando provata la sua qualità di erede degli altri comproprietari;
b) la nullità delle scritture private del 1971 e del 1983, trattandosi di atti di disposizione di beni in proprietà indivisa da parte di uno solo dei comproprietari;
c) la prescrizione dell'azione. Disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario, le parti si sono scambiate le memorie ex art. 183 c.p.c. ed, all'esito, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione orale>>.
Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 151/2022, pubblicata in data così pronunciava:
<<- rigetta la domanda proposta da IS AR nei confronti di IN SA;
- condanna IS AR al pagamento in favore di IN SA delle spese di lite, che liquida in € 3.235,00, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge.>>.
Avverso tale decisione IS AR proponeva appello affidando il gravame a due motivi di censura.
Con il primo motivo l'appellante si duoleva della sentenza impugnata per avere il primo giudice rigettato la domanda ritenendo che ella agisse come erede dei LL IS.
Assumeva, contrariamente alla decisione di primo grado, di avere agito come erede della società di fatto LL IS come del giudizio, da dove viene in evidenza che la domanda è stata introitata nella qualità di erede della SDF F.11i IS e non quale erede dei LL IS>>.
Con il secondo motivo di appello, lamentava l'erroneità della sentenza impugnata in quanto viziata da errori sia di diritto che di fatto, con particolare riferimento alla cattiva interpretazione della normativa e della sentenza della Corte di Cassazione n. 2951/2016, utilizzata in modo "manifestamente illogico" e "irragionevole".
Evidenziava in proposito: - di avere dimostrato la propria legittimazione ad agire e la titolarità del diritto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Anna AR Raschellà Consigliere
Avv. Damiano Comito Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1253/2022 RGAC, e vertente
TRA
IS RI (C.F.: [...]) elettivamente domiciliato in Catanzaro alla Via Milano N° 9 presso e nello studio dell'avv. Colica Roberto, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di appello
Appellante
CONTRO
NZ DR (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato in
Catanzaro alla Via G. Schipani 19, presso e nello studio dell'avv. Marcello Allevato, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado
Appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: «Voglia l'Onorevole Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, in riforma della sentenza impugnata, così giudicare: 1) ex ari 2657 cod. civ. accertare con la sentenza giudiziale l'autenticità della sottoscrizione delle scritture private del 2 gennaio 1971 registrata in Catanzaro il 30 novembre 1982 al n. 2100 Serie III e del 4 gennaio 1983 da parte del de cuius GI AR dante causa della resistente IN
SA, perché solo attraverso l'integrazione della scrittura potrà ottenere l'effetto dell'opponibilità ai terzi (Cass. n. 3674195, n. 2033196 e Cass. civ., Sez. 111, 19 dicembre
2016, n. 26102);
2) accertata l'autenticità delle scritture private del 2 gennaio 1971 e del
311011986, disporre il conseguente ordine al conservatore di eseguire la trascrizione nei registri immobiliari, della (emananda) sentenza a margine degli atti;
3) emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
4) con vittoria di spese e competenze di lite a carico dell'appellata.». Per l'appellata IN SA: <<dichiarare preliminarmente l'inammissibilità della produzione documentale effettuata dall'appellata;
rigettare l'appello per inammissibilità, improcedibilità e perché comunque manifestamente infondato in fatto ed in diritto;
rigettare tutte le avverse domande, anche per come spiegate, per tutti i motivi esposti in epigrafe, in quanto infondate in fatto e diritto, confermare la sentenza impugnata. In ogni caso: accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle scritture del 02/01/1971 e 04/01/1983 con conseguente inapplicabilità dell'istituto contemplato dal 2657 c.c. per i motivi sopra esposti;
dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti connessi ai preliminari di vendita del
02/01/1971 e 04/01/1983 con ogni conseguenza di legge. Con condanna al pagamento delle spese ed onorari di giudizio tenuto conto che il valore della causa è di € 198.402,00
(ricavabile dalle visure catastali allegate al fascicolo di parte del giudizio di primo grado) o quanto meno di valore indeterminabile. >>.
RILEVATO IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
<1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., AR IS, premettendo di essere intestataria catastale dei beni immobili censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Catanzaro al foglio di mappa 57, p.lla 355, sub 31 e 32 unitamente ai fratelli AR, VI e RT, ciascuno per la quota indivisa di ¼ e di essere unica superstite dei germani, di cui alcuni deceduti senza eredi e altri (VI IS) dichiarati falliti con esplicita rinuncia al bene da parte della Curatela, ha proposto azione per accertare l'autenticità delle sottoscrizioni delle scritture private di compravendita del 02.01.1971 e del 04.01.1983 da parte di
GI AR, dante causa dell'odierna resistente, ai fini della trascrizione nei registri immobiliari delle predette scritture private e dell'emananda sentenza di accertamento ai sensi dell'art. 2657 c.c., onde ottenerne l'effetto dell'opponibilità del titolo nei confronti dei terzi creditori (in specie, il condominio e il comune) che pretendono il pagamento degli oneri condominiali e dei tributi sulle unità immobiliari in discorso. Si è costituita la convenuta SA IN, eccependo: a) il difetto di legittimazione attiva di AR
IS, non essendo ella parte delle scritture private azionate e non risultando provata la sua qualità di erede degli altri comproprietari;
b) la nullità delle scritture private del 1971 e del 1983, trattandosi di atti di disposizione di beni in proprietà indivisa da parte di uno solo dei comproprietari;
c) la prescrizione dell'azione. Disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario, le parti si sono scambiate le memorie ex art. 183 c.p.c. ed, all'esito, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione orale>>.
Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 151/2022, pubblicata in data così pronunciava:
<<- rigetta la domanda proposta da IS AR nei confronti di IN SA;
- condanna IS AR al pagamento in favore di IN SA delle spese di lite, che liquida in € 3.235,00, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge.>>.
Avverso tale decisione IS AR proponeva appello affidando il gravame a due motivi di censura.
Con il primo motivo l'appellante si duoleva della sentenza impugnata per avere il primo giudice rigettato la domanda ritenendo che ella agisse come erede dei LL IS.
Assumeva, contrariamente alla decisione di primo grado, di avere agito come erede della società di fatto LL IS come del giudizio, da dove viene in evidenza che la domanda è stata introitata nella qualità di erede della SDF F.11i IS e non quale erede dei LL IS>>.
Con il secondo motivo di appello, lamentava l'erroneità della sentenza impugnata in quanto viziata da errori sia di diritto che di fatto, con particolare riferimento alla cattiva interpretazione della normativa e della sentenza della Corte di Cassazione n. 2951/2016, utilizzata in modo "manifestamente illogico" e "irragionevole".
Evidenziava in proposito: - di avere dimostrato la propria legittimazione ad agire e la titolarità del diritto
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