Corte d'Appello Roma, sentenza 04/07/2024, n. 4739
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Testo completo
R.G. 6538/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona e Famiglia, in persona dei Signori
Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi Consigliere in seguito a trattazione “cartolare” ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 6538/2022 R.G.
TRA
nata ad [...] il [...] (c.f. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Paola D'Ascenzo, presso il C.F._1
cui studio elettivamente domicilia, in Roma, Via Edoardo Jenner n. 49
APPELLANTE
e
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Rago, presso il cui C.F._2
studio elettivamente domicilia, in Roma, Via Giovanni
Antonelli n. 4
APPELLATA
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 7357/2022 del Tribunale Civile di Roma depositata il 12/05/2022 nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. RG. 65240/2019
Fatto e motivi della decisione
R.G. 6538/2022
chiedeva e otteneva dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 17031/2019 nei confronti di , ex coniuge del ricorrente, per il Controparte_2 pagamento della somma di € 14.300,00, oltre onorari e spese, quale differenza tra quanto da lui corrisposto alla suddetta, a titolo di mantenimento, nell'arco temporale compreso tra il mese di maggio 2017 e il mese di febbraio 2019. La richiesta era fondata sul presupposto che in sede di reclamo questa Corte aveva stabilito in €
1.500,00 l'importo dell'assegno mensile di mantenimento in favore della Parte_1 mentre con sentenza definitiva il Tribunale di Roma aveva determinato l'importo dell'assegno divorzile in favore della suddetta in € 850,00, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza parziale sullo status (11 maggio 2019).
Avverso il suddetto decreto proponeva opposizione , eccependo Controparte_2
in primo luogo la nullità del decreto ingiuntivo per insussistenza del diritto di credito vantato dal ricorrente, essendo la sentenza di divorzio priva di una espressa statuizione di condanna alla restituzione della somma pretesa dal e per irripetibilità di Pt_2
quanto percepito dalla opponente, trattandosi di somme corrisposte a titolo di mantenimento, utilizzate dalla beneficiaria per il proprio sostentamento. La opponente eccepiva, inoltre, che il credito dedotto a sostegno della pretesa azionata in sede monitoria era carente del requisito della liquidità, essendo fondato su un foglio riepilogativo dei bonifici effettuati dal in favore della ex moglie nel periodo CP_1
tra il 1° agosto 2016 e il 6 marzo 2019, senza alcuna certezza in ordine alla provenienza
e all'autenticità di tale scritto.
In via riconvenzionale, la opponente chiedeva la condanna dell'opposto al pagamento della somma di € 10.232,45 per mancato pagamento, da parte del CP_1 dell'assegno di mantenimento in favore della stessa opponente e delle figlie, per mancato rimborso di spese straordinarie in favore di queste ultime e per spese di soccombenza nel giudizio di reclamo innanzi alla Corte di Appello.
L'opposto, costituendosi in giudizio, contestava i motivi di opposizione articolati dalla ed eccepiva la inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata Parte_1
dalla opponente, deducendo che quest'ultima era già in possesso di due titoli esecutivi
(decreto ingiuntivo del GDP di Roma n.8403 /2016 per euro 2.221,03 e ordinanza della
Corte d'Appello emessa nel procedimento di reclamo di Roma per euro 7.625,42), i cui importi, peraltro, erano già stati posti in compensazione con maggiori somme da lei dovute al in virtù di altro titolo. CP_1
R.G. 6538/2022
Con ordinanza del 26 marzo 2020 il G.I. sospendeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Con memoria ex articolo 183 comma VI n. 1 c.p.c. depositata il 9 giugno 2020 la opponente, modificando il punto 3) delle proprie conclusioni, eccepiva la compensazione tra l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto e la somma di €
10.373,22.
Con sentenza n. 7357/2022 pubblicata il 12 maggio 2022 il Tribunale rigettava
l'opposizione, condannando la opponente al rimborso delle spese di lite in favore dell'opposto.
Avverso detta sentenza proponeva appello , formulando i seguenti Controparte_2
motivi:
1) Omessa valutazione del primo motivo di opposizione circa l'inesistenza del diritto di credito posto a fondamento dell'ingiunzione di pagamento. Omessa valutazione delle prove fornite a sostegno della irripetibilità delle somme percepite a titolo di mantenimento;
2) Violazione dell'art. 189 c.p.c. e 281 sexies c.p.c.;
3) Omessa valutazione delle prove documentali fornite da parte attrice a sostegno delle proprie domande;
4) Omessa pronuncia sull'eccezione di compensazione per omessa od erronea valutazione degli atti di causa.
