Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/05/2024, n. 867

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/05/2024, n. 867
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 867
Data del deposito : 20 maggio 2024

Testo completo

N. 1465/21 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Quarta Sezione Civile

La Corte di appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente rel.
Dott. Ernesto Covini Consigliere
Dott.ssa Ada Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente

SENTENZA nella causa civile di II° grado n. 1465/21 del Ruolo Generale, promossa da:
LI AD, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ilaria Pacini e Flavio Biondi
APPELLANTE
Contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ida Galanti e
Enrichetta Brandi
APPELLATA
e
IN IT PA
APPELLATA contumace
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 19 marzo 2024, emessa all'esito di camera di consiglio telematica mediante collegamento da remoto attraverso l'applicativo MS Teams, sulle seguenti Conclusioni:
Conclusioni appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, contrariis reiectis, in riforma integrale dell'impugnata sentenza del Tribunale di Firenze, n° 1907/2021, pubblicata in data 09.07.2021, emessa a conclusione del giudizio rubricato sub R.G. n. 15098/2017, notificata in data 09.07.2021, e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa per i motivi di cui in narrativa, accogliere le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respinte le istanze contrarie, rilevata la responsabilità medico-sanitaria dell'A.O.U. Careggi di
Firenze per i fatti di cui in narrativa, condannare la stessa struttura ospedaliera al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore a causa della condotta dei sanitari inadempiente, imperita, imprudente, negligente e comunque illecita, danni che si quantificano in Euro 379.160,00
(trecentosettantanovemilacentosessanta/00) oltre al danno morale, a quello esistenziale ed al rimborso delle spese mediche, il tutto oltre interessi dal dì del dovuto all'effettivo saldo, rivalutazione monetaria, ovvero in quelle maggiori o minori somme che risulteranno di giustizia, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione delle stesse ex art.
93 c.p.c. a favore dell'Avv. Ilaria Pacini la quale si dichiara antistataria”.
IN VIA ISTRUTTORIA Si richiede fin d'ora rinnovazione di CTU medico-legale atta a verificare e confermare in contraddittorio i danni cagionati al Sig. AD LI per i fatti di cui sopra, posta l'incompletezza della CTU resa nel giudizio di primo grado”.

