Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/04/2024, n. 790
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore
dott.ssa Giovanna Sanfratello Consigliere
dott.ssa Elena Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 53/2023 R.G. e promossa con atto di citazione
notificato
da
SS LL,
(C.F. [...])
- appellante -
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, con il patrocinio dell'avv. LL
UMBERTO,
contro
ON AS,
(C.F. [...])
- appellato -
pagina 1 di 17
elettivamente domiciliato in FIESSO D'ARTICO, via Riviera del Brenta n. 204, con il
patrocinio dell'avv. CARRARO STEFANO,
H.D.I. ASSICURAZIONI S.P.A.,
(C.F. 04349061004)
- appellata -
elettivamente domiciliato in MESTRE, Piazzale Cialdini n. 2, con il patrocinio dell'avv.
GUIDONI MAURIZIO.
Conclusioni dell'appellante:
Piaccia all'On.le Corte adita respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi
esposti con il presente gravame e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 1992/2022 e,
alla luce dei rilievi innanzi esposti:
1. in accoglimento del formulato appello, riformare la sentenza n. 1992/2022 depositata
in cancelleria in pari data, pubblicata il 2.12.2022 e notificata il 5.12.2022, come
indicato nella parte motiva del presente atto, e, per l'effetto, ritenere fondata la domanda dell'attore ex art. 2051 cc od art. 2043 cc e condannare i convenuti al risarcimento, in
favore di LL SS di tutti i danni patrimoniali e non, con particolare
riferimento al danno biologico da invalidità temporanea e permanente, ed al danno
morale, sofferti in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro, e così in dettaglio:
- danno da Invalidità Temporanea Totale (gg. 15 x 46,00), euro 712,35
- danno da Invalidità Temporanea Parziale (gg. 45 al 75%x 34,50), euro 1.602,79
- da Invalidità Temporanea Parziale (gg. 49 al 50%x 23,00), euro 1.163,51
- danno biologico da Invalidità Permanente (7/8%), euro 11.559.38
- danno non patrimoniale (personalizzazione dl 30% del danno biologico), euro
4.511,41
Spese mediche sostenute euro 628,00
Totale complessivo euro 20.277,44
pagina 2 di 17
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria e/o in quella che la Corte adita riterrà di
determinare nei limiti dello scaglione di valore di riferimento;
2. condannare gli appellati al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di
entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato
dichiaratosi anticipatario.
In via istruttoria richiede:
1. acquisizione del fascino di I grado;
2. disporsi ove necessiti idonea CTU medico legale al fine di accertare la natura e la
entità delle lesioni riportate dall'appellante;
3. ammettersi la seguente documentazione:
a) sentenza n. 1992/2022
b) fascicolo di I grado in formato digitale.
Conclusioni dell'appellato DI:
A) IN VIA PRELIMINARE: Dichiararsi l'inammissibilità del proposto appello, con
vittoria di spese di lite
B) NEL MERITO:
B1) In via principale: Confermarsi la sentenza di primo grado, con vittoria di spese di
lite.
B2) In subordine: nell'ipotesi in cui, in riforma della sentenza di primo grado, dovesse
ritenersi fondata la domanda attorea e, quindi, fosse accertata una qualche responsabilità
dell'odierno convenuto, condannare la compagnia di assicurazione HDI Assicurazioni
s.p.a. a tenere il sig. ON DI manlevato ed indenne da tutto quanto egli dovesse
essere tenuto a corrispondere all'attore e, per l'effetto, condannare la suddetta
Compagnia al pagamento, in favore del sig. ON DI, delle somme che
quest'ultimo dovesse - in ipotesi - essere condannato a corrispondere all'attore, oltre all'integrale refusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 3 di 17 Conclusioni della appellata H.D.I. ASSICURAZIONI SPA:
NEL MERITO:
Respingere integralmente le domande dell'appellante per tutto quanto esposto in
narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n. 1992/2022 del Tribunale di Venezia.
