Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/02/2024, n. 45
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Testo completo
RG Nr. 335/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. AL MU Presidente rel.
Dr. Silvia Rigon Consigliere
Dr. Silvia Burelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 28 aprile 2022
Da
DA TE (C.F. [...]), nata a [...], residente a
Selvazzano Dentro (PD), ed elettivamente domiciliata in Milano in Via Carducci 31, presso lo studio dell'Avv. Nyranne Moshi ([...]), pec nyranne.moshi@milano.pecavvocati.it, del Foro di Milano, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato allegato al ricorso introduttivo, unitamente agli avv.ti Daniela Palmieri
([...]) pec: daniela.palmieri@milano.pecavvocati.it e Ivan Assael
([...]) pec: ivan.assael@milano.pecavvocati.it. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax: 0255190877 o agli indirizzi pec sopra indicati, appellante
Contro
1 INPS(Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), C.F. 80078750587, con sede in Roma, in persona del Presidente e, come tale, legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Avv. MARIA MELOGRANI (C.F. [...]– PEC: avv.maria.melograni@postacert.inps.gov.it), che sostituisce l'Avv. Sciandrello per pensionamento, in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio ROBERTO FANTINI in ROMA rep. N.
37590/7131 del 23/01/2023 2011, e con il medesimo difensore elettivamente domiciliato in
Dorsoduro 3519/I 30123 VENEZIA,
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza di Tribunale di Padova n.546/21 pubblicata il 28.10.2021 e non notificata
In punto: discriminazione sul lavoro, errato calcolo indennità di maternità
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
In via principale:
1. accertare e dichiarare che l'INPS ha posto in essere una condotta discriminatoria nei confronti della ricorrente per violazione degli artt. 22, 23, 32 e 34 T.U. 151/2001 sia nella fase di liquidazione che in quella di erogazione dell'indennità di maternità e dei successivi congedi parentali;
e ai fini della rimozione degli effetti della condotta discriminatoria e comunque in applicazione dei principi di diritto richiamati in atti:
2. ordinare ad INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, di ricalcolare l'indennità di maternità spettante alla ricorrente secondo i criteri di cui agli artt. 22 e 23 T.U. 151/2001 secondo lo schema sotto riportato: TOTALE
DIFFERENZE PER IL PRIMO CONGEDO DI MATERNITÁ: € 58,78 * 455 giorni di astensione
- € 26.743,93 lordi e per l'effetto 3. condannare INPS alla corresponsione delle differenze retributive di cui al punto che precede o alla differente somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia. In via subordinata e/o alternativa:
4. condannare INPS a corrispondere le differenze risultanti dal calcolo avvenuto sulla base della retribuzione globale media della ricorrente nell'anno precedente alla maternità, come da prospetto che segue:TOTALE DIFFERENZE PER IL
CONGEDO DI MATERNITÁ: € 53,27 * 455 giorni di astensione = € 24.237,85 lordi 5. ordinare ad INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, di ricalcolare l'indennità dovuta per i congedi parentali spettante alla ricorrente secondo i criteri di cui agli artt. 34 e 23 T.U. 151/2001. 6. con vittoria di spese diritti ed onorari in favore dei difensori antistatari 7. oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.
Per parte appellata :
2
respingersi l'appello perché infondato in fatto in fatto ed in diritto, con conferma della decisione n.
564/21 del 28/10/21 resa nel giudizio n. RG 1026/20 del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro . Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Padova rigettava la domanda proposta con ricorso ordinario da CL AN la quale lamentava di essere dipendente dall'1.04.09 come assistente di volo di Air Dolomiti, di essere stata in astensione per maternità dal 6.03.16 al 3.06.17, di aver percepito € 37,58 a fronte di € 96,36 giornalieri, corrispondenti alla retribuzione dell'ultima busta paga (€ 3.365,29), aggiunto il rateo di tredicesima e quattordicesima (corrispondenti ad € 248,13) ed infine divisa tale somma per trenta giorni, considerandone l'80%, come previsto dall'art. 23 del cit.
d.lgs. n. 151/2001. Misura inferiore alla normativa vigente poiché non era stata computata
integralmente la indennità di volo ai sensi degli artt. 22 e 23 TU 151/01 con condotta discriminatoria da parte di Inps tenuto conto del sesso e dello stato di maternità dell'istante.
Contestava in particolare il criterio di liquidazione adottato dall'Inps che aveva preso in considerazione nella determinazione di 80% di retribuzione il 50% della indennità di volo in ragione della erronea applicazione del trattamento previdenziale previsto per l'indennità di malattia.
Agiva quindi in giudizio per ottenere l'accertamento della condotta discriminatoria e per sentire condannare l'Inps al pagamento dell'importo complessivo di € 26.743,93 lordi, ottenuti moltiplicando la differenza giornaliera tra quanto ricevuto e quanto spettantele, oppure, in subordine il pagamento di € 24.237,85 lordi, considerando la retribuzione globale mensile media percepita nell'anno precedente alla maternità (€ 3.158,85, oltre € 248,13).
L'Inps nel costituirsi in giudizio aveva eccepito l'inammissibilità della domanda proposta con rito ordinario, la decadenza annuale dall'azione, la prescrizione annuale della prestazione e in ogni caso
l'infondatezza della domanda non avendo realizzato alcuna discriminazione a danno della ricorrente.
Il tribunale rigettava integralmente la domanda in ragione di decadenza annuale maturata considerato che l'ultimo pagamento parziale dell'indennità era avvenuto al massimo il 30.06.2017
(posto che il congedo è terminato il 3.06.2017), da tale data (30.06.2017) decorreva il termine di decadenza annuale per introdurre il presente giudizio, senza che rilevasse la raccomandata spedita dalla ricorrente il 31.05.2018, poiché la decadenza non era soggetta ad interruzione (v. art. 2964
c.c.): valorizzava quindi che il giudizio era introdotto solo il 14.05.2020, e quindi tardivamente.
Rigettava pertanto il ricorso compensando le spese di lite.
3
2. Avverso la sentenza proponeva appello la AN che instava per la riforma integrale della pronuncia.
Si costituiva l'Inps che nel richiamare i precedenti atti difensivi, insisteva per il rigetto dell'appello.
3. La Corte dopo una serie di rinvii della controversia per esigenze di riorganizzazione del ruolo e per trattazione congiunta con altre controversie analoghe pendenti in appello, all'esito della discussione del 18 gennaio 2024 decideva la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con unico articolato motivo l'appellante, richiamato il contenuto del ricorso di primo grado e lo stato della giurisprudenza di legittimità che a far data dal 2018 ( Cass. 11414/18) aveva accertato il diritto delle assistenti di volo alla riliquidazione del trattamento di maternità
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