Corte d'Appello Roma, sentenza 16/04/2024, n. 1465
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Testo completo
35
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
all'udienza del 16/04/2024 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1424/2020: tra SC IC, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. VACCANEO MAURO
Appellante contro
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. MAZZARELLA GIUSEPPE
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'avv. D'AMBROSIO EMILIA
Appellati alla data odierna ha pronunziato la presente
SENTENZA
con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8474 del 2019 CONCLUSIONI: come da scritti in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da SC IC avverso la cartella n. 097 2018 0017315213000 -con la quale veniva allo stesso intimato il pagamento della somma di € 6.585,71 a titolo di contributi relativi all'anno 2015 in favore della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei geometri- ed avverso il provvedimento del 23.5.2014 (prot. n. 32469) con il quale la Cassa disponeva il suo obbligo di iscrizione a far data dal 1.1.2008.
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso avverso la cartella di pagamento (notificata il 3.7.2018) inammissibile per essere stato depositato in data 14.8.2018, oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, comma 5, del D. L.gs. n. 46 del 1999;
ha, poi, valutato inammissibile per difetto di interesse ad agire la domanda relativa all'annullamento del provvedimento di iscrizione alla Cassa Geometri, tenuto conto che alcun avviso, richiesta o intimazione relativa agli anni diversi dal 2015 era stata notificata al MO e non potendo dalla mera iscrizione di ufficio derivare, allo stato, alcun effetto pregiudizievole per quest'ultimo.
Avverso la sentenza ha proposto appello SC IC chiedendone la riforma per i seguenti motivi:
-Erroneità della sentenza che ha ritenuto tardiva l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 097 2018 0017315213000, notificata il 3.7.2018, tenuto conto che il ricorso era stato depositato in data 13.8.2018 e non il 14.8.2018 (data attribuita dalla cancelleria ai fini dell'iscrizione a ruolo);
-Conseguente erroneità della sentenza che ha ritenuto la carenza di interesse ad agire, stante l'impugnazione nei termini della cartella e l'evidente “effetto pregiudizievole” richiamato dal Tribunale quale condizione per poter ricorrere;
ha, quindi, riproposto i motivi di merito espressi in primo grado e non esaminati dal primo giudice.
Si è costituita la CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI chiedendo il rigetto del gravame.
Si è, altresì costituita l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE chiedendo il rigetto dell'appello.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce, con contestuale motivazione.
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Rileva, in via preliminare, il Collegio la tempestività della proposta impugnazione, tenuto conto della sospensione dei termini processuali di cui agli artt. 83 del D.L. 17.3.2020 n. 18, conv. L. n. 27 del 2020 e 36 del D.L.
8.4.2020 n. 23, conv L. n. 40 del 2020, sospensione che comporta l'esclusione dei giorni ricompresi dal 9 marzo all'11 maggio 2020 dal calcolo di tutte le scadenze processuali.
2
Nel merito l'appello non può trovare accoglimento e l'originaria domanda proposta da SC IC deve essere respinta per le ragioni di seguito indicate.
Fondato è il primo motivo di censura con il quale l'appellante lamenta l'erroneità della decisione – che ha ritenuto tardiva l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento n. 097 2018 0017315213000, notificata il 3.7.2018 – tenuto conto che il ricorso era stato depositato in data 13.8.2018 e non il 14.8.2018, per come affermato dal primo giudice.
E, invero, risulta dal registro informatico della cancelleria del Tribunale di Roma che il ricorso proposto da SC IC è stato depositato in data 13.8.2018, laddove in data 14.8.2018 la cancelleria ha iscritto a ruolo il ricorso;
dal suddetto registro informatico emerge, altresì, l'annotazione della cancelleria, effettuata il 14.8.2018, avente ad oggetto: ricorso trasmesso il 13.8.2018 ed iscritto il 14.1.2018 (v. anche la visura dal sito pst.giustizia.it prodotta in atti dall'appellante, doc. 36).
L'odierno appellante ha, inoltre, prodotto in primo grado, in data 1.2.2019, le ricevute di “accettazione” e di “consegna” relative al deposito telematico del ricorso, dalle quale emerge che la seconda PEC, di “consegna”, è datata 13.8.2018 (ore 21,28).
E, per come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (ord. n. 17328 del 2019 e sent. n. 9087 del 2023), nel processo civile telematico il deposito si considera perfezionato al momento dell'emissione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal c. 7 dell'art. 16 bis del D.L. 179 del 2012, conv. nella legge n. 221 del 2012, inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2) della legge 24.12.2012 n. 228 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., in l. n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di