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Venezia, Massimo LO,
premettendo:
- che in data 29.1.19, intorno alle h. 7.30, mentre stava percorrendo via Nazionale, in
località Mira Parte, per dirigersi al posto di lavoro, aveva deciso di fermarsi presso
la AGRODOLCE BAR PASTICCERIA di ON DI,
- che peraltro, salendo la scalinata in legno di accesso al menzionato esercizio, era
scivolato, cadendo rovinosamente a terra a causa della invisibile presenza sui gradini
di ghiaccio misto a sostanze liquide,
- che a causa del sinistro era stato riscontrato il distacco della trochine e del tendine
sottoscapolare, con susseguente necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico in
artroscopia, a fronte del quale aveva quindi riportato un periodo di inabilità
temporanea, sia totale che parziale, di 109 giorni e postumi permanenti stimati nella
misura del 7% - 8%
- che egli aveva inoltre dovuto fare fonte a ingenti spese mediche,
- che doveva riconoscersi la responsabilità ex artt. 2043 e 2051 cc del proprietario del
bar nella produzione dell'evento lesivo,
ha convenuto in giudizio la menzionata controparte chiedendone la condanna al
risarcimento del complessivo importo di € 20.277,44, oltre interessi e rivalutazione
pagina 4 di 17
monetaria.
Costituitosi in giudizio, il DI:
- contestava che l'attore fosse effettivamente scivolato lungo le scale di accesso
all'esercizio pubblico, anche in considerazione del fatto che quel giorno già
centinaia di persone erano transitate in loco e non si riscontrava la presenza né di
ghiaccio né di liquidi di qualsiasi tipo,
- osservava che il medesimo era stato invece visto cadere da una commessa mentre
camminava tra due vetture parcheggiate di fronte al bar,
- ricordava che lo LO, una volta soccorso, aveva ammesso di essere caduto anche la
sera prima mentre si trovava sulle scale di casa propria,
- precisava non essere stata fornita la prova di un qualsivoglia nesso causale tra la res
e l'evento denunciato e tra quest'ultimo ed il danno,
- denegava la congruità delle conclusioni contenute nella perizia medica di parte
prodotta dall'attore,
- chiedeva di essere autorizzato a chiamare in manleva la HDI ASSICURAZIONI
SPA, dalla quale risultava coperto per le ipotesi di responsabilità civile,
- instava quindi per il rigetto delle avverse domande ovvero, in subordine, per la
condanna della compagnia a tenerlo manlevato di quanto eventualmente tenuto a
corrispondere alla controparte.
A propria volta costituitasi, l'assicurazione riconosceva l'operatività della polizza;
prendeva atto delle difese svolte dal DI, alle quali si associava;
rilevava che
l'attore non aveva offerto alcun elemento idoneo ad identificare concretamente il fatto
storico di cui si riteneva vittima;
osservava che le lesioni dal medesimo lamentate si
erano semmai verificate all'esito della caduta verificatasi presso la sua abitazione;
ribadiva che lo stato manutentivo della zona di accesso al bar era ottimo, con i gradini
illuminati da alcune lampade “a sfioro”;
contestava il ricorrere dei presupposti di
pagina 5 di 17
operatività degli artt. 2043 e 2051 cc;
denegava la congruità della quantificazione del
danno operata ex adverso;
deduceva non poter essere accolta la richiesta di
corresponsione sia degli interessi che della rivalutazione monetaria;
chiedeva pertanto il
rigetto di tutte le pretese attoree.
Procedutosi alla trattazione del giudizio con il deposito delle memorie ex art. 183 cpc e
datosi quindi ingresso alla fase istruttoria con l'assunzione delle prove orali, la causa è
stata decisa con la sentenza n. 1992/22 del 2.12.22, nell'ambito della quale il giudice di
primo grado:
- riscontrata l'assenza di prova relativa al fatto lesivo, dal momento che nessuno dei
testi sentiti aveva visto lo LO cadere sui gradini della scalinata d'accesso al bar,
- ritenuto in ogni caso di doversi affermare una eventuale responsabilità dell'attore
nel verificarsi della caduta, dal momento che il nesso di causalità richiesto dall'art.
2051 cc risultava interrotto dalla prevedibilità e visibilità del pericolo, riscontrato
dal teste ES alla luce della presenza del sale sparso sulla scalinata proprio al fine
di evitare la formazione del ghiaccio,
ha rigettato le domande attoree, condannando lo LO alla refusione delle spese di lite
in favore di entrambe le parti convenute.
