Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/01/2024, n. 65

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/01/2024, n. 65
Giurisdizione : Corte d'Appello Palermo
Numero : 65
Data del deposito : 15 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio, composta da:
1) US Lupo Presidente;

2) Virginia Marletta Consigliere,
3) Onofrio MA Laudadio Consigliere rel., ha emesso la seguente
sentenza

definitiva nella causa civile iscritta al n. 474/2021 R.G., tra:
IL MA, nato a [...] il [...] (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Pollina, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Palermo, via Sciuti n. 180 (numero telefax e indirizzo p.e.c. indicati in atti),
appellante

e

TA MA LA, nata a [...] il [...] (C.F. [...]), AG TA, nata a [...] il [...] (C.F. [...]), AG US, nato a [...] il [...] (C.F. [...]), AG TO, nato a [...] il [...] (C.F. [...]), ed AG ME, nato a [...] l'[...] (C.F. [...]), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Peria Giaconia e Giovanni Giallombardo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Palermo, via Principe di Villafranca n. 54 (indirizzi p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuti,

RD ZO, nato a [...] il [...] (C.F.
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[...]), RD AN, nato a [...] il [...] (C.F. [...]) e US OC, nata a [...] il [...] (C.F. [...]),
convenuti, contumaci.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

In occasione dell'udienza del 28 marzo 2023, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da note depositate il 17 marzo 2023.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 11 marzo 2021, IL MA proponeva appello avverso la sentenza n. 3411/2020, del 14 ottobre 2020, pubblicata in data 27 ottobre 2020, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 20139/2017 R.G..
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituivano TA MA LA ed i figli AG TA, US, TO e ME, chiedendo l'integrale rigetto dell'appello.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 marzo 2023, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione, ex art. 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per quello delle eventuali memorie di replica.
*****

In sintesi, si rappresenta che, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., TA MA LA ed AG TA, AG US, AG TO e AG ME, tutti eredi, la prima in quanto moglie, gli altri perché figli, del defunto AG OL, convenivano in giudizio IL MA, RD ZO, RD AN e CO US, esponendo che:
- nel contratto del 27 luglio 1989, con cui AG OL e TA
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MA LA avevano acquistato da DA AN l'appartamento sito in Palermo, via Cappuccini n. 144, secondo piano, censito in catasto al foglio 59, particella 48, subalterno 17, era stato indicato per errore del notaio rogante l'appartamento situato al secondo piano rialzato, con subalterno 12;

- specularmente, nel contratto del 10 aprile 2000, con cui IL MA aveva acquistato da DO TO, moglie ed erede di DA AN, l'altro appartamento sito nello stesso immobile di via Cappuccini n. 144, al secondo piano rialzato, censito in catasto al foglio 59, particella 48, subalterno 12, era stato indicato per errore del notaio rogante l'appartamento situato al secondo piano, di cui al subalterno 17;

- nonostante l'invito formulato con nota del 22 ottobre 2012 e la procedura di mediazione instaurata il 15 maggio 2017, conclusasi negativamente per l'assenza ingiustificata delle parti convenute, non si era riusciti a procedere alla rettifica dei titoli di proprietà in via stragiudiziale,
e chiedendo che il Tribunale di Palermo dichiarasse la esatta volontà delle parti nei due atti di compravendita e ordinasse al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla rettifica delle relative note di trascrizione, indicando gli esatti subalterni, o, in via subordinata, dichiarasse che i ricorrenti avevano acquistato l'appartamento di cui alla p.lla n. 48, sub 17, per usucapione.
Espletata consulenza tecnica di ufficio, con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Palermo così statuiva:


1. Accerta che intenzione delle parti contraenti espressa in seno al contratto di compravendita in notaio Mirto di Palermo del 27/07/1989, era quella di trasferire in favore di AG OL e TA MA LA l'immobile sito a Palermo nella via dei Cappuccini civico 144, censito nel Catasto Edilizio Urbano al foglio 59, particella 48, subalterno 17. 2. Dichiara che intenzione delle parti contraenti dichiarata in seno al contratto di compravendita in notaio Scoma del 10/04/2000 era quella di trasferire a IL MA l'appartamento sito nella via dei Cappuccini civico 144, censito nel Castasto Edilizio Urbano al foglio 59, particella 48, subalterno 12. 3. Dichiara per l'effetto che RI AR LL, nata a [...] il [...] è proprietaria di otto dodicesimi
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