Concludeva chiedendo di:
1) Ritenere e dichiarare inesistente il credito azionato con l'ingiunzione di pagamento opposta perché privo di prova e per l'effetto dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo n. 17031/2019, Rg. 42401/2019. Conseguentemente condannare il Sig.
a restituire alla odierna appellante la somma pari ad € 22.736,41, Controparte_1
dalla stessa ad oggi corrisposta all'ex marito con riserva di appello, in forza tanto dell'ingiunzione di pagamento, quanto della sentenza del Tribunale Civile di Roma n.
7357/2022, oggi impugnati.
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto anche parziale del presente appello e conseguente conferma di condanna al pagamento della Sig.ra Parte_1
di una qualsiasi somma nei confronti del Sig. in accoglimento dell'eccezione CP_1
di compensazione, già formulata tempestivamente in primo grado e totalmente disattesa, riconoscere l'intervenuta compensazione fra quanto dovuto dalla odierna appellante nei confronti del Sig. e la somma di €. 10.373,22 di cui si è CP_1
R.G. 6538/2022
riconosciuto debitore lo stesso appellato nei confronti della ex moglie, con ogni conseguente statuizione.
Con vittoria di spese, competenze di avvocato ed oneri accessori per entrambi i gradi di giudizio.
L'appellato si costituiva in giudizio in data 17 maggio 2023, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c..
Nel merito, contestava punto per punto i singoli motivi di gravame, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
In data 4 maggio 2023 il P.G. formulava parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Con decreto dell'11 marzo 2024 il Presidente di questa Sezione disponeva la sostituzione, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, dell'udienza del 4 aprile 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, con il deposito di brevi note fino a cinque giorni prima della suddetta data, contenenti le sole istanze e conclusioni, sulle quali il collegio avrebbe poi deciso in camera di consiglio, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
All'esito dell'udienza “cartolare” di precisazione delle conclusioni, con ordinanza del
4 aprile 2024 venivano assegnati alle parti i termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
Ciò posto, al fine di inquadrare correttamente la vicenda oggetto di causa occorre brevemente puntualizzare che aveva proposto innanzi al Controparte_1
Tribunale Civile di Roma ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con Parte_1
Nell'ambito del relativo procedimento, con provvedimento presidenziale emesso in seguito alla comparizione personale dei coniugi era stato disposto a carico del CP_1
il pagamento, in favore della ex moglie, di un assegno di € 500,00 al mese, e in favore delle due figlie di un assegno di € 800,00 per ciascuna. In seguito al reclamo proposto dalla avverso l'ordinanza presidenziale, con decreto del 10.01.2017, Parte_1
questa Corte d'Appello aveva aumentato l'importo dell'assegno in favore della moglie
a € 1.500,00 al mese, con decorrenza dal 22.08.2016.
Nel corso del giudizio era stata emessa sentenza sullo status e infine, con sentenza definitiva n. 4059/2019 pubblicata il 22 febbraio 2019, il Tribunale di Roma aveva determinato l'assegno divorzile in € 850,00 al mese, stabilendone la decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza sullo status (11 maggio 2017).
R.G. 6538/2022
Successivamente alla pubblicazione della sentenza definitiva di divorzio, il CP_1
sul presupposto che a decorrere dal provvedimento emesso da questa Corte d'Appello in sede di reclamo egli aveva provveduto a corrispondere per il mantenimento della ex moglie la somma di € 1.500,00 al mese, aveva pertanto chiesto, con ricorso per decreto ingiuntivo, il pagamento della differenza tra quanto da lui versato a far data dalla pubblicazione della sentenza sullo status (11 maggio 2017) e quanto invece stabilito
a suo carico con la sentenza definitiva del 22 febbraio 2019, per un importo totale di €
14.300,00 ( 1.500,00 – 850,00 = € 650,00 al mese moltiplicato per 22 mesi).
Ciò posto, vanno preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. e dell'articolo 348 bis c.p.c. formulate dal CP_1
nella propria memoria di costituzione in secondo grado.
In primo luogo, l'appellante deduce che l'atto di appello difetterebbe del requisito della specificità dei motivi, di cui all'articolo 342 n. 1) c.p.c. .
Va sottolineato che quest'ultimo, come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012
(convertito, con modifiche, dalla l. n. 134 del 2012), impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la