2.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore
dott.ssa Giovanna Sanfratello Consigliere
dott.ssa Elena Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 53/2023 R.G. e promossa con atto di citazione
notificato
da
SS LL,
(C.F. [...])
- appellante -
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, con il patrocinio dell'avv. LL
UMBERTO,
contro
ON AS,
(C.F. [...])
- appellato -
pagina 1 di 17
elettivamente domiciliato in FIESSO D'ARTICO, via Riviera del Brenta n. 204, con il
patrocinio dell'avv. CARRARO STEFANO,
H.D.I. ASSICURAZIONI S.P.A.,
(C.F. 04349061004)
- appellata -
elettivamente domiciliato in MESTRE, Piazzale Cialdini n. 2, con il patrocinio dell'avv.
GUIDONI MAURIZIO.
Conclusioni dell'appellante:
Piaccia all'On.le Corte adita respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi
esposti con il presente gravame e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 1992/2022 e,
alla luce dei rilievi innanzi esposti:
1. in accoglimento del formulato appello, riformare la sentenza n. 1992/2022 depositata
in cancelleria in pari data, pubblicata il 2.12.2022 e notificata il 5.12.2022, come
indicato nella parte motiva del presente atto, e, per l'effetto, ritenere fondata la domanda dell'attore ex art. 2051 cc od art. 2043 cc e condannare i convenuti al risarcimento, in
favore di LL SS di tutti i danni patrimoniali e non, con particolare
riferimento al danno biologico da invalidità temporanea e permanente, ed al danno
morale, sofferti in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro, e così in dettaglio:
- danno da Invalidità Temporanea Totale (gg. 15 x 46,00), euro 712,35
- danno da Invalidità Temporanea Parziale (gg. 45 al 75%x 34,50), euro 1.602,79
- da Invalidità Temporanea Parziale (gg. 49 al 50%x 23,00), euro 1.163,51
- danno biologico da Invalidità Permanente (7/8%), euro 11.559.38
- danno non patrimoniale (personalizzazione dl 30% del danno biologico), euro
4.511,41
Spese mediche sostenute euro 628,00
Totale complessivo euro 20.277,44
pagina 2 di 17
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria e/o in quella che la Corte adita riterrà di
determinare nei limiti dello scaglione di valore di riferimento;
2. condannare gli appellati al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di
entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato
dichiaratosi anticipatario.
In via istruttoria richiede:
1. acquisizione del fascino di I grado;
2. disporsi ove necessiti idonea CTU medico legale al fine di accertare la natura e la
entità delle lesioni riportate dall'appellante;
3. ammettersi la seguente documentazione:
a) sentenza n. 1992/2022
b) fascicolo di I grado in formato digitale.
Conclusioni dell'appellato DI:
A) IN VIA PRELIMINARE: Dichiararsi l'inammissibilità del proposto appello, con
vittoria di spese di lite
B) NEL MERITO:
B1) In via principale: Confermarsi la sentenza di primo grado, con vittoria di spese di
lite.
B2) In subordine: nell'ipotesi in cui, in riforma della sentenza di primo grado, dovesse
ritenersi fondata la domanda attorea e, quindi, fosse accertata una qualche responsabilità
dell'odierno convenuto, condannare la compagnia di assicurazione HDI Assicurazioni
s.p.a. a tenere il sig. ON DI manlevato ed indenne da tutto quanto egli dovesse
essere tenuto a corrispondere all'attore e, per l'effetto, condannare la suddetta
Compagnia al pagamento, in favore del sig. ON DI, delle somme che
quest'ultimo dovesse - in ipotesi - essere condannato a corrispondere all'attore, oltre all'integrale refusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 3 di 17 Conclusioni della appellata H.D.I. ASSICURAZIONI SPA:
NEL MERITO:
Respingere integralmente le domande dell'appellante per tutto quanto esposto in
narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n. 1992/2022 del Tribunale di Venezia.
