Corte d'Appello Genova, sentenza 29/03/2024, n. 482
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Testo completo
R.G. 385/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. MARCO ROSSI Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
AV LU OS, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Andrea Lettich, presso il cui studio in Genova, V. San Barto- lomeo della Certosa 2/1, è elettivamente domiciliato,
APPELLANTE contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Aldo Bruzzone, presso il cui studio in Genova,
V. Bacigalupo 4/21, è elettivamente domiciliata,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, Sezione e
Collegio designati, contrariis reiectis, previa acquisizione dei fascicoli di ufficio del primo grado di giudizio (r.g. n. 8115/2018 e 8115-1/2018 e r.g. n. 11305/2018), in accoglimento dei proposti motivi di appello, ed in totale riforma della sentenza ap- pellata, previa sospensione della provvisoria esecutività e/o della esecuzione della sentenza di primo grado quivi impugnata e di ogni correlato provvedimento interi- nale emesso nel corso del primo grado di giudizio, attesa la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum di grave ed irreparabile danno in capo all'odierno appel- lante, in denegato e non creduto caso di esecuzione della sentenza appellata, previe le declaratorie di rito e di merito tutte del caso: a) in via istruttoria, in riforma
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della sentenza appellata, previa revoca e/o modifica della propria ordinanza istrut- toria del 11.11.2021, disporre il richiesto ordine di esibizione ex artt. 210 e/o 213 cod. proc. civ. nei confronti della controparte, Agenzia delle Entrate – Riscossione, ex art. 210 c.p.c., e nei confronti della P.A. interpellata, Agenzia delle Entrate, ex artt. 210 e/o 213 c.p.c., avente ad oggetto la documentazione fiscale (Dichiarazio- ni fiscali e Modelli IVA mensili, trimestrali, semestrali, annuali) di Agenzia delle En- trate Riscossione, relativa alle annualità 2017, 2018, 2019 ed al primo semestre
2020 e successive, come già tempestivamente ed espressamente richiesto nel giudizio di prime cure nella seconda memoria ex art. 183, comma 6° n. 2) c.p.c. depositata, ed illegittimamente pretermesso in corso di giudizio ed in sentenza quivi appellata dal Giudice di prime cure;
b) nel merito, previa integrale riforma della sentenza appellata, in accoglimento dei proposti motivi di appello, previa so- spensione dell'efficacia del titolo esecutivo se ed in quanto considerato tale, previa ammissione delle istanze e deduzioni istruttorie tutte, dichiarare illegittimo, nullo e quindi revocare l'atto di precetto notificato all'esponente ed odierno appellante Sig.
ST AV LU in data 30/05/2018 ad istanza dell'Agenzia delle Entrate – Ri- scossione (c.f. e p. iva. 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in Roma, via Giuseppe Grezar 14, per i motivi tutti in fatto ed in diritto dedotti in atti e/o emergendi all'esito del giudizio;
c) dichiarare comunque inammissibile e/o tardivo l'avverso “ appello incidentale ” relativo alla pronuncia sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado;
d) Vinte le spese di tutte le fasi del giudizio di primo grado (merito, sospensiva, reclamo), nonché vinte le spese di lite del presente gravame”. Con ogni più ampia riserva di azione giudizia- ria di risarcimento danni e di ripetizione in caso di inizio, nelle more del presente procedimento di gravame, di una qualsivoglia azione esecutiva.”.
Per la parte appellata: “Per tutte le ragioni in fatto e in diritto sopra esposte, si insi- ste affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, disposta l'acquisizione del fasci- colo di primo grado di giudizio n. R.G. 8115/2018, nonché del fascicolo del recla- mo n. R.G. 11305/2018, contrariis reiectis, per tutti i motivi in atti, previa adozione di ogni altro provvedimento necessario e/o opportuno, Voglia respingere l'appello proposto, nonché l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività e/o della esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o infondati, sia in fatto sia in diritto, e confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Genova, Giudice Dott. Pietro Spera, n. 1750/2020, pub- blicata in data 3 novembre 2020 e non notificata, nonché i provvedimenti emessi a conclusionale della fase di sospensiva e del relativo reclamo (proc. n. R.G.
11305/2018) e, conseguentemente: - in via preliminare e/o pregiudiziale: respinge-
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re l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in quanto inammissibi- le e/o improcedibile e/o infondata, sia in fatto sia in diritto;
in estremo e denegato subordine, respingerla limitatamente all'importo non contestato, pari a € 8.189,94
(pari all'importo precettato di € 10.235,73 detratte le somme richieste a titolo di
IVA, per € 1.845,79, e a titolo di compensi a precetto, per € 200,00), e/o all'importo meglio visto e ritenuto dall'Ill.mo Giudice;
- sempre in via preliminare
e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare la decadenza ex art. 617 c.p.c. relativa- mente all'opposizione riguardante vizi formali dell'atto notificato;
- nel merito: respingere l'opposizione proposta in quanto inammissibile e/o impro- cedibile e/o infondata, sia in fatto sia in diritto, in estremo subordine eventualmen- te limitando l'importo precettato dovuto all'importo non contestato, pari a €
8.189,94 (pari all'importo precettato di € 10.235,73 detratte le somme richieste a titolo di IVA, per € 1.845,79, e a titolo di compensi a precetto, per € 200,00), e/o all'importo meglio visto e ritenuto dall'Ill.mo Giudice. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente gravame, nonché del procedimento di primo grado (compren- sivo della fase di sospensiva e di reclamo), tutte da distrarsi in favore dell'Avv. Al- do Bruzzone che se ne dichiara antistatario.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ST proponeva opposizione al precetto per complessivi € 10.235,73 notifi- catogli da Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 30 maggio 2018.
L'atto di precetto, qualificato come notificato in rinnovazione, era relativo alle spese di lite liquidate dalla Corte d'Appello di Genova con la sentenza n.
1154/2017 (resa nel procedimento RG n. 1278/2013), che aveva rigettato
l'appello di ST avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 1504/2013
(resa nel procedimento RG n. 10225/2012).
I procedimenti tanto di primo che di secondo grado erano stati promossi da
ST
contro
Equitalia Nord spa ma la sentenza d'appello recava nell'intestazione l'indicazione, quale parte appellata, di Equitalia Servizi di
Riscossione spa – già Equitalia Nord spa, mentre l'atto di precetto, come anzi detto, era stato notificato da un terzo soggetto, ovverosia Agenzia delle
Entrate – Riscossione.
ST fondava la propria opposizione, in estrema sintesi, su tre doglianze:
1) La sentenza della Corte d'Appello era stata emessa in favore di un soggetto (Equitalia Servizi di Riscossione spa) che non era costi- tuito in giudizio e sulla scorta di un mandato inesistente;
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2) Nell'atto di precetto erano stati inseriti € 200,00 a titolo di com- pensi relativi a un precedente atto di precetto andato perento per decorso del termine di efficacia di 90 giorni;
3) Nell'atto di precetto era stata conteggiata l'IVA sui corrispettivi li- quidati, mentre il creditore procedente era soggetto passivo di impo- sta e detraeva l'IVA corrisposta al proprio avvocato, sicchè il relativo rimborso non era dovuto.
Con sentenza n. 1750 del 3 novembre 2020 il Tribunale di Genova, defi- nitivamente pronunciando, così statuiva:
“- dichiara invalido il precetto per la limitata somma di € 200, oltre spese ge- nerali, IVA e CPA su detta somma, fermo il resto;
- respinge per il resto l'opposizione;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte opposta, liquidate in complessivi € 4.025 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA”.
Avverso tale decisione interponeva appello ST, con atto di citazione ritualmente notificato in data 30 aprile 2021, chiedendo, per i motivi di cui in- fra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituiva nel giudizio d'appello Agenzia delle Entrate Riscossione, con comparsa depositata in data 20 settembre 2021, eccependo prelimi- narmente l'inammissibilità del gravame e chiedendone, nel merito, la reie- zione.
Con ordinanza 22 settembre 2021 la Corte, rilevata la tardività della costitu- zione della parte appellata e ritenuto che non sussistessero i presupposti per
l'applicazione dell'art. 348 bis, rinviava la controversia al 27 ottobre 2021, per consentire all'appellante l'esame della comparsa costitutiva avversaria.
Con ordinanza resa a scioglimento di riserva in data 11 novembre 2021, il
Collegio rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza gravata, rigettava l'istanza di esibizione formulata dall'appellante e rinviava la controversia per precisazione delle conclusioni all'8 febbraio 2023, incom- bente poi rinviato al 14 giugno 2023 e nuovamente al 29 novembre 2023.
I procuratori delle parti depositavano note scritte contenenti precisazione delle conclusioni e il Collegio, con ordinanza 5 dicembre 2023, tratteneva la causa a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di compar- se conclusionali e memorie di replica.
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In via preliminare occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello relativamente ai motivi integranti opposizione all'esecuzione ex art. 617 c.p.c. formulata dalla parte appellata. Quest'ultima evidenzia come
l'opposizione al precetto, notificato in data 30 maggio 2018, sia stata propo- sta con citazione notificata in data 16 luglio 2018, con conseguente inam- missibilità e/o tardività circa i vizi formali degli atti ex art. 617 c.p.c., in rela- zione ai quali l'opposizione
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