Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/05/2024, n. 559

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/05/2024, n. 559
Giurisdizione : Corte d'Appello Brescia
Numero : 559
Data del deposito : 29 maggio 2024

Testo completo

R.Gen. N. 546/2020 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Vittoria Gabriele Presidente
Dott. Marco Benatti Consigliere OGGETTO:
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel. contratti bancari
ha pronunciato la seguente (deposito bancario,
SENTENZA NON DEFINITIVA cassetta di sicurezza,
nella causa civile n. 546/2020 R.G. promossa con atto di appello notificato in apertura di credito data 3.6.2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 6.12.2023 bancario, anticipazione
da bancaria, conto
FALLIMENTO I VO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona corrente bancario,
del curatore sconto bancario
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Perlasca del foro di Milano, Cod. 146041
procuratore domiciliatario con studio in Milano, via Francesco Sforza n. 19,
per delega allegata all'atto di appello
APPELLANTE
c o n t r o
UNIONE BANCHE ITALIANE – BI BANCA SPA
pagina 1 di 34


rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Stringhini del foro di Bergamo,
procuratore domiciliatario con studio in Bergamo, via Giovanni Pascoli n.7
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo in data 1.2.2020 n.
259/2020
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, disattesa ogni contraria
domanda, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza n. 259/2020
resa inter partes in data 29 gennaio/1 febbraio 2020 dal Tribunale di Bergamo,
notificata a mezzo P.E.C. in forma autentica al FA I OV S.r.l. in
Liquidazione presso il domicilio eletto nel giudizio di primo grado in data 3
giugno 2020, in accoglimento dei motivi esposti:
in via principale:

1. accertare e dichiarare l'invalidità, nullità ed inefficacia del contratto di
conto corrente di corrispondenza n. 7741 (e conti anticipi nn. 781000023,
30224/01/50, 25656, 50423, 50441, 50496, 50491) intestato a I OV
SRL presso la AN popolare Commercio e Industria S.p.A. già AN
Popolare di Vigevano ed ora BI AN S.p.A., per mancanza di un valido
contratto sottoscritto di apertura di conto corrente, di affidamento, di apertura
di linee di credito, di finanziamenti, riportanti le condizioni applicate ai
predetti contratti, nonché per applicazione di interessi usurari che hanno
pagina 2 di 34
superato il tasso soglia in corso di rapporto e, per l'effetto, condannare la
convenuta alla restituzione a favore del FA I OV S.r.l. in liq.ne,
in persona del Curatore, di tutte le somme versate a titolo di interessi ed al
risarcimento dei danni;

2. dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati
nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione, in via dispositiva, degli
interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c., o, in subordine, di quelli previsti
dall'art. 117 comma 7 TUB;

3. accertare e dichiarare la violazione da parte della AN convenuta delle
regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del complesso rapporto di
conto corrente intercorso con la società attrice, con ogni conseguenza sulla
ripetibilità dell'indebito percetto;

4. accertare e dichiarare l'invalidità, nullità ed inefficacia del contratto di
conto corrente di corrispondenza n. 7741 (e conti anticipi nn. 781000023,
30224/01/50, 25656, 50423, 50441, 50496, 50491) intestato a I OV
SRL presso la AN Popolare Commercio e Industria S.p.A. già AN
Popolare di Vigevano ed ora BI AN S.p.A., per violazione degli artt.
1284
, 1346, 2697 e 1418 c.c., nonché per l'applicazione arbitraria ed
unilaterale da parte della banca di clausole di determinazione e di applicazione
di capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri
applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto,

5. dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi pagina 3 di 34
inerenti il rapporto in esame;

6. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325
e 1418 c.c., della clausola o della prassi che preveda addebiti in c/c per le -
non convenute - commissioni sul massimo scoperto trimestrale, comunque
prive di causa negoziale, con obbligo della AN di stornare tutti i relativi
importi dai rapporti di c/c intestati a I OV S.r.l.;

7. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt.
1284
, 1346, 2697 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati
nel corso dell'intero rapporto sulla differenza giorni – banca tra la data di
effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonché
per mancanza di giustificazione causale, e comunque ed inoltre della
illegittima corresponsione di spese non pattuite per iscritto, e della illegittima
modifica unilaterale di condizioni contrattuali non pattuite per iscritto;

8. accertare e dichiarare per effetto della declatoria di nullità del contratto di
conto corrente impugnato, previa rettifica del dare - avere, l'esatto dare –
avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del
medesimo in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione
di non convenute commissioni di massimo scoperto, spese non pattuite e di
interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di
effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;

