Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/01/2025, n. 17
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Testo completo
N. R.G. 21/2023
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025 svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 21 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2023 promossa con ricorso in appello depositato il 25.1.2023 da
TE PA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. BAMONTI VINICIO ([...]) Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
INAIL (C.F. 01165400589), con il patrocinio dell'avv. BONADIES MASSIMO, dell'avv. CICCOLA
MANUELA ([...]) dell'avv. CORSALINI GUGLIELMO ([...]) elettivamente domiciliato in C/O INAIL VIA PIAVE N.25 60100 ANCONA
APPELLATO/I
Avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro n° 309/2022 del
15.12.2022 e depositata in pari data, e notificata il 12.01.2023
CONCLUSIONI: come in atti
M O T I V A Z I O N E
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica quale Giudice del Lavoro, respingeva la domanda proposta da LI FA volta ad ottenere il riconoscimento dell'aggravamento degli esiti ritenuti conseguenti e connessi alla malattia professionale
a suo tempo denunciata in data 02.01.2015 per “ernia discale L5-S1”, già riconosciuta in precedente giudizio con Sentenza Tribunale di Ascoli Piceno Sez. Lavoro n. 337/2017, e liquidata dall'Istituto con
pagina 1 di 4
un gradiente invalidante nella misura del 10% ex D.lgs. 38/2000.
La sentenza giungeva a tale conclusione, ritenendo condivisibili le conclusioni espresse dal
C.T.U. Dott. Alessandrini Pietro, avvalsosi anche dell'ausilio di uno specialista neurologo, che escludeva che il pur riscontrabile aggravamento della malattia, verificatosi dal 2017 all'epoca della perizia, potesse ritenersi correlato con l'attività lavorativa svolta.
Avverso tale sentenza interpone appello il LI, lamentando l'infondatezza della stessa in fatto ed in diritto in quanto il Giudice: “a) Ha erroneamente interpretato e valutato le carte processuali
e tutta la documentazione clinica e medico-legale prodotta, senza verificare, nonostante le numerose evidenze, la loro attendibilità, quindi le diverse valutazioni del caso al fine di ritenere il documentato aggravamento riconducibile alle lavorazioni svolte;
b) Non ha provveduto come richiesto al rinnovo della CTU Medica, nonostante fossero state avanzate documentate ed attendibili contestazioni tali da renderlo doveroso;
c) Non ha infine ben motivato il rigetto della domanda, adagiandosi acriticamente su una CTU contraddittoria e lacunosa, priva di quel rigorismo obiettivo proprio del Metodo medico- legale atta a renderla idonea ad essere posta a fondamento della Sentenza di primo grado”
Resiste in giudizio l'appellato
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025 svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 21 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2023 promossa con ricorso in appello depositato il 25.1.2023 da
TE PA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. BAMONTI VINICIO ([...]) Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
INAIL (C.F. 01165400589), con il patrocinio dell'avv. BONADIES MASSIMO, dell'avv. CICCOLA
MANUELA ([...]) dell'avv. CORSALINI GUGLIELMO ([...]) elettivamente domiciliato in C/O INAIL VIA PIAVE N.25 60100 ANCONA
APPELLATO/I
Avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro n° 309/2022 del
15.12.2022 e depositata in pari data, e notificata il 12.01.2023
CONCLUSIONI: come in atti
M O T I V A Z I O N E
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica quale Giudice del Lavoro, respingeva la domanda proposta da LI FA volta ad ottenere il riconoscimento dell'aggravamento degli esiti ritenuti conseguenti e connessi alla malattia professionale
a suo tempo denunciata in data 02.01.2015 per “ernia discale L5-S1”, già riconosciuta in precedente giudizio con Sentenza Tribunale di Ascoli Piceno Sez. Lavoro n. 337/2017, e liquidata dall'Istituto con
pagina 1 di 4
un gradiente invalidante nella misura del 10% ex D.lgs. 38/2000.
La sentenza giungeva a tale conclusione, ritenendo condivisibili le conclusioni espresse dal
C.T.U. Dott. Alessandrini Pietro, avvalsosi anche dell'ausilio di uno specialista neurologo, che escludeva che il pur riscontrabile aggravamento della malattia, verificatosi dal 2017 all'epoca della perizia, potesse ritenersi correlato con l'attività lavorativa svolta.
Avverso tale sentenza interpone appello il LI, lamentando l'infondatezza della stessa in fatto ed in diritto in quanto il Giudice: “a) Ha erroneamente interpretato e valutato le carte processuali
e tutta la documentazione clinica e medico-legale prodotta, senza verificare, nonostante le numerose evidenze, la loro attendibilità, quindi le diverse valutazioni del caso al fine di ritenere il documentato aggravamento riconducibile alle lavorazioni svolte;
b) Non ha provveduto come richiesto al rinnovo della CTU Medica, nonostante fossero state avanzate documentate ed attendibili contestazioni tali da renderlo doveroso;
c) Non ha infine ben motivato il rigetto della domanda, adagiandosi acriticamente su una CTU contraddittoria e lacunosa, priva di quel rigorismo obiettivo proprio del Metodo medico- legale atta a renderla idonea ad essere posta a fondamento della Sentenza di primo grado”
Resiste in giudizio l'appellato
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