Corte d'Appello Campobasso, sentenza 23/10/2024, n. 105

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Campobasso, sentenza 23/10/2024, n. 105
Giurisdizione : Corte d'Appello Campobasso
Numero : 105
Data del deposito : 23 ottobre 2024

Testo completo


CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 159/2023 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 105/2024
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. V P Presidente
- dott. M M consigliere
- dott. R P C consigliere rel. ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art.
127-ter c.p.c.
, mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 159/2023 R.G. Lav.

promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. G D M e dall'Avv. Parte_1
N B, elettivamente domiciliato come in atti appellante

contro

:

, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. S S, elettivamente domiciliata come in atti appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.

1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza emessa in data 4.05.2023 il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha rigettato il ricorso proposto dall'odierno appellante. Questi, laureato in scienze motorie e inserito in una long list da cui attingere per i contratti di collaborazione, aveva dedotto di avere svolto attività lavorativa presso la CP_1 in virtù di una serie di co.co.co. dall'1.11.11 al 31.12.15. Inizialmente, e fino a tutto il 2012, aveva operato nell'ambito del progetto ACCA (“Modalità di accesso alle prestazioni sanitarie e monitoraggio dei tempi di attesa per la continuità assistenziale degli anziani e dei diversamente abili”), successivamente e fino al 31/12/2015 con quello AFA (“Attività fisica degli anziani”).
2. Il aveva sostenuto che le mansioni da lui svolte durante tutto il periodo non erano Pt_1
attinenti al progetto. A seguito, infatti, di disposizione del direttore del Distretto socio sanitario di Campobasso, egli aveva di fatto svolto le mansioni di fisioterapista in acqua presso la U.O. di riabilitazione dell'Ospedale Cardarelli di Campobasso, dal 2013 svolgendo la medesima attività presso il presidio dell'Antitubercolare di Campobasso e l'UOC La Parte_2
prestazione si era svolta secondo i tipici criteri della subordinazione. Allegava, inoltre, che la
aveva fatto ricorso a contratti flessibili non per esigenze temporanee e straordinarie, CP_1
ma per lo svolgimento di compiti istituzionali.
Sulla scorta di tali allegazioni il ricorrente aveva chiesto la condanna della resistente al pagamento, ex art.2126 cc, delle differenze retributive maturate durante tutto il periodo coperto dai contratti e il risarcimento del danno da illegittima precarizzazione.
3. La , eccepita la prescrizione delle pretese per il periodo antecedente al 19.12.2015 e CP_1
la decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010, ha contestato nel merito le avverse domande facendo rilevare, in particolare, lo svolgimento in autonomia della prestazione, correlata alle finalità progettuali. La resistente evidenziava che l'allora ricorrente si sarebbe limitato a far svolgere ai pazienti gli esercizi ginnici prescritti dai medici e dai fisioterapisti alle cui cure gli stessi erano affidati presso la UOC riabilitativa dell'Ospedale Cardarelli di Campobasso e la UOC di Pneumologia del presidio sanitario antitubercolare. Ad ogni buon fine le mansioni svolte dal non avrebbero potuto essere ascritte alla categoria “C”, difettando conoscenze Pt_1
teoriche specialistiche e/o gestionali, caratterizzate da discrezionalità operativa, ed essendo necessario il possesso del diploma di laurea corrispondente allo specifico settore dell'attività di assegnazione. Al più dette mansioni avrebbero potuto essere ascritte alla categoria “B”. Si
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contestava altresì l'orario di lavoro allegato dal , nonché il diritto dello stesso al Pt_1
risarcimento del danno.
4. Il Tribunale, escluso che avesse rilevanza nel caso di specie, in relazione all'oggetto delle domande, l'eccepita decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010, riteneva che dalla espletata istruttoria fosse, innanzitutto, emerso che l'allora ricorrente aveva svolto attività conformi al contenuto dei progetti ACCA e AFA.
5. Avverso detta sentenza ha proposto appello il che, con il primo motivo denuncia la Pt_1
erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna della CP_1
al pagamento delle differenze retributive –ex art. 2126 c.c. - ed al risarcimento del danno c.d.
“comunitario”.
Il Tribunale avrebbe erroneamente trascurato di considerare che l'attività del fisioterapista non era prevista in nessuno dei progetti (ACCA ed AFA) e la medesima attività non poteva essere svolta dal che aveva partecipato al bando ed era stato inserito utilmente nella Pt_1
graduatoria dei laureati in scienze motorie (e non dei terapisti della Riabilitazione)
Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, le mansioni di fisioterapista che il lavoratore pacificamente ha svolto sulla base di direttive ed indicazioni dei responsabili del Distretto
Socio Sanitario della on erano conformi al contenuto del progetto ACCA (fino al CP_1
31/12/2012) e del progetto AFA (dal 2013 al 2015).
Il , infatti, sarebbe stato inserito nel progetto ACCA e, di seguito in quello AFA, per Pt_1
svolgere attività di Laureato in “Scienze Motorie”.
E nel progetto non erano previste attività specifiche del laureato in scienze motorie, ma soltanto la generica “integrazione socio sanitaria degli anziani e dei disabili”.
Egli, tuttavia, avrebbe di fatto svolto le mansioni del fisioterapista che nulla hanno a che vedere né con l'integrazione socio sanitaria degli anziani e dei disabili (progetto ACCA), né con la promozione dell'attività fisica degli anziani (progetto AFA) né tantomeno con le attività
e con le prestazioni lavorative del laureato in “scienze motorie”, diverse da quelle del fisioterapista.
Si tratterebbe di figure con competenze diverse, per i quali sono previsti a livello normativo differenti titoli di studio ed abilitazioni.
Diversamente da quanto affermato dal Giudice di primo grado, secondo cui la “ginnastica agli anziani” era prevista nell'ambito del progetto ACCA e poi AFA, sostiene l'appellante che le mansioni di fisioterapista svolte in via esclusiva dal marzo 2012, non si giustificavano alla
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luce dei progetti, anche in relazione alle rispettive finalità. Aggiunge che le mansioni del
- che evidentemente aveva a che fare con pazienti indirizzati nella struttura sanitaria Pt_1
dal personale medico - non era prestate nell'ambito delle scienze motorie su soggetti sani
Secondo progetto, invece, il si sarebbe dovuto occupare di ginnastica su persone sane, Pt_1 venendo, invece, impiegato, come il personale sanitario dell' nell'assistenza CP_1
domiciliare fisioterapica e riabilitativa, con tempi e modalità del tutto assimilabili a quelli dei dipendenti. L'appellante si duole, quindi, del rigetto della domanda avente ad oggetto
l'accertamento dell'espletamento delle mansioni nelle forme della subordinazione e il pagamento delle conseguenti differenze retributive. Ribadisce, quindi, che l'attività prestata dal per oltre quattro anni avrebbe riguardato servizi essenziali ed attività istituzionali Pt_1
della resistente, proprio del personale sanitario in pianta organica della . Le CP_1
prestazioni, inoltre, sarebbero state svolte senza alcuna autonomia decisionale ed organizzativa del lavoratore, inserito nella struttura della , con attività che si sarebbe CP_1
affiancata e svolta nelle medesime forme di quella degli altri fisioterapisti della riabilitazione dipendenti della resistente. Allega, quindi, che l'orario di lavoro era eterodeterminato e soggetto al controllo delle presenze;
la retribuzione era predeterminata e corrisposta a cadenza mensile, prescindendo da obiettivi e/o risultati del progetto, essendo, anzi, correlata all'orario di lavoro, tant'è che da giugno del 2013 alla riduzione dell'orario di lavoro corrispose una proporzionale riduzione della retribuzione.
6. Con il secondo motivo l'appellante deduce l'erroneità della impugnata sentenza nella parte in cui ha escluso la richiesta di condanna della al risarcimento del danno c.d. CP_1
“comunitario”, con violazione del D.L.vo 165/2001.
Il Tribunale di Campobasso avrebbe trascurato di considerare che l'art. 7 del D.lgs. n.
165/2001
disciplina tra i presupposti di legittimità la natura temporanea della prestazione. Le pubbliche amministrazioni, in conseguenza, non possono avvalersi dei contatti flessibili se non per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali e non possono utilizzare il medesimo lavoratore con più contratti flessibili per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio. Né l'art. 36 D.L.vo 165/2001 sarebbe stato abrogato con
l'emanazione del D.L,vo n. 368/2001, come, peraltro, confermato dall'art. 29, co.4, D.lvo n.
81 del 15.06.2015
e dall'art. 4, co.1, lett. b), del D.L. 31.08.2013, n. 101, convertito nella l. n.
125/2013, che ha inserito i commi co. 5 ter e 5 quater nell'art. 36 D.L.Vo cit. La normativa
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interna sarebbe stata così adeguata a quella comunitaria, tesa a prevenire il pericolo di abusi insito nella successione dei contratti a termine.
L'appellante deduce, quindi, richiamata la normativa nazionale e comunitaria e la giurisprudenza di legittimità e della Corte Costituzionale, oltre che della Corte di Giustizia europea, in materia di contratti a termine, che “il Giudice del Lavoro di Campobasso avrebbe dovuto condannare la a risarcire il danno derivante dall'abusivo ricorso ai CP_1
contratti di collaborazione oltre il termine di 36 mesi. Se, come è vero, la Corte di Cassazione ha ritenuto il risarcimento in questione in chiave agevolativa per il lavoratore pubblico, costituirebbe un'evidente disparità di trattamento al cospetto del lavoratore privato,
l'esclusione della
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