Corte d'Appello Milano, sentenza 06/08/2024, n. 684

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 06/08/2024, n. 684
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 684
Data del deposito : 6 agosto 2024

Testo completo

Sentenza n. 684/2024
Registro Generale Appello Lavoro n. 422/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera rel.
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 3382/2023 del Tribunale di Milano
(est. dott.ssa Francesca Capelli), promossa:
DA
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI (CNPADC) rappresentata e difesa dagli avv.ti ROBERTO PESSI e
FRANCESCO GIAMMARIA, ed elettivamente domiciliata in Milano, Corso Monforte 15, presso
i difensori appellante
CONTRO
RE DR rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfrancesco Garattoni e Filippo
Tomassoli, ed elettivamente domiciliato in Rimini, Corso D'Augusto 134, presso i difensori appellato

CONCLUSIONI
APPELLANTE Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso in appello:
1) riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 3382/2023 del 18.10.2023, depositata in pari data, non notificata e, per l'effetto, per i motivi di cui in narrativa, rigettare tutte le domande formulate dal Dott. NA nel primo grado del presente giudizio, perché infondate, in fatto ed in diritto, nonché in quanto carenti di prova;

2) con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
1 APPELLATO Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, respingere l'appello formulato dalla CNPADC e confermare in toto la sentenza del Tribunale di Milano n.3382/2023, pubblicata il 18.10.2023 NON NOTIFICATA, con vittoria di spese di lite e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio da distrarre ai difensori quali antistatari.

FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.4.2024, la Cassa ha proposto appello avverso la sentenza n.
3382/2023 del Tribunale di Milano che ha accolto il ricorso presentato da NA DR volto ad accertare il diritto a percepire la pensione di vecchiaia, della quale era titolare con decorrenza
01.07.2005, senza l'applicazione del contributo di solidarietà nonché il diritto a percepire la quota retributiva della medesima pensione, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive sino al 31 dicembre 2003, in applicazione del criterio del “pro rata” e quindi nella misura risultante dall'applicazione della normativa previgente rispetto alla disciplina del regime previdenziale introdotta con il Regolamento della Cassa approvato il 14 luglio 2004.
Il Tribunale, esclusa la decadenza di cui all'art. 47 DPR n. 39/1970 (capo non appellato), ritenuta la prescrizione decennale, richiamata la sentenza n. 805/2021 della Corte di Appello di Milano, ha così disposto:
Accerta e dichiara che nel caso di specie deve essere applicato il criterio del pro rata e pertanto la cassa è tenuta a corrispondere al ricorrente la quota retributiva della pensione di vecchiaia nella misura risultante dall'applicazione della normativa previgente relativamente al calcolo della quota pensionistica per anzianità contributiva del ricorrente sino al 31/12/2003;

-per l'effetto condanna la Cassa convenuta a corrispondere al ricorrente il trattamento pensionistico calcolando la quota di pensione riferibile alle anzianità contributive anteriori al
2004 sulla base della normativa vigente più favorevole, con conseguente restituzione degli arretrati derivanti dal pregresso calcolo più favorevole oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti 10 anni a ritroso dalla proposizione del presente ricorso;

-condanna la Cassa convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di DR NA che liquida in € 3.500,00 oltre iva e c.p.a. E rimborso forfettario spese.”.
La Cassa censura la sentenza per i seguenti motivi:
1)erroneità della sentenza di primo grado nell'aver ritenuto che la quota reddituale della pensione del dott. NA è stata calcolata in violazione del principio del “pro rata”;
violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 42/2006 e dell'art. 12 del Regolamento di
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