Conclusioni appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile o comunque rigettare per le motivazioni di cui in atti, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal sig. AD LI così come ogni ulteriore richiesta avanzata nell'atto di appello, ivi compresa quella di sospensione dell'esecutività della sentenza n. 1907/2021 emessa dal Tribunale di Firenze il 9.07.2021 – RG n. 15098/2017 e, per l'effetto, confer-marla integralmente.
Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, AD LI ha convenuto in giudizio di fronte al Tribunale di Firenze l'A.O.U. Careggi di Firenze, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente derivati dalle condotte colpose tenute dai sanitari della struttura nel trattamento del proprio caso clinico.
A supporto della domanda deduceva che nel 2005, quando era ancora minorenne (essendo nato il
25/01/1990) gli veniva diagnosticata la sindrome di Gorham, una malattia rara consistente in
un'osteolisi spontanea e massiva, caratterizzata da proliferazione di piccoli vasi sanguigni o vasi linfatici che determina il progressivo riassorbimento e distruzione dell'osso;
inizialmente (nella seconda metà del 2005 e nella prima metà del 2006) gli ortopedici della Azienda Ospedaliera
Universitaria di Careggi trattarono il paziente conservativamente, mediante interventi di bonifica, curettage e innesti ossei spongiosi omoplastici.
In data 4.04.2006 venne diagnosticata la “frattura composta del femore distale sinistro in esiti cisti aneurismatica” e l'attore venne sottoposto ad intervento di osteo-sintesi con viti cannulate ed ulteriore bonifica e curettage della cavità di riassorbimento osseo.
Ad un controllo TC del giugno 2007 era segnalata la progressione della malattia, indicata come ampia area osteolitica che circondava le viti distali e interessava la parte distale del femore mediale;
pertanto, viste le gravi difficoltà nella deambulazione a causa della grave isometria ed instabilità medio laterale, l'attore fu sottoposto in data 02.07.2007 ad intervento chirurgico di “resezione del femore distale sinistra 16 cm dalla rima articolare e ricostruzione con protesi speciale non cementata IN-C steli non cementati del diametro di 20mm al femore e 16 alla tibia” e dimesso in data 07.07.2007;
in cartella clinica non venivano riportate le etichette del materiale impiantato.
Dopo circa 6 anni, in data 05.11.2013, l'attore avvertiva durante la deambulazione un improvviso cedimento della gamba sinistra, con conseguente rilevante sintomatologia dolorosa che imponeva
l'accesso in urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Empoli e da qui il trasferimento alla
Ortopedia Oncologica del CTO di Firenze, ove veniva diagnosticato un “cedimento protesico in paziente portatore di megaprotesi per resezione femore distale in Gorham Disease”.
L'attore pertanto subiva in data 8.11.2013 un nuovo intervento chirurgico per sostituzione della protesi che si era spezzata e ciò gli causava nuove sofferenze, un periodo di invalidità temporanea e necessità di riabilitazione successiva, nonché un incremento della invalidità permanente rispetto alla situazione precedente.
Sulla scorta del parere del proprio ctp medico legale, prof. MA RA, l'attore deduceva profili di responsabilità dei sanitari dell'azienda convenuta sia in riferimento all'intervento di impianto della prima protesi nel 2007 (sostenendo la nullità del consenso informato rilasciato su modulo prestampato, nonché la completa assenza in cartella clinica delle etichette del materiale impiantato sul paziente), sia in riferimento alle lesioni subite a seguito della rottura della protesi impiantata: invero si era avuto il cedimento della predetta protesi solo dopo 6 anni, che ne aveva imposto
l'immediata sostituzione, mentre se ciò non fosse accaduto la protesi impiantata nel 2007 avrebbe dovuto essere sostituita solo dopo 20-25 anni;
quanto in particolare alla maggiore invalidità permanente determinata dalla necessità del successivo intervento chirurgico del 2013, il ctp dell'attore concludeva: “valutando pertanto i postumi normalmente conseguenti ad una PTG già di primo impianto (Protesi speciale non cementata IN C) ben impiantata nella misura del 25%, il danno differenziale attribuibile al fallimento meccanico dell'impianto protesico è da valutare quale maggior danno nella misura del 15%, per un danno complessivamente valutabile al 40%”.
Sulla scorta di queste valutazioni tecniche l'attore quindi concludeva chiedendo la condanna dell'Azienda sanitaria convenuta “al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore a causa della condotta dei sanitari inadempiente, imperita, imprudente, negligente e comunque illecita, danni che si quantificano in Euro 379.160,00, oltre al danno morale, a quello esistenziale ed al rimborso delle spese mediche, il tutto oltre interessi dal dì del dovuto all'effettivo saldo, rivalutazione monetaria, ovvero in quelle maggiori o minori somme che risulteranno di giustizia , con vittoria di spese e competenze di causa”.
Si costituiva l'Azienda sanitaria convenuta contestando le avverse difese, rilevando la correttezza della condotta dei sanitari operanti presso la propria struttura sia perché l'intervento del 2007 di applicazione della prima protesi era stato necessitato dal progredire della grave malattia dell'attore ed era stato ben eseguito, sia perché il cedimento dell'impianto protesico installato non poteva essere imputato alla condotta dei sanitari, trattandosi di un difetto o di un mal funzionamento della protesi, addebitabile alla società produttrice/fornitrice della stessa, la IN IT PA, società che chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa.
La convenuta contestava anche il quantum della pretesa risarcitoria, osservando che l'attore aveva richiesto una somma calibrata sul 40% di invalidità permanente, mentre anche secondo il proprio ctp tale era l'invalidità permanente attuale, mentre il risarcimento avrebbe potuto essere riferito solo ai postumi addebitabili al cedimento della protesi e alla necessità di un nuovo intervento, dunque pari solo al 15% di danno differenziale, considerato che il 25% era l'invalidità permanente già conseguente al primo intervento di impianto della protesi.
Autorizzata la chiamata in causa si costituiva IN IT PA, contestando le domande sia nell'an sia nel quantum e facendo presente di non essere il produttore della protesi utilizzata, bensì solo il fornitore del prodotto in IT.
La causa veniva istruita in via documentale e a mezzo di CTU medico-legale, affidata alla dott.ssa
Aida Graev e al Prof. Ubaldo Gatti.
All'esito il Tribunale, con sentenza n. 1907/2021 pubblicata il 09/07/2021, così decideva:
a) respinge la domanda attorea;

b) condanna l'attore al rimborso, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 12.678,00, oltre spese di contributo unificato, bolli, notifiche, spese generali, IVA e
CPA, come per legge;
c) condanna la convenuta al rimborso, in favore della IN IT S.p.A., delle spese di lite, che liquida in complessivi € 12.678,00, oltre spese di contributo unificato, bolli, notifiche, spese generali, IVA e CPA, come per legge;

d) pone le spese di C.T.U. interamente a carico dell'attore che dovrà rimborsare quanto eventualmente anticipato a tale titolo da parte convenuta” .
In motivazione preliminarmente il Tribunale respingeva sia la deduzione di nullità
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