Corte d'Appello Bari, sentenza 05/11/2024, n. 1401
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Testo completo
R.G.V.G. n. 403/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Michele Prencipe - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 24.10.2024 nel procedimento in grado di appello iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G.V.G. 403/2024, promosso da
nata a [...] il [...] ( , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Pasquale Leonardo Cimaglia e con domicilio eletto presso il suo studio in San Severo alla
Via M. Tondi n.9, giusta mandato allegato al ricorso in appello.
Appellante
Contro
nato a [...] il [...] ( ), ivi residente a[...] C.F._2
Soccorso n. 284, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna Grasso e Irene de Angelis e con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore sito in San Severo alla Via Soccorso n. 176/A, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di appello.
Appellato
Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari.
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 24.10.2024 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari.
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Con sentenza n. 2385/2023, emessa il 3/04.10.2023, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando nella causa ivi iscritta con il n. di R.G. 2229/2023, rigettava sia il ricorso proposto dalla sia la domanda del resistente volta ad ottenere la condanna della donna al Parte_1 ristoro dei danni in favore del figlio Persona_1
Infine, la ricorrente veniva condannata al pagamento di ½ delle spese di lite in favore del che CP_1 liquidava in €.1.685,50, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge, compensando inter partes il restante 50%.
Tale sentenza veniva appellata dalla e il relativo giudizio veniva iscritto innanzi a questa Parte_1
Corte con il n. di R.G.V.G. 403/2024;
all'uopo, evidenziava quanto segue: 1) in ragione di altro provvedimento adottato proprio dalla Corte di Appello di Bari all'esito di un procedimento di reclamo ex art. 739 c.p.c., il figlio affetto da sindrome di Down, era stato affidato in modalità Persona_1 condivisa ad entrambi i genitori ed era stato regolamentato il tempo di permanenza di detto minore presso ciascuno di costoro;
2) sta di fatto che il padre aveva violato le regole all'uopo stabilite dalla Corte sicché la , dopo aver sporto denuncia in danno dell'ex compagno, aveva fatto ricorso al Tribunale di Pt_1
Foggia per ottenere l'affido esclusivo del figlio e la condanna del resistente al ristoro dei danni conseguentemente cagionati al minore;
3) nelle more del giudizio costui diveniva maggiorenne e, ciononostante, la aveva insistito per l'accoglimento delle sue istanze a cagione dell'incapacità Pt_1 congenita del figlio;
4) l'adito Tribunale rigettava però il ricorso, non potendosi più provvedere sul regime affidativo.
Trattavasi di decisione censurata dall'appellante per l'asserita violazione e falsa applicazione dell'art. 473 bis .39 c.p.c., atteso che il Tribunale aveva ritenuto che il non avesse violato alcun CP_1 provvedimento giudiziario né che avesse ostacolato i rapporti fra la madre ed il figlio.
E ciò sebbene si fosse recato con il padre in Romania per ivi trascorrere le vacanze di fine Persona_1 anno, così impedendo al giovane di permanere presso l'abitazione della madre durante la settimana di sua spettanza.
La medesima violazione, peraltro, si era verificata anche il 22.04.2023 allorquando il figlio si era recato in Napoli con il padre, nonostante il diniego a ciò frapposto dalla . Pt_1
Ne conseguiva che il Tribunale aveva mal ponderato i fatti di causa, sì da rendere non giustificabile
l'avvenuto rigetto della richiesta di ammonimento del resistente e del pari inaccettabile era la disposta parziale condanna alle spese, sebbene tale ultimo motivo di appello –a parere di questo Collegio- non fosse stato supportato da alcuna specifica censura.
Per tali ragioni, concludeva affinché la Corte volesse riformare la sentenza di primo grado nella parte in