9. per l'effetto delle suddette violazioni, condannare la banca convenuta,
previa rettifica del dare-avere, alla restituzione delle somme tutte
pagina 4 di 34
illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e
rivalutazione monetaria, in favore dell'istante, prudentemente quantificate dal
CTP in Euro 525.162,44 o comunque nella diversa, maggiore o minor somma,
che sarà determinata in corso di causa, oltre alle spese di CTU, CTP e del
procedimento di mediazione obbligatoria, ed oltre agli interessi legali a far
data da ciascun pagamento – o quantomeno dalla chiusura di ciascun conto - al
saldo;
ovvero,
10. condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni tutti patiti dalla I
OV S.r.l., in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366 e 1375 c.c., da
determinarsi in misura pari agli addebiti illegittimamente disposti sui conti
correnti per cui è causa oltre spese ed interessi, ovvero, se ritenuto, in via
equitativa;

11. condannare comunque la banca convenuta al risarcimento del danno ex art.
96 c.p.c.
;

12. condannare in ogni caso la banca convenuta al pagamento delle spese e
competenze di entrambi i gradi del giudizio;

in via istruttoria:
richiamato tutto quanto articolato, dedotto ed eccepito nei propri atti difensivi
e nei precedenti verbali di udienza, ivi compresa l'eccezione di mancata
stipulazione per iscritto del contratto di c/c ordinario oggetto di giudizio
(conto corrente n.7741 intestato alla Soc. I OV in bonis presso la sede
di Vigevano della AN Popolare di Vigevano, poi divenuta AN Popolare
pagina 5 di 34
Commercio e Industria S.p.a e successivamente BI >
quantomeno dal 1987 ed estinto in data 28.10.2011), dato atto della
produzione da parte della AN appellata solo di una parte della
documentazione di cui era onerata ex art. 210 c.p.c., e della conferma,
ricavabile anche da tale documentazione - oltre che dalle produzioni del
FA - dell'avvenuta concessione di ampi affidamenti a valere sul c/c di
cui si discute, chiede che sia disposta CTU tecnico-contabile al fine di: a)
accertata la durata dell'intero contratto in essere tra le parti a far data da epoca
certamente anteriore all'1/10/1987, b) calcolare l'ammontare complessivo
delle competenze addebitate nei vari periodi a titolo di interessi su piazza,
interessi anatocistici, Commissioni Massimo Scoperto;
c) calcolare il Tasso di
Interesse Effettivo Globale medio annuo;
d) calcolare il Tasso di Interesse
Effettivo Globale medio annuo con riferimento ai periodi trimestrali di
rilevazione del c.d. tasso-soglia di cui alla Legge 108/1996;
e) calcolare il
tasso di interesse debitore-creditore in regime di tasso legale, senza
capitalizzazione, computando le operazioni di accredito effettivo delle valute
dal giorno in cui la banca ha acquistato o perduto la disponibilità dei
correlativi importi;
con riserva di nomina del proprio Consulente tecnico di
parte;
f) determinare l'effettivo dare – avere sino alla data di esecuzione della
CTU, aggiungendo al capitale effettivamente erogato nel tempo dalla banca gli
interessi al tasso legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione delle non
convenute c.m.s. trimestrali, computando le valute delle singole operazioni dal
pagina 6 di 34
giorno in cui la banca ha acquisito o perduto la disponibilità dei relativi
importi, oppure in difetto con la valuta del giorno dell'operazione effettuata
dall'utente;
il tutto con rivalutazione monetaria.
A tal fine, si propone il seguente quesito, con riserva di integrazione:
"Il CTU, sentite le parti e i loro eventuali CTP, effettuata ogni indagine
necessaria ed opportuna, esaminata la documentazione prodotta, e quella
eventualmente offerta dalle parti nel corso dell'indagine nei limiti di cui
all'art. 198 c.p.c., proceda nei seguenti termini con riferimento al contratto di
conto corrente di corrispondenza n. 7741 (e conti anticipi nn. 781000023,
30224/01/50, 25656, 50423, 50441, 50496, 50491) intestato a I OV
SRL presso la AN popolare Commercio e Industria S.p.A. già AN
Popolare di Vigevano, nonché ad ogni altro rapporto intervenuto tra la società
I OV S.r.l. in bonis e la suddetta AN (poi divenuta BPCI e
successivamente BI AN) e/o con riferimento alle diverse numerazioni che
i rapporti dovessero aver assunto nel tempo:
1) effettui ogni conteggio con verifica giorno per giorno e con decorrenza
dalla data di apertura del conto, ovvero dal saldo risultante alla data
dell'estratto di C/C più risalente prodotto dal correntista;

2) espunga dal conteggio spese e commissioni di massimo scoperto, ove non
espressamente pattuite;

3) computi le valute delle singole operazioni dal giorno in cui la banca ha
acquisito o perduto la disponibilità dei relativi importi, oppure
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi