Corte d'Appello Torino, sentenza 25/03/2024, n. 276
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1514 / 2023 R.G. ;
promossa da:
VI RA (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv.
CRACOLICI CHIARA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA GIUSEPPE
GRASSI, 4 10138 TORINO;
- reclamante contro
Liquidazione controllata del debitore sovraindebitato ON VI, in persona del
Liquidatore dott. Andrea ALUFFI VALLETTI, con studio in Torino, al Corso Svizzera n. 30;
- parte reclamata
e con l'intervento di
Avv.ti Annamaria GARRO (c.f. [...]) e Alessandro CURLETTI (c.f.
[...]), difesi in proprio ex art. 86 c.p.c., la prima domiciliata presso il suo
Studio in Torino Cso Ciriè n. 12 e il secondo presso il suo Studio in Torino Via Giuseppe
Grassi n. 4;
- intervenuti
Oggetto: reclamo ex art. 51 c.c.i.i.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante: “RICORRE affinché Codesta Ill.ma Corte d'Appello Voglia, previa trasmissione da parte della Cancelleria della Sezione Sesta Civile – Procedure
Concorsuali del Tribunale di Torino alla Corte d'Appello di Torino del fascicolo relativo alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato RG 464/2023 del Tribunale di
Torino presentata dalla signora VI RA, previa sospensione, in tutto o in parte o temporaneamente, della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione relativi all'apertura procedura di liquidazione controllata R.G. 464/2023 ex art. 52 del CCII, ricorrendo i seguenti gravi e fondati motivi, ai sensi dell'art. 52, del CCII, per tutti i motivi esposti sub C del presente reclamo
In via principale in riforma della sentenza di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. del CCII pronunciata dal Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile – Procedure Concorsuali, in composizione collegiale, in data 23 novembre 2023 e notificata telematicamente in data 7 dicembre 2023, nell'ambito del procedimento iscritto al n. RG 464/2023, revocare la liquidazione controllata aperta nei confronti della signora VI RA e, per l'effetto, dichiarare aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. del CCII e/o, in ogni caso, accogliere le eccezioni pregiudiziali formulate dalla signora VI
RA nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e riproposte nel presente reclamo per tutti i motivi esposti sub B.II) e, per l'effetto, visto l'art. 267 TFUE e visti gli artt. 93 ss. del Regolamento di Procedura della Corte di
Giustizia, sottoporre alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, per tutti i motivi esposti sub
B.II, la seguente questione pregiudiziale: “Se i principi e le norme contenute nella direttiva UE 2019/1023 debbano essere interpretati nel senso di rendere incompatibile una norma interna e, quindi, per quanto riguarda il caso in esame, un'interpretazione dell'art. 2, comma
1, lett. e), del CCII, tale per cui non rientri nella nozione di consumatore, come tale abilitato al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, un imprenditore cancellato dal registro delle imprese, la cui insolvenza finale sia caratterizzata sia da debiti contratti per il soddisfacimento di esigenze di natura personale o familiare sia da debiti contratti nell'esercizio della pregressa, oramai cessata, attività imprenditoriale o professionale precedentemente svolta”;
domandare che il giudizio sulla questione pregiudiziale sia sottoposto a procedimento accelerato;
sospendere il procedimento principale in attesa della decisione della Corte;
inoltre, ritenuta l'incostituzionalità della norma di cui all'art. 2, comma
1, lett. e), del CCII, per violazione dell'art. 3 e 24 della Costituzione, come eccepito sub B.II), previo accertamento e declaratoria della rilevanza e non manifesta infondatezza dell'eccezione di costituzionalità dell'art. 2, comma 1, lett. e), del CCII, nella parte in cui esclude che l'imprenditore cancellato dal Registro delle imprese, che presenti una insolvenza di natura composita, possa essere considerato come un consumatore, come tale abilitato alla ristrutturazione dei debiti del consumatore sospendere il presente giudizio e con ordinanza rimettere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett.
e), del CCII, per contrasto con l'art. 3 e 24 della Costituzione, in quanto rilevante e non manifestamente infondata per tutti i motivi esposti sub B.II)
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Collegio non dovesse ritenere fondata la domanda in via principale e, quindi confermare l'apertura della liquidazione controllata aperta nei confronti della signora VI RA, in parziale riforma della sentenza di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. del CCII pronunciata dal Tribunale di
Torino, Sezione Sesta Civile – Procedure Concorsuali, in composizione collegiale, in data
23 novembre 2023 e notificata telematicamente in data 7 dicembre 2023, nell'ambito del procedimento iscritto al n. RG 464/2023, revocare il Dott. Andrea ALUFFI VALLETTI dall'incarico di Liquidatore, disponendo la sua sostituzione con l'Avv. Annamaria GARRO, già Gestore della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata dalla signora VI AG, per tutti i motivi esposti sub B.III)”.
Per il P.G.: “CHIEDE respingersi il reclamo presentato e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata”.
Per le parti intervenute: “Essendo in dubbio che il gestore possa impugnare la sentenza resa dal Tribunale in una procedura di sovraindebitamento, i sottoscritti avvocati non propongono domande e si rimettono al giudizio della Corte, pur confermando le osservazioni svolte a favore delle tesi della reclamante”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1. – Le domande di regolazione del sovraindebitamento avanzate in primo grado.
1.1 - VI RA è stata socia amministratrice e legale rappresentante della società
L'ANTICA CORTESIA di ON VI & C. s.n.c., con sede in Torino, via Balme n. 9, cancellata da Registro delle Imprese in data 29.04.2015.
Il 13.11.2023, VI RA, come soggetto insolvente sulla base di una situazione di insolvenza “composita”, ossia caratterizzata sia da debiti scaduti contratti per esigenze personali e familiari, sia da debiti scaduti connessi alla precedente attività imprenditoriale, ha presentato al Tribunale di Torino, con l'ausilio e per il tramite dell'OCC del Comune di
Nichelino, in persona dei gestori Avv.ti Alessandro CURLETTI e Annamaria GARRO, un ricorso contenente una duplice domanda, l'una, principale, di omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 ss. c.c.i.i. (a), e la seconda, avanzata in via subordinata, di apertura di una procedura di liquidazione controllata del debitore sovraindebitato ai sensi degli artt. 268 ss. c.c.i.i. (b).
L'esposizione debitoria risulta composta, in particolare, da debiti verso ADER per oltre 47 mila euro, riferibili all'originaria attività imprenditoriale della RA, mentre il mutuo residuo verso la CASSA DI RISPARMIO DI ASTI, già azionato esecutivamente nel 2015, si riferisce a debiti contratti non nell'esercizio della precedente attività societaria.
La ricorrente è partita dal rilievo che il decreto del Primo Presidente della S.C. n. 22.699 del
26.07.2023, con il quale si dichiarava inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 367 bis
c.p.c. proposto dalla Corte d'Appello di Firenze, aveva fornito della nozione di consumatore, ai fini dell'applicazione degli istituti previsti dal codice della crisi d'impresa, una lettura in chiave meramente oggettiva, riconoscendo tale qualifica unicamente in base alla natura delle obbligazioni che si intendono ristrutturare, e dunque in relazione al fatto che si trattasse di obbligazioni non contratte nell'esercizio di un'impresa propria o per scopi estranei ad essa.
La ricorrente, quindi, per il caso che il Tribunale adito avesse ritenuto non superabile per via ermeneutica tale nozione di consumatore, fino a comprendervi l'imprenditore cessato che chiede di accedere a procedure consumeristiche regolative dell'insolvenza anche per debiti
inerenti la pregressa attività imprenditoriale, ha chiesto disporsi il rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia UE al fine di accertare se l'art. 2, co. 1, lett. e), c.c.i.i. risultasse compatibile con i principi e le norme della dir Insolvency n. 1023/UE/2019, ovvero sollevarsi la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 2, co. 1, lett. e), c.c.i.i., in riferimento agli artt. 3
e 24 Cost.
1.2 – Il Tribunale di Torino, con sent. n. 464/2023 del 23.11.2023 ha accolto la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata, e così implicitamente (pur senza una formale pronuncia di inammissibilità o di rigetto nel merito) ha superato la domanda principale di omologa del piano del consumatore, negando alla ricorrente tale qualifica;
ed ha nominato come liquidatore un soggetto diverso dai gestori della crisi, e precisamente il dr. Andrea ALUFFI VALLETTI.
La decisione di ritenere inammissibile la domanda di omologa del piano ex art. 67 c.c.i.i. si fonda su un duplice argomento:
- l'art. 33, co. 4, c.c.i.i., in tema di cessazione dell'attività d'impresa del debitore, prevede che le domande di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo
e di omologa degli accordi di ristrutturazione non siano consentite all'imprenditore cancellato da Registro Imprese. Ad avviso del Tribunale, tale disposizione esprimerebbe la voluntas legis di circoscrivere gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza dell'imprenditore cessato alla liquidazione giudiziale ed alla liquidazione controllata del sovraindebitato, senza fare alcuna distinzione in relazione alla genesi dell'indebitamento e senza offrire alcuna indicazione sulla prevalenza della qualifica di consumatore o di imprenditore sulla base della natura e della fonte delle obbligazioni da ristrutturare;
- nell'impianto del codice della crisi non sarebbe ravvisabile un generale diritto del soggetto insolvente o sovraindebitato ad accedere a tutto il ventaglio delle procedure concorsuali, maggiori e minori;
al contrario, per l'imprenditore cancellato il codice individua come sole procedure percorribili la liquidazione controllata o, se si tratta di impresa non minore (e non
è decorso l'anno dalla cancellazione), la liquidazione giudiziale.
§ 2. – Il reclamo della debitrice. L'intervento dei due gestori della crisi. Il primo motivo di reclamo e l'esame delle correlate pregiudiziale comunitaria ed eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 2, co. 1, lett. e), e 33, co. 4, c.c.i.i.
VI RA ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 51 c.c.i.i. avverso la citata sentenza del Tribunale di Torino, instando, altresì, per la sospensione della procedura di liquidazione controllata a norma dell'art. 52 c.c.i.i.
In questo processo sono intervenuti in proprio i due gestori della crisi con l'ausilio dei quali la RA aveva presentato il ricorso al Tribunale. I due professionisti non hanno formulato domande, ma hanno aggiunto agli argomenti della reclamante, compresi quelli riguardanti la presunta difformità degli artt. 2, co. 1, lett. e), e 33, co. 4, c.c.i.i. alla dir.
Insolvency e la loro presunta contrarietà agli artt. 3 e 24 Cost., il rilievo per cui si potrebbe pervenire ad ammettere la domanda di omologa del piano del consumatore avanzata dal debitore anche se titolare di un passivo composto da debiti misti, in ragione del principio di prevalenza delle soluzioni regolative dell'insolvenza di tipo negoziato rispetto alle procedure di tipo liquidatorio.
2.1 – La reclamante premette di avere interesse ad impugnare la sentenza di primo grado in ragione della reiezione (implicita) della domanda di omologa del piano del consumatore, avanzata in via principale – se del caso, previo promovimento della pregiudiziale comunitaria dell'art. 2, co. 1, lett. e), c.c.i.i. in riferimento alla dir. Insolvency e/o della questione di legittimità costituzionale di detta norma, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. – nonché in ragione della designazione di un liquidatore giudiziale diverso dal gestore della crisi, indicato da essa debitrice.
Si evidenzia, infatti, che la soluzione liquidatoria determinerebbe la dissoluzione dell'intero suo patrimonio, quando invece l'accoglimento (auspicato) della domanda di omologazione del piano permetterebbe una ristrutturazione del debito senza che la debitrice si privi di una quota di comproprietà immobiliare, e dunque con minor disagio rispetto agli effetti della liquidazione controllata;
l'accoglimento dell'omologa garantirebbe, inoltre, di pervenire in tempi più rapidi al risultato esdebitatorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1514 / 2023 R.G. ;
promossa da:
VI RA (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv.
CRACOLICI CHIARA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA GIUSEPPE
GRASSI, 4 10138 TORINO;
- reclamante contro
Liquidazione controllata del debitore sovraindebitato ON VI, in persona del
Liquidatore dott. Andrea ALUFFI VALLETTI, con studio in Torino, al Corso Svizzera n. 30;
- parte reclamata
e con l'intervento di
Avv.ti Annamaria GARRO (c.f. [...]) e Alessandro CURLETTI (c.f.
[...]), difesi in proprio ex art. 86 c.p.c., la prima domiciliata presso il suo
Studio in Torino Cso Ciriè n. 12 e il secondo presso il suo Studio in Torino Via Giuseppe
Grassi n. 4;
- intervenuti
Oggetto: reclamo ex art. 51 c.c.i.i.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante: “RICORRE affinché Codesta Ill.ma Corte d'Appello Voglia, previa trasmissione da parte della Cancelleria della Sezione Sesta Civile – Procedure
Concorsuali del Tribunale di Torino alla Corte d'Appello di Torino del fascicolo relativo alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato RG 464/2023 del Tribunale di
Torino presentata dalla signora VI RA, previa sospensione, in tutto o in parte o temporaneamente, della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione relativi all'apertura procedura di liquidazione controllata R.G. 464/2023 ex art. 52 del CCII, ricorrendo i seguenti gravi e fondati motivi, ai sensi dell'art. 52, del CCII, per tutti i motivi esposti sub C del presente reclamo
In via principale in riforma della sentenza di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. del CCII pronunciata dal Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile – Procedure Concorsuali, in composizione collegiale, in data 23 novembre 2023 e notificata telematicamente in data 7 dicembre 2023, nell'ambito del procedimento iscritto al n. RG 464/2023, revocare la liquidazione controllata aperta nei confronti della signora VI RA e, per l'effetto, dichiarare aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. del CCII e/o, in ogni caso, accogliere le eccezioni pregiudiziali formulate dalla signora VI
RA nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e riproposte nel presente reclamo per tutti i motivi esposti sub B.II) e, per l'effetto, visto l'art. 267 TFUE e visti gli artt. 93 ss. del Regolamento di Procedura della Corte di
Giustizia, sottoporre alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, per tutti i motivi esposti sub
B.II, la seguente questione pregiudiziale: “Se i principi e le norme contenute nella direttiva UE 2019/1023 debbano essere interpretati nel senso di rendere incompatibile una norma interna e, quindi, per quanto riguarda il caso in esame, un'interpretazione dell'art. 2, comma
1, lett. e), del CCII, tale per cui non rientri nella nozione di consumatore, come tale abilitato al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, un imprenditore cancellato dal registro delle imprese, la cui insolvenza finale sia caratterizzata sia da debiti contratti per il soddisfacimento di esigenze di natura personale o familiare sia da debiti contratti nell'esercizio della pregressa, oramai cessata, attività imprenditoriale o professionale precedentemente svolta”;
domandare che il giudizio sulla questione pregiudiziale sia sottoposto a procedimento accelerato;
sospendere il procedimento principale in attesa della decisione della Corte;
inoltre, ritenuta l'incostituzionalità della norma di cui all'art. 2, comma
1, lett. e), del CCII, per violazione dell'art. 3 e 24 della Costituzione, come eccepito sub B.II), previo accertamento e declaratoria della rilevanza e non manifesta infondatezza dell'eccezione di costituzionalità dell'art. 2, comma 1, lett. e), del CCII, nella parte in cui esclude che l'imprenditore cancellato dal Registro delle imprese, che presenti una insolvenza di natura composita, possa essere considerato come un consumatore, come tale abilitato alla ristrutturazione dei debiti del consumatore sospendere il presente giudizio e con ordinanza rimettere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett.
e), del CCII, per contrasto con l'art. 3 e 24 della Costituzione, in quanto rilevante e non manifestamente infondata per tutti i motivi esposti sub B.II)
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Collegio non dovesse ritenere fondata la domanda in via principale e, quindi confermare l'apertura della liquidazione controllata aperta nei confronti della signora VI RA, in parziale riforma della sentenza di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. del CCII pronunciata dal Tribunale di
Torino, Sezione Sesta Civile – Procedure Concorsuali, in composizione collegiale, in data
23 novembre 2023 e notificata telematicamente in data 7 dicembre 2023, nell'ambito del procedimento iscritto al n. RG 464/2023, revocare il Dott. Andrea ALUFFI VALLETTI dall'incarico di Liquidatore, disponendo la sua sostituzione con l'Avv. Annamaria GARRO, già Gestore della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata dalla signora VI AG, per tutti i motivi esposti sub B.III)”.
Per il P.G.: “CHIEDE respingersi il reclamo presentato e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata”.
Per le parti intervenute: “Essendo in dubbio che il gestore possa impugnare la sentenza resa dal Tribunale in una procedura di sovraindebitamento, i sottoscritti avvocati non propongono domande e si rimettono al giudizio della Corte, pur confermando le osservazioni svolte a favore delle tesi della reclamante”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1. – Le domande di regolazione del sovraindebitamento avanzate in primo grado.
1.1 - VI RA è stata socia amministratrice e legale rappresentante della società
L'ANTICA CORTESIA di ON VI & C. s.n.c., con sede in Torino, via Balme n. 9, cancellata da Registro delle Imprese in data 29.04.2015.
Il 13.11.2023, VI RA, come soggetto insolvente sulla base di una situazione di insolvenza “composita”, ossia caratterizzata sia da debiti scaduti contratti per esigenze personali e familiari, sia da debiti scaduti connessi alla precedente attività imprenditoriale, ha presentato al Tribunale di Torino, con l'ausilio e per il tramite dell'OCC del Comune di
Nichelino, in persona dei gestori Avv.ti Alessandro CURLETTI e Annamaria GARRO, un ricorso contenente una duplice domanda, l'una, principale, di omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 ss. c.c.i.i. (a), e la seconda, avanzata in via subordinata, di apertura di una procedura di liquidazione controllata del debitore sovraindebitato ai sensi degli artt. 268 ss. c.c.i.i. (b).
L'esposizione debitoria risulta composta, in particolare, da debiti verso ADER per oltre 47 mila euro, riferibili all'originaria attività imprenditoriale della RA, mentre il mutuo residuo verso la CASSA DI RISPARMIO DI ASTI, già azionato esecutivamente nel 2015, si riferisce a debiti contratti non nell'esercizio della precedente attività societaria.
La ricorrente è partita dal rilievo che il decreto del Primo Presidente della S.C. n. 22.699 del
26.07.2023, con il quale si dichiarava inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 367 bis
c.p.c. proposto dalla Corte d'Appello di Firenze, aveva fornito della nozione di consumatore, ai fini dell'applicazione degli istituti previsti dal codice della crisi d'impresa, una lettura in chiave meramente oggettiva, riconoscendo tale qualifica unicamente in base alla natura delle obbligazioni che si intendono ristrutturare, e dunque in relazione al fatto che si trattasse di obbligazioni non contratte nell'esercizio di un'impresa propria o per scopi estranei ad essa.
La ricorrente, quindi, per il caso che il Tribunale adito avesse ritenuto non superabile per via ermeneutica tale nozione di consumatore, fino a comprendervi l'imprenditore cessato che chiede di accedere a procedure consumeristiche regolative dell'insolvenza anche per debiti
inerenti la pregressa attività imprenditoriale, ha chiesto disporsi il rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia UE al fine di accertare se l'art. 2, co. 1, lett. e), c.c.i.i. risultasse compatibile con i principi e le norme della dir Insolvency n. 1023/UE/2019, ovvero sollevarsi la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 2, co. 1, lett. e), c.c.i.i., in riferimento agli artt. 3
e 24 Cost.
1.2 – Il Tribunale di Torino, con sent. n. 464/2023 del 23.11.2023 ha accolto la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata, e così implicitamente (pur senza una formale pronuncia di inammissibilità o di rigetto nel merito) ha superato la domanda principale di omologa del piano del consumatore, negando alla ricorrente tale qualifica;
ed ha nominato come liquidatore un soggetto diverso dai gestori della crisi, e precisamente il dr. Andrea ALUFFI VALLETTI.
La decisione di ritenere inammissibile la domanda di omologa del piano ex art. 67 c.c.i.i. si fonda su un duplice argomento:
- l'art. 33, co. 4, c.c.i.i., in tema di cessazione dell'attività d'impresa del debitore, prevede che le domande di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo
e di omologa degli accordi di ristrutturazione non siano consentite all'imprenditore cancellato da Registro Imprese. Ad avviso del Tribunale, tale disposizione esprimerebbe la voluntas legis di circoscrivere gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza dell'imprenditore cessato alla liquidazione giudiziale ed alla liquidazione controllata del sovraindebitato, senza fare alcuna distinzione in relazione alla genesi dell'indebitamento e senza offrire alcuna indicazione sulla prevalenza della qualifica di consumatore o di imprenditore sulla base della natura e della fonte delle obbligazioni da ristrutturare;
- nell'impianto del codice della crisi non sarebbe ravvisabile un generale diritto del soggetto insolvente o sovraindebitato ad accedere a tutto il ventaglio delle procedure concorsuali, maggiori e minori;
al contrario, per l'imprenditore cancellato il codice individua come sole procedure percorribili la liquidazione controllata o, se si tratta di impresa non minore (e non
è decorso l'anno dalla cancellazione), la liquidazione giudiziale.
§ 2. – Il reclamo della debitrice. L'intervento dei due gestori della crisi. Il primo motivo di reclamo e l'esame delle correlate pregiudiziale comunitaria ed eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 2, co. 1, lett. e), e 33, co. 4, c.c.i.i.
VI RA ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 51 c.c.i.i. avverso la citata sentenza del Tribunale di Torino, instando, altresì, per la sospensione della procedura di liquidazione controllata a norma dell'art. 52 c.c.i.i.
In questo processo sono intervenuti in proprio i due gestori della crisi con l'ausilio dei quali la RA aveva presentato il ricorso al Tribunale. I due professionisti non hanno formulato domande, ma hanno aggiunto agli argomenti della reclamante, compresi quelli riguardanti la presunta difformità degli artt. 2, co. 1, lett. e), e 33, co. 4, c.c.i.i. alla dir.
Insolvency e la loro presunta contrarietà agli artt. 3 e 24 Cost., il rilievo per cui si potrebbe pervenire ad ammettere la domanda di omologa del piano del consumatore avanzata dal debitore anche se titolare di un passivo composto da debiti misti, in ragione del principio di prevalenza delle soluzioni regolative dell'insolvenza di tipo negoziato rispetto alle procedure di tipo liquidatorio.
2.1 – La reclamante premette di avere interesse ad impugnare la sentenza di primo grado in ragione della reiezione (implicita) della domanda di omologa del piano del consumatore, avanzata in via principale – se del caso, previo promovimento della pregiudiziale comunitaria dell'art. 2, co. 1, lett. e), c.c.i.i. in riferimento alla dir. Insolvency e/o della questione di legittimità costituzionale di detta norma, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. – nonché in ragione della designazione di un liquidatore giudiziale diverso dal gestore della crisi, indicato da essa debitrice.
Si evidenzia, infatti, che la soluzione liquidatoria determinerebbe la dissoluzione dell'intero suo patrimonio, quando invece l'accoglimento (auspicato) della domanda di omologazione del piano permetterebbe una ristrutturazione del debito senza che la debitrice si privi di una quota di comproprietà immobiliare, e dunque con minor disagio rispetto agli effetti della liquidazione controllata;
l'accoglimento dell'omologa garantirebbe, inoltre, di pervenire in tempi più rapidi al risultato esdebitatorio
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