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Venezia, Massimo LO,
premettendo:
- che in data 29.1.19, intorno alle h. 7.30, mentre stava percorrendo via Nazionale, in
località Mira Parte, per dirigersi al posto di lavoro, aveva deciso di fermarsi presso
la AGRODOLCE BAR PASTICCERIA di ON DI,
- che peraltro, salendo la scalinata in legno di accesso al menzionato esercizio, era
scivolato, cadendo rovinosamente a terra a causa della invisibile presenza sui gradini
di ghiaccio misto a sostanze liquide,
- che a causa del sinistro era stato riscontrato il distacco della trochine e del tendine
sottoscapolare, con susseguente necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico in
artroscopia, a fronte del quale aveva quindi riportato un periodo di inabilità
temporanea, sia totale che parziale, di 109 giorni e postumi permanenti stimati nella
misura del 7% - 8%
- che egli aveva inoltre dovuto fare fonte a ingenti spese mediche,
- che doveva riconoscersi la responsabilità ex artt. 2043 e 2051 cc del proprietario del
bar nella produzione dell'evento lesivo,
ha convenuto in giudizio la menzionata controparte chiedendone la condanna al
risarcimento del complessivo importo di € 20.277,44, oltre interessi e rivalutazione
pagina 4 di 17
monetaria.
Costituitosi in giudizio, il DI:
- contestava che l'attore fosse effettivamente scivolato lungo le scale di accesso
all'esercizio pubblico, anche in considerazione del fatto che quel giorno già
centinaia di persone erano transitate in loco e non si riscontrava la presenza né di
ghiaccio né di liquidi di qualsiasi tipo,
- osservava che il medesimo era stato invece visto cadere da una commessa mentre
camminava tra due vetture parcheggiate di fronte al bar,
- ricordava che lo LO, una volta soccorso, aveva ammesso di essere caduto anche la
sera prima mentre si trovava sulle scale di casa propria,
- precisava non essere stata fornita la prova di un qualsivoglia nesso causale tra la res
e l'evento denunciato e tra quest'ultimo ed il danno,
- denegava la congruità delle conclusioni contenute nella perizia medica di parte
prodotta dall'attore,
- chiedeva di essere autorizzato a chiamare in manleva la HDI ASSICURAZIONI
SPA, dalla quale risultava coperto per le ipotesi di responsabilità civile,
- instava quindi per il rigetto delle avverse domande ovvero, in subordine, per la
condanna della compagnia a tenerlo manlevato di quanto eventualmente tenuto a
corrispondere alla controparte.
A propria volta costituitasi, l'assicurazione riconosceva l'operatività della polizza;
prendeva atto delle difese svolte dal DI, alle quali si associava;
rilevava che
l'attore non aveva offerto alcun elemento idoneo ad identificare concretamente il fatto
storico di cui si riteneva vittima;
osservava che le lesioni dal medesimo lamentate si
erano semmai verificate all'esito della caduta verificatasi presso la sua abitazione;
ribadiva che lo stato manutentivo della zona di accesso al bar era ottimo, con i gradini
illuminati da alcune lampade “a sfioro”;
contestava il ricorrere dei presupposti di
pagina 5 di 17
operatività degli artt. 2043 e 2051 cc;
denegava la congruità della quantificazione del
danno operata ex adverso;
deduceva non poter essere accolta la richiesta di
corresponsione sia degli interessi che della rivalutazione monetaria;
chiedeva pertanto il
rigetto di tutte le pretese attoree.
Procedutosi alla trattazione del giudizio con il deposito delle memorie ex art. 183 cpc e
datosi quindi ingresso alla fase istruttoria con l'assunzione delle prove orali, la causa è
stata decisa con la sentenza n. 1992/22 del 2.12.22, nell'ambito della quale il giudice di
primo grado:
- riscontrata l'assenza di prova relativa al fatto lesivo, dal momento che nessuno dei
testi sentiti aveva visto lo LO cadere sui gradini della scalinata d'accesso al bar,
- ritenuto in ogni caso di doversi affermare una eventuale responsabilità dell'attore
nel verificarsi della caduta, dal momento che il nesso di causalità richiesto dall'art.
2051 cc risultava interrotto dalla prevedibilità e visibilità del pericolo, riscontrato
dal teste ES alla luce della presenza del sale sparso sulla scalinata proprio al fine
di evitare la formazione del ghiaccio,
ha rigettato le domande attoree, condannando lo LO alla refusione delle spese di lite
in favore di entrambe le parti convenute.
2.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi